SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA

 

D.M. N. 179 DEL 19.7.99

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO l'art. 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'a.s. 98/99, di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti enti ivi previsti;

VISTA la L. 20.1.99, n. 9, contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione - con particolare riferimento all'art. l, comma 8, e all'art. 2 - che consente la prosecuzione dell'efficacia, la modifica e l'integrazione del D.M. 29.5.98 n. 251;

VISTA la L. 18.12.97, n. 440, che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

RITENUTO opportuno proseguire anche nell'a.s. 99/2000 la sperimentazione di cui al D.M. n. 251 del 29.5.98, superando peraltro la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica, in attesa della futura attuazione dell'autonomia scolastica che decorre dall'a.s. 2000/2001;

CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare ed integrare il D.M. 29.5.98 n. 251, sopra citato;

VISTO il parere del C.N.P.I., reso nella seduta del 14.4.99, al quale non si è ritenuto di aderire per la parte relativa alla diversa formulazione dell'art. 1 bis, lett. a), del presente decreto, tenuto conto che la formulazione proposta dal C.N.P.I. fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento dell'autonomia scolastica, non ancora vigente;

DECRETA

 

ART. 1

 

E' prorogata, per l'a.s. 1999/2000, l'efficacia del D.M. n. 251 del 29.5.98 - i cui contenuti si intendono integralmente richiamati - con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

ART. 2

 

Il comma 1 dell'art. 1 del D.M. 29.5.98, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.

 

"Art. 1

 

1. Il programma nazionale di sperimentazione di cui in premessa, è finalizzato a migliorare gli esiti del processo di insegnamento-apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa - degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo la potenzialità di ciascuno.

A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'a.s. 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.

 

Art. 1 bis

 

1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

a) la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

b) la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale.

 

Art. 1 ter

 

1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, in particolare:

a) adattamento dei calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art. 1 L. 8.8.95, n. 352 e O.M. n. 262 del 19.4.97);

b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129, 167 D.L.vo n. 297/94; L. 8.8.95, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21.4.97);

c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: L. 517/77; L. 148/90; art. 14 L. 104/92; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.L.vo 297/94; art. 2 L. 352/95);

d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8.8.95, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. 492 del 7.8.96; O.M. 21.4.97, n. 266; O.M. n. 330 del 27.5.97 e Direttiva n. 487 del 6.8.97);

e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3.4.96 e n. 600 del 23.9.96; D.P.R. n. 567 del 10.10.96);

f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. 104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 dal 3.4.96, n. 600 del 23.9.96 e n. 487 del 6.8.97; D.P.R. n. 567 del 10.11.96; Intesa con il CONI del 12.3.97);

g) iniziative di orientamento scolastico e professionale (normativa di riferimento L. 352 dell'8.8.95; art. 14 L. 104/92; art. 4 D.I. n. 178 del 15.3.97; Direttiva n. 487 del 6.8.97);

h) iniziative di continuità (normativa di riferimento: art 119 D.L.vo 297/94; D.M. 16.11.92; C.M. n. 339 del 16.11.92; Direttiva n. 487 del 6.8.97);

i) accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia (normativa di riferimento: art. 15 L. 241/90);

 

Art. 1 quater

 

1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto."

 

ART. 3

 

I finanziamenti e le modalità di verifica dei risultati relativi al programma nazionale di sperimentazione di cui al presente decreto sono definiti nell'ambito della direttiva disciplinante le azioni previste dalla L. 18.12.97 n. 440.

 

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