ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE

PREVISTA DALL'ART. 44 DEL CCNL 26.5.99 DEL COMPARTO SCUOLA

 

(omissis)

 

Capo II - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali

 

Il presente rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, rappresentano un importante momento di confronto nel quadro della politica di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni all'estero nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del servizio.

Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II del CCNL del 26 maggio '99 si applica al personale della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.

Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, i Consolati e presso le Istituzioni Scolastiche Italiane statali all'estero.

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della Pubblica Istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di quella della Pubblica Istruzione.

Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici Consolari interessati. Presso gli Uffici Consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.

Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.

Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26.5.99.

 

Art. 12 - Partecipazione

 

L'Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle materie previste dall'art. 5 del CCNL - Comparto scuola del 26 maggio 1999.

Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2 dell'Accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio all'estero dell'11.12.96 e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D. Legislativo n° 297/94.

Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui al comma 1 del citato art. 5 del CCNL, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

 

Art. 13 - Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano dell'offerta formativa

 

L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.

Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nella prospettiva dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24 del CCNL.

Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

 

Art. 14 - Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico

 

Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.

I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima di L. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1.9.99.

 

Art. 15 - Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.

 

Nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in servizio all'estero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di un'adeguata articolazione.

Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt. 12 e 14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all'estero.

Nell'ambito della politica di diffusione della lingua italiana in riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di disporre di particolari esigenze professionali.

In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, verranno definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.

 

Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

 

Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).

In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie del personale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26 del D.L.vo n. 62/98, per la parte che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo.

A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita.

Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. La trattativa avrà conclusione entro il 31.12.99.

 

Art. 17 - Orari e ore eccedenti

 

Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.

In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.

Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite ai sensi dell'art. 43 del CCNL 4.8.95 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

 

Art. 18 - Mobilità professionale - Destinazione del personale all'estero

 

Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo successivo al CCNL/95 dell'11.12.96, è prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale e scritta.

Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalità di valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi.

La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e specificità sorte nella gestione delle graduatorie.

In considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia ed economicità - di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si rinvia di un anno - all'a.s. 2001/2 - l'aggiornamento delle vigenti graduatorie.

In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede.

In via residuale, ove l'area linguistica prescelta è comunque diversa dalla lingua locale, potranno - su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali - essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.

 

Art. 19 - Fruizione dei permessi

 

Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.L.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL/95, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate:

- lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;

- permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 21 del CCNL 4.8.95, come integrato dall'art. 49, lettera c, del CCNL 26.5.99 (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.

 

Art. 20 - Fruizione del diritto alla formazione

 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art. 453 del TU 297/94 e successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.

 

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