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LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI: L'ASSEGNO MENSILE

L'assegno mensile è stato istituito con la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

 

Requisiti necessari

  • essere residente in Italia
  • avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dopo i 65 anni si ha diritto alla pensione sociale a carico dell'INPS
  • essere stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 74%, ma inferiore al 100%
  • essere privi di reddito o con un reddito inferiore al € 3.942,25 per l'anno 2004.
  • non essere collocati al lavoro e pertanto risultare iscritti nelle liste speciali del Centro per l'Impiego. L'iscrizione nelle liste speciali deve avvenire entro un mese dal ricevimento del verbale di invalidità, se l'iscrizione viene effettuata in un momento successivo gli arretrati dell'assegno vengono erogati solo a partire dal mese successivo in cui si è provveduto all'iscrizione e non dal mese successivo della presentazione della domanda di riconoscimento di invalidità civile.
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    Incompatibilità

    Non hanno diritto all'assegno mensile coloro che percepiscono:
  • una pensione diretta di invalidità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi e delle altre forme alternative
  • una pensione di invalidità per causa di guerra, lavoro e di servizio (pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.).
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    Importo dovuto

    Per l'anno 2004 l'importo mensile è di € 229,50, corrisposto per 13 mensilità.
    In particolari condizioni di reddito personale, eventualmente cumulato con il coniuge, è prevista una maggiorazione di quanto percepito (si veda “Provvidenze economiche erogate agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”).

     

    Iscrizione nelle liste speciali

    Le liste speciali (collocamento obbligatorio) sono elenchi di persone in cerca di lavoro che, per particolari motivi, hanno diritto ad essere inseriti al lavoro con procedure differenti da quelle previste per il normale collocamento.
    L'essere riconosciuto invalido civile è uno dei motivi che dà diritto all'iscrizione nelle liste speciali.
    L'assegno mensile è erogato a coloro che hanno, tra gli altri requisiti, l'iscrizione nelle liste speciali del Centro per l'Impiego.
    Ci sono solo alcune eccezioni che consentono di ottenere l'assegno mensile anche se non si è iscritti nelle liste speciali. Possono non essere iscritti, pur mantenendo il diritto all'assegno mensile:
  • coloro che, pur avendo una percentuale inferiore al 100%, sono dichiarati non in grado di lavorare dalla Commissione medica
  • coloro che svolgono un'attività professionale autonoma
  • gli studenti.
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    Scadenze

    Entro il 31 marzo di ogni anno, coloro che ricevono l'assegno mensile hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali presso il Centro per l'Impiego.
    La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato che viene inviato a casa dell'interessato, che deve compilarlo e spedirlo all'INPS, al Comune o all'A.S.L. di residenza.
    Le persone che, pur percependo l'assegno mensile, non sono iscritte nelle liste speciali devono dichiarare di non essere iscritte segnalando la motivazione (vedi sopra).

     

    Avvertenza

    Nel linguaggio corrente è usato il termine “pensione” per tutte le prestazioni economiche erogate dall'INPS alle persone con invalidità, ma solo alcune di queste sono indicate come “pensione” dalle norme vigenti. L'assegno mensile, pur avendo lo stesso importo mensile (€ 229,50 per il 2004), si differenzia dalla “pensione di inabilità” per i seguenti requisiti:
  • percentuale di invalidità. Ha diritto a percepire la pensione di inabilità solo chi ha il 100% di invalidità
  • reddito annuo di riferimento. Ha diritto a percepire la pensione di inabilità chi ha un reddito annuo inferiore a € 13.430,78 per il 2004
  • incompatibilità. La pensione di inabilità non è incompatibile con altre pensioni percepite per l'attività lavorativa svolta in passato (ad esempio la pensione di invalidità dell'INPS), ferme restando le incompatibilità con prestazioni erogate per le stesse minorazioni da altri enti (ad esempio le rendite INAIL)
  • ulteriori requisiti. Per ottenere la pensione di inabilità non è necessario iscriversi nelle liste speciali del Centro per l'Impiego.
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    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"

    Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"

    Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi"

    Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”

    Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

    Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

    Circolare INPS n. 44 del 1 marzo 2002 “Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”

    Sentenza Corte Costituzionale del 1 – 9 luglio 2002 n. 329

    Circolare INPS n. 157 del 22 ottobre 2002 “Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1 - 9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione”

    Sentenza Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 467

    Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."

     

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