Direzione Generale Del Personale E Degli Affari Generali E Amministrativi
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Div. II
Prot. n. 124/VM Roma, 27 giugno 2000
AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI SPERIMENTALI
DELLA LIGURIA, LOMBARDIA, SICILIA, E TOSCANA
AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI
e, p.c. ALLE DIREZIONI GENERALI
ALL'ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA
AL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA
SEDE
Oggetto: personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - organici a.s. 2000/2001 - schema di decreto ministeriale - risposta a quesiti -
In esito a taluni quesiti pervenuti, nel far seguito e riferimento alla nota 110/VM del 7 u.s. con la quale è stato trasmesso il decreto di cui in oggetto, si precisa, preliminarmente, che le entità delle dotazioni provinciali indicate nella rispettiva tabella allegata allo stesso decreto costituiscono elemento previsionale e, quindi, di riferimento per il computo degli organici, in quanto l'effettivo ammontare delle dotazioni dei vari profili professionali non può che risultare dall'applicazione dei criteri e parametri indicati nel decreto, alle situazioni esistenti nelle istituzioni scolastiche della provincia.
Pertanto, gli eventuali scostamenti, in eccesso o in difetto, dall'indice tabellare, trovano la loro legittimazione nella rispondenza delle modalità adottate per il calcolo rispetto a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, è da escludere la mancata attivazione di posti legittimamente istituibili, ancorchè esorbitanti rispetto alla dotazione provinciale, così come, nel caso della loro ridotta entità rispetto alla dotazione prevista, non è ipotizzabile la fittizia attivazione sul presupposto, erroneo, di poter raggiungere, comunque, il tetto assegnato. Appare superfluo, inoltre, precisare che in tale ultimo caso non è immaginabile l'ipotesi di compensazione di dotazioni del personale ATA a favore di quelle del personale docente.
Si precisa inoltre:
1) qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma talune di essa, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall'articolo 8.2 del decreto deve essere effettuata con riferimento alla consistenza degli organici delle sedi destinatarie dell'appalto. Il calcolo di tali ultime entità non deve derivare dalla pedissequa applicazione della tabella "1", annessa al decreto, ma essere comunque rapportata al numero di posti di collaboratore scolastico previsto nell'organico dell'istituzione scolastica, considerata nella sua interezza;
Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato per la pulizia di parte dei locali di una stessa sede, la decurtazione dell'organico può essere operata, rispetto al citato indice, in misura proporzionale tra le superfici trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale scolastico, ovvero con riferimento all'orario di servizio del personale statale rispetto all'orario di servizio previsto nel contratto d'appalto, o normalmente prestato, dal personale estraneo all'amministrazione. E' rimessa alla valutazione delle SS.LL. l'individuazione della maggiore congruità tra le modalità di calcolo indicate e le peculiarità delle situazioni rilevate.
2) nella sola ipotesi in cui per effetto delle riduzioni di cui al comma 1 o al comma 2 del citato articolo 8 il numero dei posti residui risultino inferiori rispetto al personale di ruolo, già in servizio nell'istituzione scolastica, le SS.LL tramite correzione puntuale, da apportare nell'ambito dell'area "J E D", provvederanno a comunicare al sistema informativo la sottrazione di posti in entità tale da consentire il mantenimento della titolarità al citato personale di ruolo;
3) con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella "1" è stata prevista l'attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora l'istituzione scolastica sia "...funzionante in più sedi". Tale incremento, oltre a non riguardare la sede principale, deve essere attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o sede coordinata, nell'ipotesi in cui siano funzionanti classi o sezioni di ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune gli accessi e i locali del medesimo istituto;
4) per le attività extracurricolari e di preparazione alla pratica sportiva l'attribuzione del collaboratore scolastico può essere disposta a fronte dell'effettivo espletamento, nelle ore pomeridiane, di tali iniziative che devono, di norma, coincidere con l'annuale durata dell'attività didattica. L'assegnazione di un ulteriore assistente amministrativo deve trovare legittimazione nell'effettivo incremento di lavoro, non sporadico, tale da giustificare l'aumento dell'organico degli uffici di segreteria;
5) gli assistenti tecnici già in servizio nelle istituzioni scolastiche con personale a carico dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2000 permangono nelle attuali sedi di servizio. Per tale personale, l'attribuzione delle titolarità ai laboratori funzionanti nell'istituto è conferita a fronte del possesso dei titoli di studio espressamente previsti. In mancanza di detto requisito, fermo restando il mantenimento della situazione "di fatto", si procederà - in futuro - alla regolarizzazione delle situazioni atipiche mediante corsi di riconversione professionale.
6) per le scuole c.d. speciali le SS.LL possono procedere a contenuti incrementi degli organici rispetto alle entità risultanti dai parametri previsti dal decreto al fine di garantire la regolare prosecuzione dei servizi. In particolare per i collaboratori scolastici, l'entità degli eventuali incrementi è attribuita in ragione dell'espletamento effettivo di talune mansioni, peculiari dell'assistenza prevista per gli alunni di tali istituzioni.
Per le scuole ospedaliere il numero "medio" di alunni degenti nelle strutture sanitarie concorre alla determinazione degli organici.
Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte non è più prevista la figura del responsabile amministrativo oltre a quello contemplato per lo stesso istituto.
Si comunica, infine, che la tabella "3", concernente la corrispondenza dei codici dei laboratori con i titoli di studio degli aiutanti tecnici, ancorchè inerente la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, deve considerarsi inefficace fino ad eventuale ulteriore comunicazione in merito. A tal proposito, si riporta, in allegato, la stesura dell'articolo 4 del decreto, secondo la formulazione del comma 5, conseguentemente adottata.
Il Direttore Generale
f.to Paradisi
decreto ministeriale concernente criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo,, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative - anno scolastico 2000/2001
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articolo 4
(assistenti tecnici)
4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante per 36 ore settimanali e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.
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