DDL 6560

Collegato alla legge finanziaria

Testo varato della VII Commissione della Camera

 

Capo IV

Principi in materia di educazione degli adulti.

Art. 11.

(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti,

di riordino dei corsi di istruzione per gli adulti e di valutazione nei percorsi integrati

di istruzione e formazione).

1. Il sistema nazionale integrato per l'educazione degli adulti, volto a consentire l'arricchimento culturale e la qualificazione professionale degli adulti in tutte le fasi della vita, si realizza e si sviluppa attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni da parte dei soggetti istituzionalmente competenti nella materia, e con caratteristiche di flessibilità e di modularità dell'offerta formativa tali da consentire la personalizzazione di percorsi formativi e la loro spendibilità nei contesti di studio e di lavoro. A tale sistema concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e volontariato, le iniziative degli enti locali, nonché le altre attività culturali pubbliche, le imprese e le loro associazioni, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Con atti di indirizzo e coordinamento adottati di concerto dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel confronto con le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio, i criteri per la determinazione degli standard minimi, le modalità organizzative per la valutazione dei soggetti interessati, la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro. Ai fini dell'applicazione del presente comma è istituito un apposito comitato nazionale, che assicura l'integrazione dei sistemi formativi e la concertazione con le parti sociali.

3. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1 e le relative dotazioni organiche, con piena valorizzazione dei crediti scolastici, formativi e di lavoro. A tal fine sono adottati gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo da assicurare la più ampia autonomia ai centri territoriali.

 

  Torna alla PAGINA PRECEDENTE