DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMM.VI - DIV. I
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 16.04.94, n. 297 concernente il T.U. in materia di istruzione;
VISTA la l. 3.5.99, n. 124, concernente le disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO in particolare l'art. 1,. comma 3 della sopracitata L. n. 124, che integra l'art. 400 del. suddetto T.U. n. 297/94, concernente la previsione di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei personale docente delle scuole secondarie;
VISTI i decreti direttoriali 31.03.99 e 1.4.99 ( pubblicati nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - IV Serie Speciale n. 29 del 13.4.99) con cui sono stati banditi i concorsi a cattedre, per esami e titoli, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
VISTO il D.M. 11.8.98, n. 357 concernente i programmi e prove d'esame contenuti nell'allegato 7 dei bandi di concorso in parola ed in particolare le Avvertenze generali a detti programmi;
RITENUTO di dover integrare l'allegato 7 dei suddetti bandi di concorso a cattedre con uno specifico programma d'esame per la prova facoltativa sulle tecnologie informatiche, anche in considerazione del parere espresso al riguardo dal C.N.P.I. nella adunanza del 10.11.97;
VISTI gli artt. 1 commi 4 dei bandi di concorso sopracitati, in cui, ai finì della previsione dei posti vacanti e disponibili per le nomine in ruolo, si fa riferimento al triennio 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002:
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4 della L. n. 124/99. sostituisce il comma 17 dell'art. 400 del T.U. n. 297/94 e fa decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione della graduatoria di merito l'individuazione dei posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo del personale docente;
RITENUTO necessario modificare, conformemente al dettato normativo, i bandì di concorso in parola;
CONSIDERATO che nei bandì di concorso sopracitati non sono state dettate disposizioni sull'accertamento dei titoli professionali per le classi di concorso, ìn cui gli stessi sono requisito di accesso, congiuntamente al titolo di studio;
VISTO l' art. 5 del D.P.R, 9.5.94, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L. 20.10.90, come modificata dalla L. 23.11.98, n. 407, concernente le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
RITENUTO infine, dì dover integrare l'allegato 6 ai bandi di concorso sopracitati, inserendo tra le categorie di cittadini, elencate nel citato art. 5 del D.P.R, n. 487/94, le vittime dei terrorismo e della criminalità organizzata;
DECRETA:
Articolo 1
1) Ai sensi del comma 15 bis dell'art. 400 dei D.L.vo 16.4.94, n. 297 citato in premessa, i bandi di concorso a cattedre, di cui ai decreti direttoriali 31.3.99 e 1.4.99 sono integrati con le seguenti disposizioni:
- All'art. 12, comma 1 del Decreto direttoriale 31.3.99 e all'art. 10, comma 1 del Decreto direttoriale 1.4.99 dopo le parole prova orale aggiungasi: ", nel cui ambito potrà essere sostenuta una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
- All'art. 12 comma 3 del Decreto direttoriale 31.3.99 e all'art. 10 comma 2 del Decreto direttoriale 1.4.99, nel primo periodo, dopo la parola titoli, aggiungasi: ", oltre all'eventuale punteggio aggiuntivo per il superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
Articolo 2
Dopo l'art. 12 del Decreto direttoriale 31.3.99 e l'art. 11 del Decreto direttoriale 1.4.99, aggiungasi, rispettivamente, l'art. 12 bis e l'art. 11 bis con il seguente testo:
PROVA FACOLTATIVA SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
Articolo 3
I programmi e le prove d'esame, di cui al D.M. 18.8.98, n. 357, recepiti nell'allegato 7 ai bandi di concorso citati in premessa, sono integrati con il contenuto di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Articolo 4
Gli articoli 1, commi 4, dei bandi di concorso citati in premessa sono così sostituiti:
Bando di concorso dei 31.03.99:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti dei T.U. del D.L.vo 16.4.94, n. 297, come modificato dalla L. 3.5.99 n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura dei 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe inserita nell'ambito disciplinare; ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui al presente concorso, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della L. 24.12.93, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali dei precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23.3.90."
Bando di concorso del 1.4.99:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del D.L.vo 16.4.94; n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti dì sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, Che risultino vacanti e disponibili a decorrere dal triennio scolastico successivo all'approvazione delle graduatorie di merito, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della L. 24.12.93, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali dei precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23.3.90."
Articolo 5
L'art. 3 dei bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale 1.4.99 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:
Articolo 6
Roma, 12 luglio 1999
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