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LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI: LA PENSIONE DI INABILITA'

La pensione di inabilità è stata istituita con la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

 

Requisiti necessari

  • essere residente in Italia
  • avere un età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dopo i 65 anni si ha diritto alla pensione sociale a carico dell'INPS
  • essere stato riconosciuto "invalido civile con percentuale del 100%"
  • essere privo di redditi o con un reddito non superiore a € 13.430,78 per il 2004.
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    Importo dovuto

    Per l'anno 2004 l'importo mensile è di € 229,50 corrisposto per 13 mensilità.
    In particolari condizioni di reddito personale, eventualmente cumulato con il coniuge, è prevista una maggiorazione di quanto percepito (si veda "Provvidenze economiche erogate agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti").

     

    Avvertenza

    Nel linguaggio corrente è usato il termine “pensione” per tutte le prestazioni economiche erogate dall'INPS alle persone con invalidità, ma solo alcune di queste sono indicate come “pensione” dalle norme vigenti. La pensione di inabilità, pur avendo lo stesso importo (€ 229,50 per il 2004), si differenzia dall'assegno mensile per i seguenti requisiti:
  • percentuale di invalidità. Ha diritto a percepire l'assegno mensile solo chi ha una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ma inferiore al 100%
  • reddito annuo di riferimento. Ha diritto a percepire l'assegno mensile chi ha un reddito annuo inferiore a € 3.942,25 per il 2004
  • incompatibilità. L'assegno mensile è incompatibile con altre pensioni erogate per l'attività lavorativa svolta in passato (ad esempio la pensione di invalidità dell'INPS), ferme restando le incompatibilità con prestazioni erogate per le stesse minorazioni da altri enti (ad esempio le rendite INAIL)
  • ulteriori requisiti: per ottenere l'assegno mensile è necessario iscriversi nelle liste speciali del Centro per l'Impiego a meno che l'interessato non sia dichiarato “incollocabile” dalla commissione medica della sua Azienda Sanitaria Locale oppure sia ancora studente.
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    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"

    Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"

    Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi"

    Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"

    Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

    Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 "Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti"

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

    Circolare INPS n. 44 del 1 marzo 2002 "Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati"

    Sentenza Corte Costituzionale del 1-9 luglio 2002 n. 329

    Circolare INPS n. 157 del 22 ottobre 2002 "Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1 - 9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione"

    Sentenza Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 467

    Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."

     

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