Dal Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47
del 24 novembre 1993.
REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE "TUTELA E CONTROLLO
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE"
(promulgato con D.P.G.R. n. 4359
dell'11 novembre 1993)
Articolo
1
Criteri per la detenzione di animali da affezione
- I cani detenuti
all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato,
che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
- La detenzione
dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria,
occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilita`
di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato
ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
- Qualora i cani
siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e` necessario uno
spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze
particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno,
per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
- Lo spazio occupato
in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto
in buone condizioni igieniche.
- Ogni animale da
affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- Il nutrimento,
fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di
specie, deve essere, nella quantita` e nella qualita`, adeguato alla
specie, all'eta` ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
Articolo 2
Soppressione eutanasica
- La soppressione
eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia
profonda.
Articolo 3
Criteri per la istituzione e la gestione
dei Servizi pubblici di cattura e custodia
animali randagi
- La cattura ordinaria
degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata
esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato,
appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilita`
costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
- I cani catturati
devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione
sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio,
l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi
veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
- I cani possono
essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con
esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria. che di norma
ha durata di dieci giorni.
- Trascorso il periodo
di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono
essere restituiti, secondo le modalita` di cui all'articolo 6 della
legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina,
sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne
facciano richiesta.
- I canili pubblici
per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati
ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
- Il canile deve
essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili,
in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche
devono essere tali da consentire le fondamentali liberta` di movimento
ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
- Il canile deve
essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema
di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge:
devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni,
disinfestazioni e derattizzazioni.
- Il canile deve
disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi
veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
- Il responsabile
della custodia degli animali devetenere aggiornato un apposito registro
di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della
U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di
cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio,
eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita`
del destinatario.
- I cani e i gatti
catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
- I Comuni forniscono,
su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprieta` catturati,
luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio,
modalita` per la restituzione.
Articolo 4
Gestione sanitaria
dei servizi pubblici di cattura e custodia cani
- Ai Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. competono:
- la vigilanza
sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare
il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita` ed al
benessere degli animali;
- gli interventi
obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni
di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.
Articolo 5
Criteri per la concessione
della autorizzazione sanitaria e di risorse
per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti
senza proprietario
- I rifugi per il
ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perche` senza
proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo
i seguenti criteri base:
- capacita`
massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
- superficie
minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo
di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento,
pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento
idrico sufficiente;
- canali di
scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque
di lavaggio;
- reparto di
isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per
gli interventi veterinari;
- locale per
il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino
per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature
per il loro impiego;
- Nei rifugi non
possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito
la prescritta osservazione sanitaria ne` cani ceduti definitivamente
dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente
registrati e tatuati presso i canili pubblici.
- L'eventuale custodia
temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta` si deve effettuare
in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la
gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
- Il responsabile
del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico,
da cui risultino: la data dell'introduzione e il canile pubblico di
provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali
interventi veterinari, la data della cessione e le generalita` del destinatario.
- I rifugi per gli
animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi
del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria,
esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi
con periodicita` almeno trimestrale.
- I Comuni possono
fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi
e contributi a condizione che l'Associazione operi con dimostrata efficacia.
per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
- I Comuni, per
la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni
per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.
- L'Associazione
interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la
concessione edilizia, nonche` per il parere favorevole dei Servizi veterinario
e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai
sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che
disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
- L'Associazione
per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare
un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonche` un
medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza
zooiatrica.
- L'attivita` delle
Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una
apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L.,
in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti
a privati.
- Alle norme di
cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi gia` esistenti,
che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata
in vigore dei presente Regolamento.
Articolo 6
Norme che disciplinano gli impianti privati
in cui si detengono cani e gatti
- Sono soggetti
alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero
superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a
10 capi adulti.
- Gli impianti gestiti
da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio
o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del
vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco,
previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica
della U.S.S.L.
- Gli impianti in
cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
- superficie
minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo
di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento,
pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento
idrico sufficiente;
- canali di
scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque
di lavaggio;
- reparto di
isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per
gli interventi veterinari;
- locale per
il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino
per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature
per il loro impiego.
- Il responsabile
dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico,
da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti,
le generalita` del proprietario per gli animali in pensione, il numero
di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalita`
del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario
per i soggetti in pensione.
- I concentramenti
di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata
mediante sopralluoghi con periodicita` almeno trimestrale.
- Alle norme di
cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti gia` esistenti,
che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata
in vigore del presente Regolamento, nonche` le strutture per il ricovero
di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari
esigenze di specie
Articolo 7
Criteri e procedure
per il riconoscimento e l'iscrizione
all'Albo Regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali
- Possono presentare
domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione
degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899
del 3 marzo 1992:
- il cui Statuto
indichi la protezione degli animali quale finalita`;
- che operano
nel settore con programmi ed attivita` documentate, nel rispetto
delle leggi vigenti da almeno 3 anni;
- che sono rappresentate
da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
- La documentazione
relativa alle attivita` svolte in Piemonte per la protezione degli animali,
dovra` essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunichera`
alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda
entro 60 gg. dalla presentazione della medesima. previa istruttoria
dell'Assessorato alla Sanita`.
- La Regione puo`
effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, disponendo, in caso di non conformita`, la cancellazione dall'Albo
della Associazione interessata.
Articolo 8
Corsi di formazione e di educazione sanitaria
- Nelle scuole gli
interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con
il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento
agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale
docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o
dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio
pubblico.
Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina
- Qualora l'accertamento
del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti
randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di
nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il
Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la
protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni
di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.
- Particolare attenzione
dovra` essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo
delle patologie presenti. A tal fine, il Comune puo` fornire alle Associazioni
che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un
medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato,
per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
- Al Servizio veterinario
della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere
zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento
di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
- La cattura dei
gatti randagi puo` essere disposta solo nel caso in cui, per motivi
di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad
un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica
della U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio
(es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono
a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la
cattura e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal
personale di cui al comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento,
con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria
competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.
Articolo 10
Comitato Tecnico Regionale
- I Presidenti delle
Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente
convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare
per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato
Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
- Le modalita` operative
e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate
con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato
stesso.
Vedere
anche:
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