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LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AI SORDOMUTI: LA PENSIONE PER SORDOMUTI

La pensione per i sordomuti è stata istituita con la legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".

 

Requisiti necessari

  • essere residente in Italia
  • essere stato riconosciuto sordomuto: è tale chi è affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio
  • avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dopo i 65 anni si ha diritto alla pensione sociale a carico dell'INPS
  • non possedere redditi oppure un reddito non superiore a € 13.430,78 per l'anno 2004.
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    Importo dovuto

    Per l'anno 2004 l'importo mensile è di € 229,50 corrisposto per 13 mensilità.
    In particolari condizioni di reddito personale, eventualmente cumulato con il coniuge, è prevista una maggiorazione di quanto percepito (si veda “Provvidenze economiche erogate agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”).

     

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

    Circolare INPS n. 44 del 1 marzo 2002 “Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”

    Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."

     

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