D.M. N. 88 DEL 24.3.2000

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26.5.99 che delinea una nuova strategia di formazione del personale della scuola;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3.8.99 che contiene i criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o disciplinari e per. l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale della scuola;

VISTA la Direttiva n. 210 del 3.9.99 concernente 1e azioni di formazione del personale della scuola;

CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita delle riforme in corso della scuola;

CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei soggetti, che offrono formazione per il personale docente;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l’accreditamento di enti o agenzie per la formazione del personale della scuola e il riconoscimento delle associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per iniziative di formazione.

Art. 2 - Accreditamento degli enti e delle agenzie di formazione

1. I soggetti pubblici e privati consorzi e associazioni possono essere accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione di progetti di formazione di interesse generale.

2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli enti o agenzie.

3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:

4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive.

All’atto della domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento per la formazione continua degli insegnanti, il soggetto interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte agli insegnanti condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione di interesse generale (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della completezza della documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale include il soggetto in un elenco provvisorio.

Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività dei singoli soggetti specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente, condizione questa per la successiva proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati da parte del Ministero.

5. Le iniziative formative promosse da soggetti accreditati sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.

6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.

7. I soggetti accreditati si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione degli insegnanti di cui all'art. 12, comma 12 del Contratto collettivo nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modulo standard, relativi alle iniziative proposte al personale docente della scuola.

8. La perdita di un requisito fra quelli indicati, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 4, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall’elenco.

Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari

1. Le associazioni professionali degli insegnanti e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti.

2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.

3. Le iniziative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall’amministrazione scolastica.

4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono:

5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive:

all’atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto qualificato per la formazione continua degli insegnanti, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte agli insegnanti condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nel successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della completezza, della documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale include l'associazione in un elenco provvisorio.

Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività delle singole associazioni, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente, condizione questa per la successiva proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo delle associazioni qualificate da parte del Ministero.

6. Tutti i soggetti qualificati, riconosciuti come tali, sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile presso gli uffici dell’amministrazione scolastica.

7. Le associazioni qualificate si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione degli insegnanti di cui all'art. 12 comma 12 del Contratto collettivo nazionale integrativo, l'informazione organizzata secondo moduli standard che verranno predisposti, relativa alle iniziative proposte al personale docente della scuola.

8. La perdita di un requisito fra quelli indicati, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 4, fa venir meno la qualificazione, con l’adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall’elenco.

Art. 4 - Comitato Tecnico Nazionale

1. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene costituito, con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento e la qualificazione.

Art. 5 - Impugnative

1. Avverso la mancata inclusione nell’elenco provvisorio predisposto dal Comitato tecnico per l'accreditamento o la qualificazione è ammesso reclamo al Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione per la formazione degli insegnanti, è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

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