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PROCEDURE E NORME COMUNI PER OTTENERE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

 

Gli accertamenti sanitari

Le provvidenze economiche sono erogate solo a coloro che sono stati riconosciuti "invalidi civili", "ciechi civili" o "sordomuti" dalla Commissione medica competente dell'A.S.L di residenza della persona interessata. Le commissioni mediche, a seguito di specifica domanda dell'interessato, verificano le condizioni e la presenza di una o più patologie tali da determinare una condizione di permanente di cecità, di sordomutismo oppure di invalidità.
A partire dal 1994, l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di "persona handicappata ai sensi della legge 104/92 "viene richiesto all'A.S.L. di residenza su apposito modulo, con il quale viene anche fatta richiesta per l'eventuale provvidenza economica.
Se l'accertamento sanitario determina il riconoscimento di una condizione di cecità, sordomutismo oppure di invalidità civile correlata ad una riduzione della capacità lavorativa tale da comportare l'eventuale erogazione di una provvidenza economica, la Commissione medica provvede ad inviare d'ufficio alla sede INPS di competenza l'esito della visita. Oltre al riconoscimento di invalidità, di cecità o sordomutismo, per ciascuna delle provvidenze indicate sopra, è necessario possedere altri requisiti non sanitari, ad esempio essere iscritti nelle liste speciali del collocamento oppure avere un reddito inferiore ad una certa cifra.

 

La concessione e l'erogazione

La concessione e l'erogazione delle provvidenze economiche a favore dei cittadini riconosciuti invalidi civili ciechi civili o sordomuti sono competenza dell'INPS.
Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati dall'INPS a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno o il giorno successivo se festivo, e con un unico pagamento, qualora il beneficiario sia anche titolare di altri trattamenti economici erogati a titolo diverso (ad esempio pensione da lavoro, reversibilità, ecc.).
Se con la visita viene accertata una condizione di invalidità tale da determinare il diritto ad una provvidenza economica, la Commissione medica comunica alla sede INPS di competenza territoriale l'esito della visita.
L'INPS, ricevuta la comunicazione dalla A.S.L., provvederà ad inviare per posta all'interessato la richiesta di altra documentazione che serve per accertare altri requisiti socioeconomici ed eventuali incompatibilità.
La procedura prevede l'invio all'interessato di moduli da compilare e sottoscrivere nei quali è richiesto di dichiarare specifiche condizioni personali necessarie per effettuare la valutazione da parte dell'INPS.
I moduli devono essere successivamente rispediti all'INPS di competenza territoriale entro 60 giorni dal ricevimento. Ricevute le informazioni richieste l'INPS provvede alla verifica dei requisiti e comunica all'interessato la concessione oppure la non concessione della o delle provvidenze economiche mediante lettera e, nel caso di concessione, gli importi relativi a quanto dovuto.
Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono erogati dall'INPS e sono corrisposti in rate mensili anticipate, il primo giorno o il giorno successivo se festivo. Qualora il beneficiario sia anche titolare di altri trattamenti economici erogati a titolo diverso (ad esempio pensione da lavoro, reversibilità, ecc.) le provvidenze sono corrisposte con un unico pagamento.

 

Firma dell'interessato impossibilitato a firmare o giuridicamente incapace

La documentazione richiesta dall'INPS, così come qualsiasi altro documento, deve essere firmata dall'interessato.
Nel caso la persona sia momentaneamente impossibilitata a firmare per motivi di salute la documentazione può essere sottoscritta dal coniuge o da un parente entro il terzo grado.
Se il cittadino si trova nell'impossibilità permanente di firmare i moduli richiesti perché analfabeta o impossibilitato a firmare per motivi fisici (es. non muove le braccia), deve presentare personalmente la documentazione oppure recarsi all'anagrafe. In tal caso deve esibire un documento di identità in corso di validità affinché l'impiegato, dell'INPS o dell'anagrafe, possa accertare l'identità dell'interessato ed indicare, in calce alla domanda, la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere. Non è più possibile far sottoscrivere la dichiarazione da due testimoni perché tale procedura è stata abrogata.
Se la persona è minorenne o interdetta, la dichiarazione deve essere firmata, per conto dell'interessato, dal suo rappresentante legale, del quale occorre specificare la qualifica (legale rappresentate o tutore). Nel caso di minorenni, normalmente, i genitori sono rappresentanti legali del figlio.
Se il cittadino è stato dichiarato inabilitato i moduli devono essere firmati dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Nel caso in cui il disabile sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia minorenne deve essere allegata alla documentazione anche una dichiarazione del tutore, del curatore o del rappresentante legale dalla quale siano evidenziati i dati anagrafici ed il rapporto giuridico con l'interessato (tutore, curatore o genitore) e gli estremi del provvedimento giudiziario o dell'atto notarile di nomina del tutore o del curatore. La nomina di un nuovo tutore o curatore in un momento successivo alla concessione della provvidenza deve essere segnalata alla sede INPS competente.

 

Decorrenza

Le provvidenze economiche decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla A.S.L. o a partire dalla data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. In ogni caso, al momento del primo versamento, si ricevono tutti gli arretrati maturati. Nel caso di assegno mensile, trattandosi di una provvidenza per la quale è necessaria l'iscrizione nelle liste speciali del Centro per l'Impiego, la decorrenza parte dal mese successivo alla presentazione della domanda se l'interessato provvede ad iscriversi nelle liste entro un mese dal ricevimento del verbale di invalidità. In caso contrario decorre dal mese successivo all'iscrizione.
Gli assegni, le pensioni e le indennità erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti in rate mensili anticipate, il primo giorno o il giorno successivo non festivo del mese.

 

Il ricorso

Nel caso in cui l'INPS, accertata la mancanza di uno o più requisiti di natura socioeconomica, comunichi all'interessato la mancata concessione della o delle provvidenze è possibile presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell'INPS competente per territorio. In caso di esito negativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti al giudice ordinario (Tribunale – Sezione Lavoro).

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili"

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

Legge 18 dicembre 1973, n. 854 "Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili"

Legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”

Legge 31 dicembre 1991, n. 429 “Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati”

DM 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti"

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”

Legge 8 agosto 1996, n. 425 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica”

Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/5/97, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”

Circolare INPS del 27 aprile 2000, n. 86 “Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF”

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Circolare INPS del 14 marzo 2001, n. 61 “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali”

Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')”

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 36-3395 “L.R. 15-3-01 n. 5. Approvazione convenzione con l'INPS – Direzione regionale del Piemonte – per la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili ( art. 130, c. 2, del d.lgs. 112/98) e della relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi. Accantonamento di £ 241.000.000 sul cap. 11880/2001”

Circolare INPS del 16 gennaio 2002, n. 17 “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002”

Circolare INPS del 1 marzo 2002, n. 44 “Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Incremento delle pensioni di soggetti disagiati”

 

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