LO STATUTO
Art. 1 - Costituzione.
E' costituita in Torino la "Famèe Furlane",
chiamata più comunemente "Fogolâr Furlan di Torin"
(organizzazione non lucrativa di utilità
sociale - ONLUS), Associazione tra i friulani residenti in Torino
e nella Provincia, con sede a Torino. La durata dell'Associazione
è illimitata e non ha fini di lucro. I contenuti e la struttura
dell'Associazione sono democratici.
Art. 2 - Scopi e finalità.
Il Fogolâr, ispirandosi ai principi della solidarietà
umana, si propone:
- di unire i friulani in una sola "famèe"
per tenere alto, nello spirito della "piccola patria"
del Friuli, il sentimento di fraterna fede;
- di promuovere efficacemente e di integrare la vita
culturale, destando vivo negli associati il desiderio che valorizzi
tutto quanto concerne l'esser loro nel nome e nella natura del Friulano
in rapporto all'amore ed alla conoscenza in profondo della terra
natia;
- di continuare a mantenere, usare e valorizzare
la lingua friulana;
- di assistere gli iscritti in modo che la "famèe"
risulti al completo ed in perfetta armonia d'intenti raccolta intorno
al "çoc" antico e nuovo;
- di favorire manifestazioni di carattere culturale,
sportivo, del tempo libero e del volontariato con la Comunità
e le Associazioni locali.
Tutte le attività svolte dai Soci ed aderenti
alla "famèe furlane", ai fini indicati nei paragrafi
precedenti, sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art. 3 - Risorse economiche.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- versamento delle quote sociali da parte dei Soci,
da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali;
- eventuali lasciti, donazioni ed ogni altro versamento
e/o contributo e/o erogazione, introito o sopravvenienza attiva
pervenisse all'Associazione, il cui utilizzo dovrà concorrere
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto.
Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'Associazione
sostiene per la realizzazione dell'attività statutaria.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dall'eventuale fondo di cassa, dai cespiti vari e dai beni immobili
e mobili acquisiti con le entrate di qualsivoglia natura o per lasciti
e donazioni. Il patrimonio non può essere destinato ad uso
e finalità diversi da quelli per il quale l'Associazione
è vigente ai sensi dello Statuto in essere, nè distribuito
o ceduto, a qualsivoglia titolo ai Soci durante la vita dell'Associazione
stessa.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio
e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 4 - "La vôs dal Fogolâr di Torin"
Organo di informazione e di comunicazione verso i
Soci è il periodico dal titolo: "La vôs dal Fogolâr
di Torin" che deve contribuire a conseguire i fini che l'Associazione
si propone.
Art. 5 Azione dei Soci
L'azione dell'Associazione e di tutti i singoli Soci
è apolitica, apartitica ed è volta unicamente alla
pace ed al bene della comunità friulana di Torino e Provincia
e del Friuli in genere ed al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 6 - I Soci
I Soci si distinguono in onorari, ordinari, simpatizzanti,
aggregati, familiari.
Sono:
Soci Onorari quelli che, fra i friulani, si sono particolarmente
distinti negli ambienti sociale, economico e culturale, nonchè
per la dedizione dimostrata per il progresso, la valorizzazione
e lo sviluppo della comunità friulana di Torino e Provincia
e del Friuli in genere;
Soci Ordinari tutti i friulani residenti in Torino
e Provincia in regola con il versamento della quota sociale. Per
"friulano" si intende colui che è nato in Friuli
o discende (figlio o nipote) da friulani. Per Friuli si intende
l'area storicamente legata alla lingua, alla cultura ed alle tradizioni
friulane, sia compresa all'interno della Regione Autonoma Friuli
- Venezia Giulia che al di fuori dei confini attuali della stessa.
Soci Simpatizzanti coloro che, pur non essendo friulani,
a giudizio del Consiglio Direttivo e previo versamento della quota
sociale stabilita, simpatizzano per il Friuli, per la civiltà
e la cultura friulana, apprezzano l'operato e condividono gli scopi
e le finalità dell'Associazione;
Soci Aggregati coloro che, a giudizio del Consiglio
Direttivo e previo versamento della quota sociale stabilita, sono
aggregati all'Associazione, come gruppi di persone e per specifiche
attività. Per tali soggetti, dovranno essere stabilite dal
Consiglio Direttivo apposite convenzioni con le Associazioni di
appartenenza, con modalità e quote associative da stabilire
specificatamente.
Soci Familiari i familiari dei "Soci Onorari",
dei "Soci Ordinari", dei "Soci Simpatizzanti"
e dei "Soci Aggregati", individuati nel nucleo famigliare
o nella famiglia di fatto dei Soci stessi. La convivenza dovrà
risultare da dichiarazione scritta. I suddetti Soci saranno considerati
tali esclusivamente se avranno versato la quota sociale.
Ad ogni effetto e per ogni responsabilità il "Socio
Onorario", il "Socio Ordinario", il "Socio Simpatizzante"
ed il "Socio Aggregato" rivestono la qualifica di "Socio
di riferimento" per tutti i Soci familiari, anche per le comunicazioni
riguardanti le attività dell'Associazione.
Il venir meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di "Socio
Onorario", di "Socio Ordinario", di "Socio Simpatizzante"
e di "Socio Aggregato" comporta la contemporanea decadenza,
ad ogni effetto, da qualsiasi incarico eventualmente ricoperto dal
Socio stesso e, comunque, la contemporanea decadenza dalla qualifica
di Socio anche per tutti i Soci familiari.
La "domanda di associazione", controfirmata da almeno
due Soci Ordinari, comporta comunque l'adesione alle finalità
dell'Associazione ed ai contenuti del presente Statuto.
Art. 7 - Criteri di ammissione dei Soci
La nomina dei "Soci Onorari" spetta all'Assemblea
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
L'accettazione delle "domande di associazione" a Socio
Ordinario, a Socio Simpatizzante e Socio Aggregato spetta al Presidente,
sentito il Consiglio Direttivo.
L'iscrizione dei Soci Familiari spetta alla Segreteria.
La Segreteria provvederà a tenere, anno per anno, un elenco
aggiornato di tutti i Soci.
Art. 8 - Obblighi dei Soci
I Soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto
ed i Regolamenti eventualmente emanati. I Soci hanno inoltre il
dovere di portare in ogni modo il contributo onesto e sincero della
propria intelligenza.
I Soci sono tenuti al pagamento delle quote di iscrizione
entro il mese di marzo di ogni anno solare, nelle misure definite
dal Consiglio Direttivo e sottoposte a ratifica all'Assemblea dei
Soci nella prima successiva riunione.
Qualora un socio offenda con la sua condotta gli interessi
ed i principi dell'Associazione o ne leda comunque il decoro, verrà
sottoposto dal Consiglio Direttivo ad un giudizio affidato al Collegio
dei Probiviri. Ove la sua responsabilità risultasse comprovata,
egli potrà essere espulso dallAssociazione.
In caso di recesso, per qualsiasi ragione, i Soci non potranno pretendere
la restituzione della quota d'iscrizione e/o di qualsivoglia altro
apporto all'Associazione, nè il riconoscimento, a qualsiasi
titolo, di quote del patrimonio sociale.
Art. 9 - Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno il diritto, oltre a quanto previsto
dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge, di intervenire
alle adunanze generali, di frequentare la Sede sociale e partecipare
a tutte le manifestazioni organizzate.
A tutti i Soci verrà rilasciata una tessera
di iscrizione all'Associazione secondo le modalità previste
dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Diritto di voto
Il "diritto di voto" in Assemblea spetta
a tutti i Soci in regola con il versamento della quota d'iscrizione
all'Associazione per l'anno in corso e per quello precedente.
Art. 11 - Quota sociale
La quota annuale d'iscrizione all'Associazione viene
fissata dal Consiglio Direttivo e verrà sottoposta a ratifica
all'Assemblea dei Soci alla prima riunione successiva.
Art. 12 - Organi dell'Associazione.
Organi dell'Associazione sono:
- l Assemblea ordinaria e straordinaria dei
Soci;
- il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea;
- il Presidente, nominato nell'ambito del Consiglio
Direttivo;
- il Collegio dei Revisori Contabili, che sovrintenderà
ai conti dell'Associazione;
- il Collegio dei Probiviri, che verrà chiamato
in causa per dirimere questioni di notevole importanza.
Art. 13 - L'Assemblea.
Tutti i Soci di cui all'art. 6, in sede assembleare,
eleggono diciotto componenti il Consiglio Direttivo, così
suddivisi:
- quindici componenti tra i Soci Ordinari,
- un componente tra i Soci Simpatizzanti,
- un componente tra i Soci Aggregati,
- un componente tra i Soci Famigliari.
Inoltre dovranno essere eletti:
- tre componenti il Collegio dei Revisori Contabili,
- tre componenti il Collegio dei Probiviri.
A tutti i Soci, in Assemblea, compete:
- deliberare le eventuali modifiche dello Statuto e/o di eventuali
Regolamenti dell'Associazione;
- deliberare su qualsiasi argomento sottoposto per l'approvazione
dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni anno
su proposta del Consiglio Direttivo.
Le elezioni seguono le modalità stabilite in un "Regolamento
elettorale" approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio
dei Probiviri e che costituirà le norme attuative per il
"Comitato Elettorale", nominato dal Consiglio Direttivo,
almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea potrà
riunirsi dopo un preavviso di almeno trenta giorni.
Le proposte di modifica dello Statuto e/o di eventuali Regolamenti
interni e per lo scioglimento dell'Associazione, compete:
- ai soli Soci Ordinari,
- al Consiglio Direttivo con almeno due terzi di voti favorevoli
dei componenti in carica.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea generale
dei Soci ogni tre anni, è l'organo direttivo dell'Associazione
e nomina fra i membri:
- un Presidente che rappresenta l'Associazione nei confronti di
terzi, firmando gli atti insieme al Segretario, presiedendo alle
adunanze generali ed alle sedute del Consiglio che egli convoca;
- due Vicepresidenti, che hanno gli stessi doveri del Presidente,
lo sostituiscono in sua assenza e/o impedimento, con priorità
per il più anziano di età;
- un Segretario, cui spetta d'ufficio di firmare, controfirmare
e conservare presso la Sede dell'Associazione tutti gli atti sociali,
tenere i protocolli ed i verbali delle adunanze generali e delle
sedute del Consiglio Direttivo, custodire l'archivio sociale e quant'altro
degli atti occorra;
- un Vicesegretario, in aiuto al Segretario;
- un Tesoriere, cui spetta la tenuta dei conti e la gestione amministrativa
dell'Associazione, di cui in essa e fuori è responsabile
senza eccezione;
- quattro Direttori Organizzativi per lo studio ed il disbrigo di
quanto concerne l'attività svolta nella Sede sociale con
l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo;
- un Direttore de "La vôs dal Fogolâr";
- sette Consiglieri per attività ed incarichi particolari.
Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, il Vice-Segretario
ed il Direttore de "La vôs dal Fogolâr" dovranno
essere nominati fra i rappresentanti dei Soci Ordinari.
Art.15 - Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre
componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci ogni tre anni,
nomina fra i suoi membri un Presidente ed è di sua competenza:
- il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione
dell'Associazione;
- l'accertamento del rispetto amministrativo delle norme statutarie;
- l'esame delle proposte di bilancio di cui deve accertare la regolarità
riferendo al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci;
- la verifica periodica della consistenza di cassa, l'esistenza
dei valori e dei beni di proprietà sociale.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre
componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra i "Soci
Ordinari" ogni tre anni, nomina fra i suoi membri un Presidente
ed è di sua competenza:
- esaminare e sottoporre al Consiglio Direttivo la propria valutazione
sulle controversie che avessero a sorgere fra gli organi dell'Associazione;
- pronunciarsi sulla interpretazione dello Statuto e di eventuali
Regolamenti interni;
- pronunciarsi su ogni evento sottopostogli per la valutazione dal
Consiglio Direttivo;
- funzionare da commissione permanente per la Revisione dello Statuto
e di eventuali regolamenti interni.
Art. 17 - Cariche sociali ed incarichi vari
Tutte le cariche e tutti gli incarichi previsti dallo
Statuto e/o attribuiti dal Consiglio Direttivo sono prestati in
modo personale, spontaneo e gratuito senza fini si lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ciascun membro del Consiglio Direttivo eletto è tenuto a
dichiarare prima delle votazioni per le nomine, quali incarichi
ritiene di poter ricoprire ed il relativo programma di attività
connesso all'incarico stesso e per il bene dell'Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno per il suo incarico,
si impegnano con l'accettazione della nomina a frequentare regolarmente
le riunioni del Consiglio stesso ed a svolgere l'attività
affidata con continuità e solerzia.
E' ammessa la delega fra i vari Consiglieri.
Qualora un Consigliere manchi agli impegni assunti con l'accettazione
della nomina, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo,
con votazione di almeno dodici Consiglieri, viene esonerato dall'incarico
ed eventualmente sostituito con il Socio che ha ottenuto maggior
numero di voti nell'ordine degli eleggibili esclusi dal Consiglio;
a parità di voti viene eletto il socio più giovane
d'età. Allo stesso modo si procederà alla sostituzione
del Consigliere dimissionario. E' in facoltà del Consiglio
Direttivo nominare in via provvisoria un sostituto qualora uno dei
suoi membri fosse impossibilitato per lungo tempo a svolgere il
suo mandato.
Art. 18 - Compiti del Consiglio direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- la compilazione di eventuali "Regolamenti interni",
da sottoporre, per diventare operanti, all'approvazione dell'Assemblea
generale;
- nominare il "Comitato Elettorale", in occasione delle
elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri;
- approvare il "Regolamento Elettorale" per l'attuazione
di quanto sopra;
- preparare le proposte, nonchè l'ordine del giorno da sottoporre
all'Assemblea generale;
- amministrare con assoluto rigore di correttezza e di metodo il
patrimonio dell'Associazione;
- presentare ogni anno, entro il mese di marzo, all'Assemblea generale
una relazione intorno all'attività svolta, allo stato finanziario
dell'Associazione ed all'attività prevista per l'anno in
corso;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- nominare comitati speciali per lo studio di singoli argomenti
e problemi;
- occuparsi delle necessità e delle istanze dei Soci in tutti
i casi di loro specifiche richieste.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi ogni qualvolta il Presidente,
o cinque dei suoi componenti lo richiedono, e le sedute sono valide
con l'intervento di almeno 10 consiglieri che a loro volta potranno
prendere decisioni ad assoluta maggioranza di voti dei componenti
il Consiglio stesso. In caso di parità di voto, quello del
Presidente varrà doppio.
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono presenziare i componenti
il Collegio dei Revisori Contabili. Essi hanno facoltà di
intervento in sede di esame dei bilanci preventivi e consuntivi,
senza diritto di voto.
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono presenziare altresì
i componenti il Collegio dei Probiviri. Essi hanno facoltà
di intervento, senza diritto di voto.
Art. 19 - Responsabilità dei Consiglieri
Ciascun componente il Consiglio Direttivo risponde
in ogni cosa dell'Associazione alla pari con tutti gli altri, sia
al singolo Socio che all'Assemblea degli stessi.
Art. 20 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea generale ordinaria dove essere convocata
almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per la approvazione
del bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'approvazione del
bilancio preventivo e del programma per l'anno in corso. L'avviso
di convocazione verrà dato con almeno trenta giorni di anticipo,
mediante affissione di un cartello nei locali della Sede e/o a mezzo
di comunicazione tramite corrispondenza ordinaria.
Ogni Socio può conferire ad altro Socio la delega perchè
lo rappresenti alle Assemblee. Non sono peraltro permesse più
di tre deleghe ad uno stesso Socio.
Art. 21 - Deliberazioni Assembleari.
Le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci
vengono prese a maggioranza dei presenti e per la loro validità
debbono essere presenti non meno di un terzo dei Soci Ordinari in
prima convocazione, mentre per le deliberazioni prese in seconda
convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari
presenti.
L'Assemblea generale dei Soci potrà essere
convocata in seconda convocazione anche nello stesso giorno della
prima, ma a distanza di almeno due ore.
Art. 22 - Uso della lingua friulana
Nelle Assemblee, nelle riunioni istituzionali ed in
ogni attività dell'Associazione è gradito ed auspicabile
l'uso della lingua friulana, sia sotto forma orale che scritta.
Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere
deciso con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari
presenti in prima convocazione e di almeno due terzi dei Soci Ordinari
presenti in seconda convocazione, in apposita Assemblea generale
straordinaria.
In caso di scioglimento, i beni che eventualmente residuassero dalla
liquidazione saranno devoluti ad altre opere benefiche ed assistenziali
aventi gli stessi fini dell'Associazione, preferibilmente a "Fogolârs"
di altre città, o all' "Ente Friuli nel Mondo",
che rappresenta in generale l'insieme di tutti i "Fogolârs"
o ad altri Enti o Associazioni attive nella valorizzazione della
lingua e della cultura friulane.
Art. 24 - Riferimento al Codice Civile
Per quanto non è stato qui espressamente previsto
valgono le disposizioni del Codice Civile o specifiche leggi vigenti.
Testo approvato nell'Assemblea Generale dei Soci in
data 12 giugno 1998.
Torino, 12 giugno 1998
|