Dal Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 22 aprile 1992.
Legge
regionale 13 aprile 1992. n. 20
Istituzione dell'anagrafe canina
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto
per decorso del termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente
legge:
Articolo 1
- Le Unita`
Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le Comunita` Montane,
con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate,
sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono
ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di
cani.
- La presente
legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto
1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli animali di affezione,
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della
salute pubblica, istituisce l'anagrafe canina.
Articolo 2
- L'anagrafe
canina regionale e` istituita e gestita presso i Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunita` montane,
secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento
emanati dall'Assessorato regionale alla Sanita`.
- Tutte
le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui agli articoli
3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi in cui il proprietario
ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla prestazione dei veterinari
liberi esercenti.
Articolo 3
- I proprietari
o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere alla iscrizione
dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il secondo mese di
eta` o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.
- All'atto
della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica, su modello
predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanita`. che dovra` riportare
i seguenti dati:
- caratteristiche
dell'animale;
- generalita`
complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta interessati;
- codice
assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L.. sigla
della Provincia e numero progressivo.
- La scheda
segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o detentore e
sara` inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della U.S.S.L. per
la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia
veterinaria eseguiti sull'animale.
- I proprietari
o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che
gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione
definitiva o la morte dell'animale, nonche` eventuali cambiamenti di
residenza.
Articolo 4
- Entro
quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere
identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso
con tatuaggio indelebile.
- Le operazioni
di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o
di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati e devono essere
eseguite
- con
metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
- in
modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e leggibile
per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della coscia
destra o sul padiglione auricolare destro.
Articolo 5
- Le spese
per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi esercenti
sono a carico del proprietario del cane.
Articolo 6
- Lo smarrimento
di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli
organi di polizia municipale del Comune competente per territorio anziche`
alle UU.SS.SS.LL.
- La presenza
di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale
del Comune competente per territorio.
- In caso
di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere alla
individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
- I cani
non tatuati, di eta` superiore a sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati
per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nella anagrafe
canina regionale a spese del proprietario medesimo.
- Le spese
di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono, in ogni caso,
a carico del proprietario.
Articolo 7
- Dopo
i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino censiti
e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe canina
regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in questo caso a
carico dei proprietario.
Articolo 8
- L'inosservanza
agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1. e` punita
con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991.
n. 281.
- Chiunque,
avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla presente, legge,
omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale ovvero
i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'articolo 3 comma
4. della legge, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- Il detentore
di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro il termine
fissato dall'articolo 6 comma 1, e` punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
La presente
legge regionale sara` pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino,
addi` 13 aprile 1992
Gian Paolo
Brizio
Vedere
anche:
- Legge
Regione Piemonte 26 luglio 1993 n.34
"Tutela e controllo degli animali da affezione"
[ Testo completo della legge ]
- D.P.G.R.
n. 4359, 11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l'attuazione delle legge regionale "Tutela
e controllo degli animali d'affezione".
[ Testo completo del regolamento ]
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