TESTO DEL DDL. SULLA RIFORMA DEGLI OO.CC. INTERNI (10/7/98)

TESTO DEL RELATORE
(Risultato dei lavori del Comitato ristretto del 25 giugno 1998)

Art. 1 – Oggetto

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche ed educative, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e autonomia a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 9.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative, alla progettazione e alla realizzazione di un percorso educativo, che trova compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle opzioni differenziate eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.

Art. 2 – Organi delle istituzioni scolastiche

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
  1. il Consiglio dell'istituzione;
  2. il Collegio dei docenti;
  3. gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione;
  4. gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
  5. la commissione per la verifica della qualità della scuola.
2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del D.L.vo 6.3.98, n.59.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati al principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Competenze del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione è organo dell'istituzione scolastica cui spettano competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spettano al Consiglio dell'istituzione:
  1. la definizione degli indirizzi generali per l'attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
  2. l'adozione del piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
  3. l'adesione della scuola agli accordi con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio;
  4. la determinazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
  5. l'approvazione dei bilanci;
  6. l'adozione del regolamento di istituto.
2. Il Consiglio dell'Istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità e per la durata previste dal regolamento

Art. 4 - Competenze del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica. Spetta al Collegio dei docenti:
  1. elaborare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, comprensiva dei curricoli, tenuto conto degli indirizzi generali approvati dal consiglio dell'istituzione e delle proposte espresse dagli organismi di partecipazione delle famiglie e degli studenti;
  2. valutare i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
  3. predispone le linee generali del regolamento per quanto attiene ai profili didattici e all'individuazione e alle modalità di funzionamento degli organi a cui compete la programmazione didattico-educativa;
  4. provvedere ad ogni altro adempimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 5 - Composizione del Consiglio dell'Istituzione

1. Nel Consiglio dell'istituzione scolastica, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico preposto all'istituzione e il responsabile amministrativo, sono rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica ivi compresi, nella scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori e degli studenti, rispettivamente nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore, è paritetica rispetto alla rappresentanza dei docenti.
4. Il Consiglio dell'istituzione scolastica elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione.

Art. 6 - Composizione e articolazione del collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico preposto all'istituzione.
2. Esso si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni. Il regolamento di istituto può prevedere ulteriori e differenti articolazioni funzionali di gruppi di docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. I dipartimenti approfondiscono le tematiche relative alle discipline, aree disciplinari o campi di esperienza di propria competenza ed elaborano proposte e pareri per il collegio dei docenti. Il regolamento di istituto stabilisce l'organizzazione delle articolazioni del collegio dei docenti e prevede la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori, che garantisce altresì il raccordo con gli altri organi dell'istituzione.

Art. 7 - Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica . Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'art. 6, tenendo conto dell'organizzazione dell'attività didattica, dell'età degli alunni e dell'esigenza di garantire la rappresentanza dei genitori e degli alunni.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai sensi dell'art. 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione scolastica garantisce il raccordo tra gli organi di cui al comma 1, l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità dei rapporti, degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione. Il regolamento prevede altresì gli organismi e le modalità per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e individua, in armonia con i principi della presente legge, le unità organizzative cui si fa riferimento nei casi nei quali l'esercizio dell'autonomia organizzativa comporti la flessibilità dei gruppi classe.

Art. 8 - Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento di istituto.
2. I genitori degli alunni di ciascuna classe compongono l'assemblea di classe dei genitori. Gli alunni di ciascuna classe della scuola secondaria superiore costituiscono l'assemblea di classe degli studenti.
3. I genitori hanno diritto di riunione e di assemblea. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità dell'esercizio del diritto.
4. Gli studenti delle scuola secondaria superiore hanno diritto di riunione e di assemblea. L'assemblea è costituita da tutti gli studenti dell'istituzione; adotta una propria struttura organizzata e gestisce, in collaborazione con l'organismo dei coordinatori, una Conferenza annuale di istituto per la programmazione delle attività didattiche d'istituto e un'assemblea di bilancio e verifica delle attività svolte, a fine anno scolastico. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità di esercizio del diritto, garantendo un monte ore annuale utilizzabile per lo svolgimento delle assemblee di istituto.

Art. 9 - Attività di verifica e di valutazione

1. Il Collegio dei Docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. Essa è composta da quattro membri, nominati dal Consiglio dell'Istituzione fra soggetti qualificati anche esterni all'istituzione stessa.

Art. 10 - Profili dell'attività docente

1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa vengono individuati, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, articolazioni e ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, il cui riconoscimento in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 11 - Profili dell'attività amministrativa

1. Alle funzioni amministrative e contabili attribuite alle istituzioni scolastiche è preposto il responsabile amministrativo, con compiti di direzione dei servizi di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.

Art. 12 - Organi collegiali di rete

1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano di collegarsi tra loro per raggiungere obiettivi predeterminati ed esplicitati in un accordo di rete, possono esprimere un organo di amministrazione collegiale comune, al quale attribuire competenze specifiche e predeterminate.
2. La costituzione di un organo di amministrazione di rete deve risultare da atto scritto, depositato presso il Provveditorato agli studi, dal quale risultino gli obiettivi dell'accordo, la composizione, le competenze e i poteri dell'organo, nonché le disponibilità finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

Art. 13 - Regolamento delle istituzioni

1. In fase di prima attuazione della presente legge i regolamenti delle nuove istituzioni scolastiche autonome, di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), sono adottati dai consigli di istituto uscenti, previa acquisizione del parere del collegio dei docenti.
2. Successive modifiche ai regolamenti possono essere approvate a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'istituzione scolastica, previo parere del Collegio dei docenti per gli aspetti di interesse didattico, e, ove previsto dai regolamenti stessi, previo parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle istituzioni educative, in quanto compatibili con le loro specificità ordinamentali; la disciplina degli organi tipici di tali istituzioni e le disposizioni di coordinamento con la presente legge sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21, comma 1, della L. 15.3.97, n. 59.

Art. 14 – Disposizione finale e abrogazione

1. La materia degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge, resta affidato all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento di cui all'art. 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali di governo dell'istituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di piena attuazione dell'autonomia.

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