VERBALE RIUNIONE SINDACALE

Roma, 11 febbraio 2000

 

Il giorno 11/2/2000 in Roma, presso la sede dell'ANINSEI in Via. Po, 102, si sono incontrate le delegazioni dell'ANINSEI e FIINSEI e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SNALS per il rinnovo del secondo biennio economico contrattuale.

 

Dopo ampia discussione si concordano gli aumenti e le scadenze indicati nell'allegata tabella.

 

La FIINSEI con la sottoscrizione del presente accordo conferma anche la sottoscrizione del CCNL 1998-2001.

 

La FIINSEI, su specifica richiesta, conferma di aver dato esecuzione agli impegni assunti con la nota del 23.11.98 che viene allegata in copia al presente verbale.

 

Viene definito e sottoscritto l'accordo per la costituzione delle Commissioni provinciali di conciliazione allegato al presente verbale.

 

Viene definita la stampa di n. 5000 copie del testo ufficiale del contratto che verrà effettuata non appena disponibile un preventivo adeguato e definita la evidenziata divergenza.

 

CGIL Scuola - Massimo Mari

 

CISL Scuola - Elio Formosa

 

UIL Scuola - Adriano E. Bellardini

 

SNALS - Aurelio Costanzo

 

ANINSEI - Luigi Sepiacci

 

FIINSEI - Giovanni Previde Prato

 

CCNL 1998 - 2001

AUMENTI RETRIBUTIVI 20 BIENNIO

 

Livello

Totale

Aumento dal 1.9.2000

Aumento dal 1.9.2001

 

I

1.516.620

16.500

16.500

II

1.556.157

16.900

16.900

III

1.636.812

17.700

17.700

IV

1.725.528

18.700

18.700

V

1.846.669

20.000

20.000

VI

1.846.669

20.000

20.000

VII

1.876.669

20.300

20.300

VIIIA

1.972.596

21.400

21.400

VIIIB

2.086.398

22.600

22.600

 

 

F.I.I.N.S.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI

DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

MILANO -Via Leopardi, 7 tel. 02 - 48.15.501

 

 

Spett.le SISM - CISL

fax 06/5881713

 

Spett.le CGIL Scuola

fax .06/58548434

 

Spett.le SNALS - CONFSAL

Fax 06/5897251

 

Spett.le UIL Scuola

fax 06/7842858

 

RINNOVO C.C.N.L. 1991/93

 

 

In riferimento alla riunione 22.9.98 questa Federazione ribadisce la propria disponibilità a partecipare alle trattative interrotte non per sua causa per il rinnovo del CCNL scaduto.

 

Si dichiara altresì disponibile a partecipare agli incontri congiuntamente ai rappresentanti delle altre Associazioni di categoria ANINSEI ASSOSCUOLA.

 

Scioglie infine la riserva formulata nell'incontro su richiamato circa la disponibilità da parte di questa Federazione ad allineare, per parte normativa ed economica, il contratto vigente con i contratti della Scuola non statale laica già rinnovati ed ora anch'essi scaduti.

 

Le nostre valutazioni ci consentono di ipotizzare il 31 Marzo 1999 come possibile scadenza entro la quale i riferimenti contenuti nel ns. contratto saranno aggiornati ed in linea con i contratti già rinnovati 1.1.94 - 31.12.97.

 

Nell'attesa di conoscere le valutazioni che le OO.SS. in indirizzo vorranno formulare si inviano i più distinti saluti.

 

I Componenti Delegazione Sindacale FIINSEI

 

Prof. Remus Pier Luigi

Prof. Veggio Leonzio

Prof. Maron Pot Pier Giovanni

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE

 

Il giorno 11 febbraio 2000 presso la sede nazionale dell'ANINSEI, sita in Roma, via Po, 102 tra

 

l'ANINSEI, rappresentata dal Presidente Luigi Sepiacci,

la FIINSEI, rappresentata dal Presidente Giovanni Previde Prato e

la CGIL scuola rappresentata da Augusto Fossati e Massimo Mari;

la CISL scuola rappresentata da Vincenzo Strazzullo e Elio Formosa;

la UIL scuola rappresentata da Adriano E. Bellardini;

lo SNALS - CONFSAL rappresentato da Aurelio Costanzo

 

E' stato stipulato il presente accordo relativo alle procedure per la composizione delle controversie individuali e plurime in sede sindacale in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n.80 del 31.3.1998 e da quanto previsto dall'art. 60 "tentativo obbligatorio di conciliazione" del CCNL 1998-2001.

 

Le parti convenute concordano quanto segue:

 

Articolo 1

 

Vengono costitute, all'interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal Contratto, Commissioni di conciliazione provinciali.

L'attività di segreteria è curata dalla Commissione paritetica regionale.

La Commissione di conciliazione provinciale è composta da:

a) un rappresentante dell'ANINSEI o FIINSEI a livello regionale;

b) un rappresentante a livello provinciale e/o regionale di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

I membri delle commissioni di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

L'ANINSEI o la FIINSEI o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., fac-simile, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo che certifichi la data di ricevimento.

La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs 80/98 che decorre dalla data di ricevimento (lettera a.r. o fax) o di presentazione a mano della richiesta da parte dell'ANINSEI o FIINSEI o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha conferito mandato.

 

Articolo 2

 

La Commissione di conciliazione provinciale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, così come modificati dalla L.533/73, dal D.Lgs 80/98 e dal D.Lgs. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione, di parziale accordo e/o di mancato accordo viene depositato, a cura della Commissione di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza per territorio.

Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve, inoltre, contenere al suo interno:

1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;

2) la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio;

3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

 

I verbali di conciliazione, di mancato accordo e di parziale accordo, redatti in sei (6) copie, debbono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni, sia di parte sindacale che di parte datoriale.

Due copie del verbale debbono essere depositate, a cura della Commissione di conciliazione, alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.411, dell'art. 412 del c.p.c. e dall'art. 2113 del c.c., così come modificati dalla L.533/73, dal D.Lgs 80/98, dal D.Lgs 387/98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

 

Articolo 3

 

Qualora le parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione Provinciale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 4° comma dell'art. 2113 del c.c., degli artt. 410, 411 e 412 del c.p.c. così come modificati dalla L.533/73 e dal D.Lgs 80/98 e dal D.Lgs 387/98.

A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'organizzazione sindacale componente della stessa commissione territoriale di conciliazione di riferimento.

La commissione di conciliazione, nel recepire l'accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell'accordo stesso.

Le Organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto di lavoro, per assicurare l'attuazione di quanto sopra, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla legge.

 

Articolo 4

 

In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 300/70 presso la Direzione Provinciale del lavoro, del Collegio di conciliazione ed arbitrato, possono essere demandate alla Commissione paritetica territoriale provinciale le vertenze relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.

 

In caso di esito positivo, l'Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro per l'archiviazione della richiesta del lavoratore di Costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato.

 

Articolo 5

 

Le vertenze collettive di lavoro restano di competenza della Commissione paritetica regionale così come previsto dal CCNL.

 

Articolo 6

 

Le decisioni assunte dalla Commissione provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale così come previsto dal CCNL.

 

Articolo 7

Il presente accordo è finalizzato e si applica nei confronti dei soli associati ANINSEI e FIINSEI.

I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni Provinciali di conciliazione e per lo svolgimento delle procedure inerenti, sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuale previste.

Il presente accordo entra in vigore dall'11.2.2000

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