Dal Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31
del 4 agosto 1993.
Legge regionale
26 luglio 1993. n. 34
Tutela e controllo degli animali da affezione
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente
lesse:
Articolo 1
Finalita` della legge
- La legge
tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove comportamenti
idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie,
ambientali e del benessere degli animali.
- Ai fini
della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti
a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o
alimentari, compresi quelli che svolgono attivita` utili all'uomo.
Articolo 2
Benessere degli animali
- Allo scopo
di garantire il benessere degli animali:
- e`
vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
- sono
vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private
che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
- e`
vietato abbandonare gli animali da affezione.
Articolo 3
Responsabilita` del detentore
- Chiunque
detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene
e` responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli
ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni
fisiologici ed etologici.
- In particolare,
in conformita` con le norme contenute nel regolamento di attuazione
della legge:
- fornisce
quantita` adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
- procura
adeguate possibilita` di movimento. Nel caso si rendessero necessarie,
per esigenze di igiene, sanita` o sicurezza, limitazioni della liberta`,
queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire
sofferenze;
- garantisce
le cure sanitarie necessarie;
- ne
assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne
la fuga;
- E' vietato
detenere animali che non si possono adattare alla cattivita`.
- E' vietato
detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare
problemi di natura igienica o sanitaria. ovvero da recare pregiudizio
al benessere degli animali stessi.
Articolo 4
Controllo della riproduzione
- Chiunque
detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene e` responsabile
della sua riproduzione, nonche` della custodia, della salute e del benessere
della prole.
- La Regione
e le Unita` Socio Sanitarie Locali - UU.SS.SS.LL. -, attraverso i servizi
veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione
degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per
il controllo della riproduzione degli animali da affezione.
Articolo 5
Soppressione eutanasica
- Salvo
circostanze eccezionali di emergenza. la soppressione di un animale
da affezione, nei casi in cui non e` vietata dalla normativa vigente,
e` eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non
causare sofferenza all'animale.
Articolo 6
Prevenzione e controllo del randagismo
- Il Comune,
ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o
che si trovino fuori dei Limiti del domicilio del detentore senza controllo
o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati
e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
- I Comuni
operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo
7, comma l.
- Nei casi
di particolare complessita` o rischio sanitario, i presidi multizonali
di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle
operazioni di cattura degli animali vaganti.
- Alle
persone non autorizzate, in conformita` con il regolamento di attuazione,
e` vietato catturare animali vaganti e detenerli.
Articolo 7
Canili pubblici
- I Comuni,
singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio
pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia
ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
- I Comuni
provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione
o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio
di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio nazionale, secondo
le effettive necessita`.
- I canili
pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto
delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonche`
per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri
per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio
di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
- La Regione,
valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al
territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza
del servizio previsto, puo` erogare ai Comuni contributi parziali per
la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei
finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991. n. 281.
- La gestione
sanitaria dei canili municipali e` affidata ai servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL., secondo le modalita` indicate nel regolamento di attuazione.
Articolo 8
Affidamento e rifugi
per il ricovero di animali randagi
- La Regione,
le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento
a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente
il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la
cui proprieta` non e` stata reclamata.
- I rifugi
per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti
alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire
il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
- I Comuni
possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero
per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle
associazioni che svolgono attivita` di protezione degli animali, iscritte
al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- Le condizioni
e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel
regolamento di attuazione.
Articolo 9
Canili privati, pensioni per cani
commercio di animali da affezione
- I canili
privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel
regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto dei benessere
degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
- Le norme
sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali
da affezione: indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche
delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico
regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
- Per le
stesse finalita` e` soggetta a vigilanza veterinaria. esercitata dal
Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la detenzione per la
vendita e il commercio di animali da affezione.
Articolo 10
Albo regionale
delle Associazioni per la protezione degli animali
- La Regione
istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale
al quale hanno facolta` di iscriversi le associazioni per la protezione
degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico,
operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
- L'iscrizione
all'Albo e` disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento
di attuazione.
- Per promuovere
e sostenere l'attivita` delle associazioni per la protezione degli animali
iscritte all'Albo regionale, la Regione avvalendosi dei finanziamenti
previsti dalla legge n. 281/1991, puo` erogare contributi ai Comuni,
singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare
progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo
i criteri di cui al regolamento di attuazione.
- La Regione
puo` autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi
per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti
in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione
in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie
specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di
polizia giudiziaria.
Articolo 11
Programmi di informazione e di educazione
- La Regione
e le UU.SS.SS.LL.. attraverso i Servizi Veterinari. in collaborazione
con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni
iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi
di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione
dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla
detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto
ed alla custodia di animali da affezione.
- Riconosciuto,
altresi`, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della
sensibilita` e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi
al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative
scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in
cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
- La Regione
promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere
animale rivolti ai medici veterinari,. al personale di vigilanza delle
UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.
Articolo 12
Randagismo felino
- La presenza
di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico
sanitari o riguardanti il benessere animale e` segnalata al Comune competente,
che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della
U.S.S.L.
- Qualora
si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario
della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione
felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita` dei
casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento
di attuazione:
- l'affidamento
della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- il
controllo delle nascite;
- la
cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra
sede piu` idonea.
- Le spese
per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico
dei Comuni, singoli o associati.
Articolo 13
Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali
- Con deliberazione
della Giunta Regionale e` istituito, con funzioni consultive, il Comitato
tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
- il
Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita` di Presidente;
- un
medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato
regionale alla Sanita` o un suo delegato;
- un
funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato
regionale all'ambiente o un suo delegato;
- un
medico del settore Sanita` pubblica dell'Assessorato regionale alla
Sanita` o un suo delegato;
- un
medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini
provinciali dei medici veterinari;
- tre
esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte all'Albo
di cui all'articolo 10 secondo le modalita` indicate nel regolamento
di attuazione.
- Il Comitato
tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una
volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
- Il Comitato
tecnico regionale per la tutela degli animali e` consultato in merito
alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali
ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui
all'articolo 11.
Articolo 14
Finanziamenti
- Per il
concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati
gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/91 che
vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta
ai sensi dell'articolo 15. comma 1., legge 19 maggio 1976. n. 335 e
su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
- La Regione
puo` disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati
attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato
Sanita`.
- Gli importi
integrativi previsti dal comma 2. vengono stabiliti in sede di predisposizione
del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello
stato di previsione della spesa.
Articolo 15
Provvedimenti e sanzioni
- In caso
di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati
o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria
dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per il ripristino delle condizioni
di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
- Fatte
salve ipotesi di responsabilita` penale, ai contravventori della legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per
le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo
5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
- per
le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da liretrecentomila a
lire un milione:
- per
le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
- In caso
di recidiva la pena e` triplicata.
Articolo 16
Regolamento di attuazione
- La Giunta
Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di
attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione
della presente legge.
Articolo 17
Norma di rinvio
- Per quanto
non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge
281/91.
La presente legge regionale sara` pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi` 26 luglio 1993
Gian Paolo Brizio
Vedere
anche:
- Legge
Regione Piemonte 13 aprile 1992 n.20
"Istituzione dell'anagrafe canina"
[ Testo completo della legge ]
- D.P.G.R.
n. 4359, 11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l'attuazione delle legge regionale "Tutela
e controllo degli animali d'affezione".
[ Testo completo del regolamento ]
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