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I REQUISITI PER OTTENERE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Tutte le provvidenze economiche riconosciute alle persone invalide civili, cieche civili e sordomute sono erogate se questi soggetti possiedono i requisiti previsti dalle leggi che, ad eccezione della residenza in Italia, sono differenti per ciascuna provvidenza.

 

Le condizioni di salute

Le condizioni di salute sono valutate sulla base del certificato di invalidità, cecità o sordomutismo, rilasciato dalla Commissione medica, dal quale risulta una condizione di invalidità, correlata all'età della persona invalida, che determina il requisito sanitario per ottenere le provvidenze economiche.
La condizione e la percentuale di invalidità sono valutate in base ad una tabella approvata con Decreto del Ministero della Sanità.
  • Variazione delle condizioni di salute. Le condizioni di salute possono modificarsi nel corso degli anni: in questi casi è necessario richiedere un nuovo accertamento di invalidità all'A.S.L. di residenza. La procedura è la stessa con la sola differenza che qualora si sia verificato un peggioramento delle condizioni di salute, deve essere specificato, sul modulo di domanda, che si tratta di aggravamento. L'aggravamento della condizione di salute può determinare anche una modifica della provvidenza economica erogata.
  • Morte dell'interessato. Nel caso di morte dell'interessato è necessario che gli eredi provvedano a comunicare al più presto all'INPS il decesso del titolare della provvidenza. Gli eredi hanno diritto a ricevere i ratei maturati, ma non ancora riscossi. Se il titolare non aveva ancora iniziato a percepire la provvidenza è sufficiente che gli eredi presentino una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell'interessato. Se il titolare aveva già iniziato a percepire la provvidenza è necessario che gli eredi presentino una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell'interessato ed il libretto della pensione o di altra provvidenza e non vadano a ritirare quanto eventualmente versato sul conto corrente o a disposizione presso l'ufficio postale successivamente al decesso del titolare del libretto.
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    L'età

    La pensione e l'assegno mensile erogati agli invalidi civili, la pensione per i sordomuti e per i ciechi assoluti sono riconosciuti a coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni.
    L'indennità di frequenza è corrisposta solo ai minorenni.
    Le indennità e la pensione per i ciechi parziali non sono sottoposte ad alcun limite di età.
    Il minorenne riconosciuto invalido civile o sordomuto che percepisce l'indennità di frequenza o di comunicazione o l'indennità di accompagnamento poco prima di compiere 18 anni (un mese prima) deve presentare una domanda di riconoscimento di invalidità civile per sottoporsi a visita medica dopo la quale riceverà un verbale con l'indicazione della percentuale di invalidità ed eventuali provvidenze economiche.
    Al compimento dei 65 anni, la persona già dichiarata invalida civile o sordomuta che percepisce una provvidenza economica vedrà automaticamente convertire la propria pensione o il proprio assegno in pensione sociale. In tal caso non viene meno il diritto all'indennità di accompagnamento o di comunicazione se già riconosciuto. Se le condizioni di salute lo rendono necessario, l'ultrasessantacinquenne, già riconosciuto dalla Commissione medica dell'A.S.L. di residenza, parzialmente invalido, può sempre presentare una domanda di aggravamento dalla quale può determinarsi il diritto all'indennità di accompagnamento.

     

    Il reddito

    Per le pensioni, l'assegno mensile e l'indennità di frequenza è previsto un limite di reddito al di sopra del quale non si ha diritto alla provvidenza, che varia a seconda della provvidenza cui si ha diritto.
    Tale limite non è previsto per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e le analoghe indennità dovute per cecità e sordomutismo. Il reddito cui si deve fare riferimento è quello della sola persona interessata relativo all'anno precedente confrontato con il limite dell'anno in corso. Sul modulo inviato dall'INPS è comunque richiesto di indicare anche i redditi dell'eventuale coniuge al fine di verificare le condizioni per ottenere eventuali maggiorazioni.

     

    Variazione del reddito

    Coloro che non ottengono la provvidenza economica perché non possiedono il requisito riferito al reddito, possono, anche in un momento successivo, maturare le condizioni reddituali per avere diritto alla provvidenza economica.
    Qualsiasi modificazione del reddito deve essere comunicata alla sede INPS che ha il compito di compiere gli accertamenti del caso e, se necessario, chiederà all'interessato di sottoporsi a nuova visita medica. Nel caso di riduzione del reddito per perdita di lavoro o altri motivi, se il livello del reddito è compatibile, l'INPS provvede all'erogazione della provvidenza.

     

    La cittadinanza

    Rispetto al requisito della cittadinanza italiana le norme relative ai cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari o da paesi dell'Unione europea hanno determinato un progressivo allargamento del diritto a percepire le provvidenze economiche a favore di cittadini stranieri purché essi siano residenti sul territorio nazionale e con invalidità accertata dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza.
    Ai cittadini provenienti da paesi dell'Unione europea residenti sul territorio nazionale, cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire provvidenze economiche dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'INPS competenti per territorio di residenza, vengono erogate le provvidenze economiche con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
    Ai cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari residenti sul territorio nazionale, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, sono riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini provenienti dai paesi dell'Unione europea solo se titolari della carta di soggiorno. La carta di soggiorno è rilasciata solo se sussistono specifici requisiti previsti dalla normativa di settore e se il cittadino straniero soggiorna regolarmente sul territorio italiano da almeno 6 anni.

     

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI

    Legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili"

    Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

    Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

    Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 18 dicembre 1973, n. 854 "Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”

    Legge 31 dicembre 1991, n. 429 “Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati”

    DM 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti"

    Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”

    Legge 8 agosto 1996, n. 425 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica”

    Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

    Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

    Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"

    Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

    Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

    Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/5/97, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”

    Circolare INPS del 27 aprile 2000, n. 86 “Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF”

    Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

    Circolare INPS del 14 marzo 2001, n. 61 “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali”

    Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')”

    Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 36-3395 “L.R. 15-3-01 n. 5. Approvazione convenzione con l'INPS – Direzione regionale del Piemonte – per la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili ( art. 130, c. 2, del d.lgs. 112/98) e della relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi. Accantonamento di £ 241.000.000 sul cap. 11880/2001”

    Circolare INPS del 16 gennaio 2002, n. 17 “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002

    Circolare INPS del 1 marzo 2002, n. 44 “Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Incremento delle pensioni di soggetti disagiati”

     

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