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LE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI: L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento per cittadini riconosciuti invalidi civili è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

 

Requisiti necessari

  • essere residente in Italia
  • essere stato riconosciuto "invalido civile con percentuale del 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"
  • non essere ricoverato gratuitamente in istituto. Chi venga ricoverato gratuitamente per più di un mese (30 gg) in una struttura, anche per motivi riabilitativi, è obbligato a comunicarlo alla sede INPS di competenza che provvederà a sospendere il versamento per il periodo di ricovero.
  • non ci sono limiti di età
  • non ci sono limiti di reddito.
  •  

    Incompatibilità

    Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
    È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità di accompagnamento ed eventuali altre indennità.

     

    Importo dovuto

    Per l'anno 2004 l'importo mensile è di €436,77 corrisposto per 12 mensilità.

     

    Scadenze

    Coloro che ricevono l'indennità di accompagnamento, devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di non ricovero in istituto a titolo gratuito.
    La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato che viene inviato a casa dell'interessato, che deve compilarlo e spedirlo all'INPS, al Comune o all'A.S.L. di residenza.
    La dichiarazione di una persona temporaneamente impedita può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.

     

    Ricovero a titolo gratuito

    Le persone riconosciute invalide civili al 100% e non deambulanti oppure non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possiedono il requisito sanitario per avere diritto all'indennità di accompagnamento.
    Un ulteriore requisito per questa provvidenza è non essere ricoverati a tempo pieno in una struttura a titolo gratuito.
    Questo significa che hanno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento:
  • coloro che non sono ricoverati
  • coloro che sono ricoverati presso una struttura sanitaria o assistenziale e pagano l'intera retta di ricovero o una quota di essa.
  • Eventuali costi aggiuntivi, rispetto alla retta base, quali ad esempio: la camera singola, servizi accessori, ecc. se pagati dall'interessato non sono determinanti ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto coloro che sono ricoverati presso strutture e contribuiscono al pagamento dei soli costi aggiuntivi di maggiore comfort alberghiero, non hanno diritto all'indennità di accompagnamento, essendo la retta a carico dell'ente pubblico.

     

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

    Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

    Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"

    Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"

    Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per minori invalidi"

    Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”

    Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

    Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 216 “Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazioni degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

    Circolare INPS n. 44 del 1 marzo 2002 “Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”

    Sentenza Corte Costituzionale del 1 – 9 luglio 2002 n. 329

    Circolare INPS n. 157 del 22 ottobre 2002 "Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione"

    Sentenza Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 467

    Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2004 "Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse."

     

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