Autonomia scolastica (27/8/99)

 

Oggetto: D.M. 179/99 Direttiva 180/99 Lettera Circolare

 

Sono già stati trasmessi il D.M. 179 del 19.7.1999 e la direttiva n. 180 di pari data; trasmetteremo nei prossimi giorni il testo definitivo della lettera-circolare che fornisce indicazioni operative in merito all'attuazione della direttiva stessa.

L'emanazione di questi provvedimenti avviene con un sensibile ritardo rispetto ai tempi di programmazione delle scuole, causa problemi legati al visto obbligatorio della Corte dei Conti, troppo spesso condizionato da asfissianti esami burocratici tesi al rispetto ossessivo delle norme e delle procedure. (Vedi i tempi di registrazione del regolamento nell'autonomia didattica ed organizzativa, appena uscito dalle secche della registrazione).

Sintetizziamo i contenuti dei 3 provvedimenti sui quali c'è stato, venerdì 30.7.1999, il confronto con l'Amministrazione.

1) Il decreto n. 179/99 consente la prosecuzione nell'anno scolastico 1999-2000 della sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione dell'attività scolastica volti ad accompagnare la transizione al regime di autonomia (1.9.2000) secondo quanto previsto dal precedente decreto n. 251/98 cui rinvia la stessa legge 9 del 20.1.99 sull'elevamento dell'obbligo d'istruzione.

Pur dovendosi ancora collocare nella vigenza degli attuali ordinamenti, il decreto autorizza le istituzioni scolastiche a sperimentare modelli di flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambito di una progettazione curricolare più connotata sul piano dell'identità e della compiutezza del progetto; la riorganizzazione dei percorsi didattici può realizzare anche compensazioni tra discipline ed attività entro il 15% del relativo monte ore annuo.

Tutta la materia dell'organizzazione dell'apprendimento per obiettivi e competenze dovrà essere, come l'intervento sul curricolo, oggetto di riflessione attenta e di iniziative; viene comunque affidato alla metodologia sperimentale il compito di aprire qualche varco, in un contesto normativo nuovo che la postula, dal regolamento dell'autonomia alla legge sull'elevamento dell'obbligo, alle nuove disposizioni sul diritto formativo a 18 anni e sugli esami di Stato, alla prossima, forse, e discussa riforma dei cicli.

 

2) Di indiscutibile utilità sono i contenuti della lettera-circolare che accompagna la direttiva 180/99, attuativa per l'anno in corso della L.440/97.

Indicazioni, orientamenti, parametri economici mirano alla costruzione di progetti organici, non meramente cartacei, gestibili, a partire dalla stesura del documento che deve presentare le linee essenziali del piano dell'offerta formativa, formulato ed approvato dagli organi collegiali competenti.

Tale documento sarà oggetto di successive integrazioni, in presenza di una più compiuta definizione del piano educativo didattico.

L'abolizione di qualsiasi autorizzazione al piano sottolinea la scelta di riconoscere il ruolo e la piena responsabilità della scuola dell'autonomia, superando nel contempo appesantimenti burocratici.

Il piano dell'attività va semplicemente inviato al Provveditore per consentire, da una parte, l'erogazione dei finanziamenti e dall'altra l'acquisizione dell'esperienza ai fini del monitoraggio e della costruzione della banca dati da parte degli organi competenti.

L'inoltro al Provveditore deve avvenire entro il 15 ottobre 1999 e consentirà l'immediata erogazione dei finanziamenti sulla base di parametri oggettivi riferiti al numero dei docenti e degli alunni. Viene superato il parametro della complessità, in quanto sembrava diventare strumento di controllo sul progetto da parte dell'Amministrazione.

A questa impostazione progettuale e gestionale che tende ad affermare anche attraverso la fase sperimentale ruolo e funzioni delle istituzioni scolastiche, si accompagna la scelta dell'offerta di servizi sul territorio ai quali la scuola può accedere con i propri finanziamenti, una volta che ha valutato e definito i propri bisogni.

Mentre condividiamo l'esigenza di ricollocare in un'ottica di sistema servizi già presenti nei Provveditorati attraverso l'azione di gruppi di lavoro previsti da specifici progetti nazionali, riteniamo che vada meglio precisato e definito il ruolo dei Nuclei Territoriali di supporto, individuati in prospettiva come veri e propri centri di servizio, anche in relazione alle riforme dell'Amministrazione scolastica.

Escludendo, almeno nell'attuale contesto, un improprio ruolo di gestione diretta, va chiarita la loro funzione di strutture tecniche dell'Amministrazione nel quadro più generale di competenze articolate tra Provveditorato, IRRSAE, Enti Locali.

In tal contesto, la scelta interessa anche il sistema delle relazioni sindacali, trattandosi di interventi che attengono all'efficacia del servizio ed all'utilizzo di risorse professionali ed economiche.

Abbiamo ottenuto attenzione ed impegno da parte dell'Amministrazione per una riformulazione attenta del testo.

 

3) La direttiva 180/99 attiene all'utilizzazione, per l'anno 1999, delle risorse previste dalla L.440/97 ai fini dell'arricchimento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Non si discosta dalle precedenti direttive se non per l'entità dei finanziamenti che incorporano anche quelli previsti, a tal fine, dalla legge sull'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Obiettivi, criteri di riparto delle risorse, modalità di gestione confermano l'impianto noto, anche perché i fondi della L.440 hanno, all'origine, finalizzazioni precise.

Ci sentiamo impegnati, come CISL Scuola, a chiedere all'Amministrazione un puntuale confronto su tutti i progetti oggetto di finanziamenti ai sensi della citata legge che si rivela sempre più una importante dotazione finanziaria a sostegno dell'innovazione.

 

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