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PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI

Le provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti invalidi civili sono le seguenti:
  • assegno mensile
  • pensione di inabilità
  • indennità di accompagnamento
  • indennità mensile di frequenza.
  • Le provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti ciechi civili sono le seguenti:
  • pensione per ciechi assoluti
  • indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
  • pensione per ciechi parziali (ventesimisti)
  • indennità speciale per ciechi parziali (ventesimisti).
  • Le provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti sordomuti sono le seguenti:
  • pensione per sordomuti
  • indennità di comunicazione.
  •   Queste provvidenze sono erogate solo se il cittadino possiede i requisiti, sanitari e socioeconomici, previsti dalla legge. Il requisito sanitario, accertato dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza, si riferisce alle condizioni di salute della persona che ne fa richiesta e, in particolare, alle condizioni di cecità, di sordomutismo o di invalidità, valutata facendo riferimento alla percentuale che viene trascritta sul verbale della visita medica effettuata per il riconoscimento di invalidità civile. I requisiti socioeconomici vengono accertati dall'INPS e sono differenti per ciascuna tipologia di provvidenza.

     

    Avvertenza

    Nel linguaggio corrente è usato il termine “pensione” per tutte le prestazioni economiche erogate dall'INPS alle persone con invalidità, ma solo alcune di queste sono indicate come “pensione” dalle norme vigenti. Sono pensioni solo le prestazioni finalizzate a compensare la mancanza di un reddito personale e sono quindi vincolate a specifici criteri di reddito. Il termine “pensione” è utilizzato solo per le seguenti prestazioni:
  • la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili con percentuale di invalidità del 100%
  • la pensione per ciechi parziali (ventesimisti)
  • la pensione per ciechi assoluti
  • la pensione per sordomuti
  • L'assegno mensile, pur essendo anch'esso una prestazione che la finalità di compensare la mancanza di un reddito personale, si differenzia dalla pensione di inabilità perché erogata a persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ma inferiore al 100% e regolarmente iscritta nelle liste speciali del Centro per l'Impiego (ex ufficio di collocamento).
    Le indennità di accompagnamento, per ciechi o per invalidi civili, e di comunicazione per sordomuti sono erogati indipendentemente dal reddito personale quale forma di “indennizzo” per le condizioni di particolare gravità in cui si trova la persona disabile.
    L'indennità di frequenza, istituita al fine di aiutare i genitori per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza scolastica o di centri di riabilitazione, è erogata a minori, definiti dalle commissioni medico-legali “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età”, e che non siano in condizioni di gravità tale da avere diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Tale prestazioni, a differenza delle altre definite “indennità”, è comunque vincolata al reddito personale del minore, non dei genitori.

     

    Invalidi civili

    Ai sensi della normativa vigente, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18 o ultrasessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
    Ai fini previdenziali, per avere diritto ad una provvidenza economica erogata dall'INPS, è necessario che il cittadino abbia un'invalidità pari o superiore al 74%, se maggiorenne, oppure con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, se minorenne.
    Le persone ultrasessantacinqenni riconosciute con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età non hanno diritto a percepire alcuna provvidenza economica.

     

    Ciechi civili

    Si considerano ciechi civili coloro che hanno perso la vista a causa di fattori congeniti oppure per cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio.
    Esistono tre livelli di cecità riconosciuti ai fini previdenziali e/o assistenziali:
  • cieco assoluto: per cecità assoluta si intende la mancanza della vista oppure la percezione della luci ed ombre e del movimento
  • cieco parziale (ventesimista): per cecità parziale o ipovisione, si intende un residuo visivo pari o inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione cieco parziale (decimista): in questo caso per cecità parziale si intende un residuo visivo tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ai cittadini appartenenti a questa categoria non è riconosciuta nessuna provvidenza economica, ad eccezione di coloro che già percepivano l'assegno vitalizio prima della sua abolizione nel 1962, ma hanno diritto ai benefici non economici quali l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento e all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
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    Sordomuti

    Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

     

    Cittadini pluriminorati

    Ai cittadini italiani residenti in Italia pluriminorati, che presentano più di una minorazione fisica, psichica o sensoriale per cause non imputabili a guerra, lavoro o servizio, è riconosciuta la possibilità di cumulare le provvidenze economiche.
    In particolare, è necessario distinguere le provvidenze economiche riconosciute a coloro che sono privi di reddito oppure hanno un reddito inferiore ad un certo livello (pensioni), dalle provvidenze concesse a titolo della minorazione per le quali non sussistono limiti di reddito (indennità).
    Nel primo caso il diritto al cumulo sussiste purché non vengano superati i limiti di reddito previsti da ciascuna provvidenza, nel secondo caso possono essere sommate le diverse indennità previste per cecità, invalidità e sordomutismo.

     

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI

    Legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili"

    Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

    Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

    Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 18 dicembre 1973, n. 854 "Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”

    Legge 31 dicembre 1991, n. 429 “Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati”

    DM 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti"

    Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”

    Legge 8 agosto 1996, n. 425 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica”

    Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

    Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

    Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"

    Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

    Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

    Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/5/97, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”

    Circolare INPS del 27 aprile 2000, n. 86 “Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF.”

    Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

    Circolare INPS del 14 marzo 2001, n. 61 “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali”

    Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')”

    Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 36-3395 “L.R. 15-3-01 n. 5. Approvazione convenzione con l'INPS – Direzione regionale del Piemonte – per la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili ( art. 130, c. 2, del d.lgs. 112/98) e della relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi. Accantonamento di £ 241.000.000 sul cap. 11880/2001”

    Circolare INPS del 16 gennaio 2002, n. 17 “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002”

    Circolare INPS del 1 marzo 2002, n. 44 “Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Incremento delle pensioni di soggetti disagiati”

     

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