O.M. N. 153 DEL 30.5.2000
OGGETTO: INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 1999-2000 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELLA III E IV QUALIFICA FUNZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI, AL SENSI DELL'ART.554 DEL D.L,VO 16.4.94, N. 297.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il D.P.R. 10.1.57, n. 3 e successive modificazioni:
VISTO il D.P.R. 3.5.57, n.686 e successive modificazioni,
VISTA la Legge 4.1.68, n. 15:
VISTA la Legge 2.4.68, n.482 e successive modificazioni e integrazioni.
VISTO il D.P.R. 31.5.74, n.420. con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11
VISTA la Legge 29.10.84, n. 732;
VISTO il D.P.R. 73.85, n. 588;
VISTA la Legge 5.6.85, n. 251;
VISTA la Legge 22.8.85. n. 444;
VISTA la Legge 24.12.86, n. 958;
VISTO il D.L. 2.3.87, n. 57, convertito dalla legge 22.4.87, n. 158;
VISTA la Legge 23.8.88. n. 370;
VISTA la Legge 7.8.90, n. 241;
VISTA la Legge 18.1.92, n. 16;
VISTA la Legge 5.2.92, n. 104;
VISTO il D.Lgs. 16.4.94, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.94. n.487 come modificato dal D.P.R. 30.10.96, n. 693:
VISTA la Legge 15.5.997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.98, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.98, n. 403;
VISTA la Legge 3.5.99, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.7.1995, pubblicata nel supplemento alla G.U. 5.9.95, n. 207);
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.99, n.133, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
VISTE l'O.M. 11.3.83; l'O.M. 19.5.87, n. 152 e l'O.M. 21.2.94, n. 59; la C.M. n. 96 del 9.4.99 e le istruzioni impartite con nota 4.8.99 concernente le assunzioni a tempo determinato (non di ruolo);
VISTO il D.M. 23.7.99 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
VISTA la precorsa O.M. 20.10.97, n. 652. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.98, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. 16.4.97, n. 297;
CONSIDERATO che, a seguito di numerose innovazioni legislative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. 16.4.94, n. 297 per l'anno scolastico 1999/2000 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;
ORDINA
per l'anno scolastico 1999/2000 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli. di cui all'art. 554 D.Lgs. 16.4.94, n.297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della III e IV qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
ART. 1 - INDIZIONE DEI CONCORSI
1.2 I Provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 554 del D.Lgs. 16.4.94, n.297, emaneranno con proprio decreto, nelle rispettive province. singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della III e IV qualifica dei personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola. di cui all'art. 51 del citato C.C.N.L. 1995 e alla correlata tabella 1 e di cui alla tabella A del C.C.N.L. 1999:
a) assistente amministrativo;
b) assistente tecnico,
c) cuoco;
d) infermiere;
e) guardarobiere;
f) collaboratore scolastico.
1.2 Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti. non dovranno essere banditi i relativi concorsi. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Lo status di personale A.T.A. statale aiutante cuoco non di ruolo e il servizio prestato in tale profilo sono equiparati allo status di cuoco e al relativo servizio ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.3 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico dovranno essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi né personale che abbia diritto al reinserimento se depennato, né il personale che sia stato depennato nel medesimo anno scolastico in cui si deve produrre la domanda di ammissione al concorso. I concorsi non dovranno essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B, del D.P.R. 30.10.96, n. 693.
1.4 I bandi di concorso dovranno essere emanati entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1.5 I bandi di concorso verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli Uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verrà inviata, affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali.
1.6 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 2 - POSTI DISPONIBILI
2.1 I posti disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili professionali della IV qualifica funzionale (ex III: D.Lgs. 297/94, art. 554, comma 5), sono preventivamente detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e la riserva dei 30% dei posti da assegnare agli addetti ai Lavori Socialmente Utili di cui alla legge 17.5.99 n, 144, art. 45, comma 8. I posti così determinati sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:
2.2 I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del Provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate.
2.3 Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso, riservato (art. 557 del citato D.Igs. 297/94) ed al concorso di cui al presente bando.
ART. 3 - SCUOLE CON INSEGNAMENTO IN LINGUA SLOVENA O IN PROVINCIA DI BOLZANO
3.1 Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
3.2 Della normativa del presente articolo i Provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.
3.3 I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26.7.76, n. 752.
ART. 4 - FINALITÀ DEI CONCORSI
4.1 I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del D.L.gs. 297/94:
4.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
ART. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDA TI NON INSERITI GIÀ NELLA GRADUATORIA PERMANENTE
5.1
La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.99, n. 184, art. 6, comma 1).
5.2
Ai fini del presente articolo si applica' quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
5.3 I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:
5.4 Non si applica alcun limite di età, salvo quelli generali previsti per I'assunzione presso la pubblica amministrazione.
5.5 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella I annessa al C.C.N.L. 1995 e alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c) Cuoco:
d) Infermiere:
e) Collaboratore scolastico:
f) Guardarobiere:
5.6 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
5.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal Provveditore agli Studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria per le supplenze statali della medesima provincia.
Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.
5.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o dei vigente C.C.N.L..
ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI GIÀ INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
6.1 I candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o più delle seguenti finalità:
6.2 I requisiti di ammissione al concorso sono:
6.3 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
6.4 I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta. non conseguano alcun miglioramento. restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
6.5 Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17. comma 1.
ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE CONCORRONO PER GRADUATORIA PERMANENTE PROVINCIALE IN CUI NON SIANO STA TI PRECEDENTEMENTE INSERITI
7.1 La domanda di ammissione. redatta in carta libera. (all. B/1) deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.
7.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia definita come segue:
7.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta. oppure può essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. E' escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa - autorità. per conoscenza. al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
7.4 Nella domanda di ammissione (All. B/1) il candidato deve indicare:
Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.
7.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve., altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:
7.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
7.7 Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione (legge 15.5.97. n. 127, art. 3, comma 5).
7.8 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
7.9 E' sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
7.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI GIÀ INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE PROVINCIALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
8.1 La domanda di ammissione (all. B/2). redatta in carta libera. deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.
8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia già inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del D.Lgs. 297/94, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere.
8.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta. oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. E' escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate. tramite l'autorità consolare, al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa autorità, per conoscenza. al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
8.4 Nella domanda di ammissione (all. B/2) il candidato deve indicare:
d1) di titoli di cultura. o di servizio (all. A), o di accesso a laboratori (all. C). o di preferenza (all. D), o di riserva (All. E. solamente per i profili della III qualifica ex IV) conseguiti successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 del D.Lgs. 297/94 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui è in possesso e gli estremi del loro conseguimento;
d2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera d. 1) i titoli di riserva (All. E, nei concorsi alla III qualifica) conseguiti precedentemente al termine di cui alla lett. d. l) anche se eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali. Il candidato deve indicare. inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la precedente tornata concorsuale in cui siano stati eventualmente già prodotti;
e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere. precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio);
e1) oppure. di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere. precisando la posizione. il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza);
e2) oppure, in via subordinata, di essere in possesso di uno degli altri requisiti di servizio di cui al precedente art.6 - comma 2 - lettera b) (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'Ente Locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto. la durata, la data di inizio e della cessazione.
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
8.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì. dichiarare sotto la propria responsabilità:
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunità Europea;
g) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o delle cancellazione dalle liste medesime;
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa,
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5 - comma 3 - lettera d), e), f);
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
8.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
8.7 Non è necessaria, alcuna autenticazione della sottoscrizione.
8.8 I Provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
8.9 E sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
8.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.
Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.
ART. 9 - CERTIFICAZIONE DEI TITOLI
9.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94. ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:
a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;
b) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante la prestazione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2) (24 mesi);
c) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza. che il candidato è in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1 - lettera a) oppure abbia prestato il servizio di cui al precedente art. 5. comma 1 lettera c) oppure d).
L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali di cui al precedente art. 5, comma 1 - lettera b), è accertata d'ufficio da parte dei competente Provveditore agli studi.
9.2 I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono già inseriti. a pena di nullità. devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime, modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:
a) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante. ove ricorra tale circostanza. che il candidato è o sia stato in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6 - comma 2 - lettera b).
L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6 comma 2- lettera a) e l'iscrizione nella ,graduatoria provinciale per le supplenze statali (art. 6 comma 2 lettera b) sono accertate d'ufficio da parte del competente Provveditore agli Studi;
b) almeno un titolo di cultura. o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza dei termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (art. 6, comma 1, lettera a). b), c): oppure. almeno un titolo di riserva (concorsi ai profili professionali della III qualifica funzionale) anche se conseguito precedentemente alla scadenza del predetto termine ed eventualmente già prodotto in analogo concorso.
9.3 I titoli di cultura. di servizio o di preferenza o di riserva o di accesso in laboratorio perché siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione.
9.4 Gli attestati regionali rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
5 Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo Provveditore agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione. oppure sia già agli atti del medesimo Provveditorato, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso dei titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.
9.6 Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il Provveditore agli Studi- assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.
Il medesimo termine perentorio è assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.
9.7 La certificazione dei servizio prestato è valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito. purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.
9.8 Tutte le certificazioni previste dal presente articolo possono essere validamente prodotte in fotocopia autenticata dal candidato con la dizione "copia conforme all'originale, data e firma del candidato.
ART. 10 - NORME SUI DOCUMENTI
10.1 La domanda di ammissione ed i relativi documenti. non sono soggetti all'imposta di bollo (L. 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).
10.2 I documenti possono essere esibiti. oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'articolo 14 - comma secondo - della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. oppure autenticate dal candidato stesso mediante l'apposizione di data e firma sotto la dizione "copia conforme all'originale".
10.3 I Provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2.
In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna considerazione.
10.4 E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.
ART. 11 - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA
11.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori dei termine di cui al comma 1 dei precedenti artt. 7 e 8 nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del Provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:
11.3 Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati già inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5 - lettere f, g, h, i, I. m e n del precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8.). oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, comma 6: art. 10 - comma 3)
11.4 L'inammissibilità della domanda, l'esclusione o la nullità della domanda sono disposte con atto del Provveditore agli Studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. insieme alla indicazione della loro impugnabilità mediante ricorso gerarchico o ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (art. 15).
11.5 I candidati già inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda è inammissibile o nulla. o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento. restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
ART. 12 - COMMISSIONI GIUDICATRICI
12.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lgs. 297/94 per i concorsi della III qualifica (ex IV).
Per i concorsi della IV qualifica (ex III) si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974. n. 420.
12.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del 1 ~ amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica di qualifica non inferiore alla VI.
12.3 Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilità.
12.4 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
ART. 13 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 0 DELLE RISULTANZE CONCORSUALI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
13.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A). con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. B), riserve (All. E. per i concorsi ai profili della III qualifica funzionale. ex IV), nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);
13.2 I candidati già inseriti nella suddetta graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio aggiuntivo delle preferenze e/o delle riserve (solamente per la III qualifica funzionale) conseguiti nel concorso c/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. oppure con l'indicazione che nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto. In tale caso. così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento. i candidati già inseriti in graduatoria. mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
13.3 L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati a cura del Provveditore agli studi.
Le risultanze concorsuali e la graduatoria permanente aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico competente. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il medesimo termine di dieci giorni, può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Provveditore agli studi, il quale può procedere alle rettifiche anche d'ufficio senza dare comunicazione agli interessati.
13.4 Successivamente il Provveditore agli studi procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato la regolarità della relativa procedura.
All'approvazione segue l'immediata pubblicazione. all'albo dell'Ufficio, delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente, con l'indicazione della loro impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
Gli atti predetti sono inviati agli organi di controllo.
13.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990. n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.
Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, previa richiesta da prodursi entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di 30 giorni successivi alla scadenza della predetta data di pubblicazione.
Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato che ha svolto le mansioni di segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'Ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'Ufficio stesso. Successivamente il diritto di accesso è esercitato secondo le norme generali vigenti in materia.
Ai fini dell'esercizio; del diritto di accesso ai documenti amministrativi. devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992. n. 352.
ART. 14 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
14.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima. sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).
14.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti dei profili professionali della III qualifica funzionale (ex IV).si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza ai sensi della vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 482/68 e successive integrazioni e modificazioni. nonché legge 12.3.1999. n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3: 7 - comma 2 - e art. 18).
14.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, che siano in possesso. oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori quali risultano dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine i Provveditori agli studi daranno in visione ai candidati utilmente collocati in graduatoria un apposito prospetto da cui risulti l'insieme dei posti di assistente tecnico. ripartiti per aree di laboratori, disponibili all'atto delle assunzioni medesime.
14.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi sotto riserva nelle rispettive graduatorie (art. 15. comma 3 della presente ordinanza).
I candidati inclusi sotto riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 15 - comma 3 - della presente ordinanza).
14.5 Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso siano ancora all'esame dell'organo di controllo competente.
Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque remunerate.
14.6 I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria medesima, che ha vigenza permanente. ai sensi dell'art. 554 del citato D.Lgs. 297/94.
14.7 Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del CC.N.L. vigente all'atto dell'assunzione.
ART. 15 - RICORSI
15.1 Avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso. di esclusione dal medesimo, o di nullità della domanda (precedente art. 11) è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I. per il tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.
15.2 Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato. ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.
15.3 I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione. di esclusione, o di nullità della domanda. nelle more della definizione del ricorso stesso. sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti sotto riserva nella relativa graduatoria. Tale iscrizione sotto riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sarà effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.
15.4 Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.
ART. 16 - ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
16.1 I Provveditori agli studi curano lo svolgimento delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza. in particolare:
ART. 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
17.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precorse qualifiche dei personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di personale A.T.A. statale nel profilo di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
17.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 297/94).
17.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
IL MINISTRO
ALLEGATO N. 1
AVVERTENZE ALLE TABELLE A3 - A12 - A13 - A14
A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato. ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purché nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie.
E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docenti di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle A/1; A/2; A/3; A/4, compete unicamente ai candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria di cui al citato art.554 del D.L.vo 297/94 e non ai candidati che concorrono per conseguire l'aggiornamento della propria posizione.
G) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o dei vigente C.C.N.L.
H) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di !studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
ALLEGATO A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado.
- oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea:
- oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda. addetto alla contabilità di azienda: operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
- oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale. compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
- oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo. rilasciato da istituti professionali alberghieri:
media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi). escluso il voto di religione. di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8. ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.
(1); (AVVERTENZE. lettera F).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (AVVERTENZE, lettera F) o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1): PUNTI 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): PUNT12
4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78. attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (2): PUNTI 1.50
5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato. Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (7): PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive. o corrispondenti. bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità, di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali. o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica. nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0.50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0, 10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. Regionali. Provinciali. Comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
ALLEGATO A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AI PROFILI PROFESSIONALI D'ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l'accesso, agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale (se non espresso né in voto né in giudizi si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria di primo grado. Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi). escluso il voto di religione. di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6. buono - 7. distinto - 8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati. quello più favorevole. (1); (AVVERTENZE, lettera F).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (AVVERTENZE, lettera F) (si valuta un solo titolo): PUNTI 3
3) Diploma di Laurea (si valuta un solo titolo) (1): PONTI 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche dei personale A.T.A. o non docente. corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0.50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali. negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0.50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali. negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (3) (4) (5) (6): punti 0.50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6): punti 0,30 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0. 10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali. regionali.. provinciali. comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
ALLEGATO A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado: media dei 6, oppure sufficiente: punti 2.- media del 7 oppure buono: punti 2.50: media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3.50. (Media dei voti rapportata a decimi. escluso il voto di religione.
di educazione fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati. quello più favorevole. (1) (AVVERTENZE. lettera F).
2) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (1): PUNTI 3
3) Diploma di qualifica: PUNTI 2
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria. secondaria ed artistica statali o conformati. nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria. secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane a113estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0. 15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali. provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
ALLEGATO A/4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti rapportata a decimi. escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta):
media del 6 oppure sufficiente - 2: media del 7 oppure buono - 2.5 media dell'8 oppure distinto - 3: media del 9 oppure ottimo - 3.5.
(1) (AVVERTENZE. lettera F).
2) Diploma di qualifica. o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1): PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria. secondaria ed artistica statali o conformati. nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0.50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria. secondaria ed artistica. nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0, 15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali. regionali, provinciali o comunali. nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato. ai sensi delFart.6 del D.L. 14.11.77, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.
Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
(4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita. la carriera. il profilo di appartenenza e la durata del servizio.
1 certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e. nel primo caso. se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione.
Tale ultima circostanza può anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal candidato il quale, comunque. deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.
(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali. per effetto del servizio prestato. godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo. tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini dei punteggio. a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art.5 - comma 1 - lett. d) della presente ordinanza.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.
La valutazione compete anche quando. in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
ALLEGATO B1
SCHEMA DI DOMANDA
SCHEMA DI DOMANDA
(in carta libera)
(Per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per la quale si concorre)
Al Provveditore agli Studi di ____
_ l _ sottoscritt_ (1) ___ nat_ a ___ (provincia di ___) il ___ residente in ___ (provincia di ___) via ___ n. ___ C.A.P. ___ chiede di essere ammesso al concorso per titoli relativo al profilo professionale di ___ della ___ qualifica funzionale del personale amministrativo. tecnico. ausiliario della scuola indetto dal Provveditore agli Studi della provincia di ___ ai sensi dell'art.554 del D.L.vo 16.4.94 n. 297.
_ l _ sottoscritt_ a tal fine, dichiara:
a) di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli richiesti per l'ammissione al concorso (6):
1 - diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale o diploma di maturità ___ conseguito in data presso ___ di ___;
2 - diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in data ___ presso ___ di ___;
3 - attestato di qualifica conseguito in data ___ presso la Regione rilasciato ai sensi dell'art.14 della legge 845/78 (2) (3):(6)
4 - titolo professionale ___ conseguito in data ___ presso ___ di ___ già previsto per l'ammissione al corrispondente concorso dalla O.M. 6.11.84 (D.P.R. 420/74) e di essere inserito in base a tale titolo nella graduatoria provinciale per le supplenze, di corrispondente qualifica relativa all'anno scolastico 1986/87;
b) di aver raggiunto un'anzianità di almeno due anni (24 mesi) di servizio scolastico (4) (6) nel medesimo profilo e/o in profili appartenenti alla qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore. Servizio prestato con rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo con lo Stato o con gli Enti Locali tenuti a fornire personale A.T.A. alle Istituzioni Scolastiche Statali (7);
c) di essere in servizio in qualità di ___ a tempo determinato presso l'istituzione scolastica della provincia di ___ (se in servizio) (6);
d1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. ___ con punti ___ (se inserito) (7);
d2) oppure, di non essere in servizio per scadenza del contratto individuale di lavoro e di avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, il seguente servizio scolastico statale a tempo determinato: servizio di ___ dal ___ al ___ presso l'Istituto Scolastico ___ (6)(7);
d3) oppure, di essere stato, tra il 25.5.99 e la presentazione della domanda di ammissione nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, personale della scuola con rapporto di impiego a tempo determinato con gli Enti Locali tenuti a fornire personale alle Istituzioni Scolastiche Statali, rapporto di impiego cessato per scadenza della assunzione: servizio nel profilo professionale di ___ presso l'Istituto Scolastico dal ___ al __ e di essere cessato dal servizio per scadenza dell'assunzione il ___; (6)
Dichiara, altresì. sotto la propria responsabilità:
e) di essere cittadino italiano o dei seguente Stato della Comunità Europea;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali dei comune di ___; (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo;
g) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) ___ e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) (5);
h) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;
i) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ___ servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi ___;
l) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___ (se uomini);
di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia;
n) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di cultura o di servizio (4) (6) (All. A/1 - A/1 - A/3 - A/4) di cui si chiede la valutazione
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato D del bando di concorso (6) ___
p) di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso ad aree di laboratori (assistente tecnici) (6): titolo ___ area ___;
q) (Solamente per i concorsi ai profili professionali della III qualifica funzionale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all'allegato E del bando di concorso (6):
Data ___ FIRMA ___
Domicilio ___
C.A.P. ___ Tel. ___
Si allega la seguente certificazione richiesta per l'ammissione al concorso.
ALLEGATI: 1) ___;
2) ___;
3) ___;
Si allegano, altresì. i seguenti titoli valutabili
ALLEGATI: ___
NOTE:
(1) Indicare il cognome e il nome- le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali. ovvero di nonne anteriori all'entrata in vigore della legge 845/78. Si applica la disposizione di cui alla successiva nota (3).
(3) Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art.14 della legge 845/78 non sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, se non siano stati integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. Gli attestati di qualifica ai fini della ammissione devono altresì recare l'indicazione della durata del corso in base al quale sono stati rilasciati. Tale ultima disposizione non si applica ai candidati che siano inseriti nella graduatoria supplenze della provincia e del profilo cui si concorre in base all'ordinamento anteriore al CCNL.
(4) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito.
Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali dei personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.
(5) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(6) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalità della domanda.
(7) Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
ALLEGATO B2
SCHEMA DI DOMANDA
SCHEMA DI DOMANDA
(in carta libera)
(Per i candidati già inclusi nella corrispondente graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia nella quale si concorre)
Al Provveditore agli Studi di ___
_ l _ sottoscritt_ (1) ___ nat_ a ___ (provincia di ___) il ___ residente in ___ (provincia di ___) via ___ n. ___ C.A.P. ___ chiede di essere ammesso al concorso per titoli indetto dal Provveditore agli Studi di ___ al fine di aggiornare la propria posizione nell'ambito della graduatoria permanente di cui all*art.554 del D.L.vo 297/94, relativa al profilo professionale di ___, della ___ qualifica funzionale del personale amministrativo. tecnico. ausiliario della scuola.
_ l _ sottoscritt_, a tal fine, dichiara:
a) di essere già inserito nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del D.L. 16.4.94 n. 297 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato), della medesima provincia in cui concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. ___ con punti ___ e con le seguenti eventuali preferenze ___ (6);
b) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura. di servizio (TAB. A/1, A/2, A/3, A/4) o di preferenza (All. D) o di accesso a laboratori (All. C) conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande dei concorso in base al quale ha ottenuto il punteggio indicato alla precedente lettera a) (2) (3) (5): ___
c) (solamente nel concorso ai profili della III qualifica funzionale, ex IV) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva (All. E) conseguiti precedentemente/successivamente al termine di cui sopra (5):
Si precisa al riguardo che tali titoli sono stati già prodotti nella precedente corrispondente tornata concorsuale svoltasi presso codesto Provveditorato il ___ (se prodotto in precedente analogo concorso);
(oppure) Si precisa al riguardo che tali titoli non sono stati prodotti in precedenti corrispondenti tornate concorsuali svoltesi presso codesto Provveditorato:
d) di essere attualmente in servizio in qualità di ___ a tempo determinato presso l'istituzione scolastica della provincia di ___ (se in servizio) (5) (6);
e1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale con punti ___ al posto n. ___ (se inserito) (6);
e2) oppure, di avere prestato nella medesima provincia e profilo cui si concorre, il seguente servizio statale a tempo determinato nell'anno scolastico 1999/2000 e di non essere attualmente in servizio per scadenza dell'assunzione: servizio nel profilo professionale di:
presso l'Istituzione Scolastica ___;
dal ___ al ___ (5) (6):
e3) oppure, di essere stato tra il 25.5.99 e la presentazione della domanda di ammissione nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui si concorre. personale scolastico con rapporto di impiego a tempo determinato con gli Enti Locali tenuti a fornire personale alle Istituzioni Scolastiche Statali. rapporto di impiego cessato per scadenza dell'assunzione: servizio in qualità di ___, presso l'Istituzione Scolastica ___ dal ___ al ___ (5).
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:
f) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunità Europea: ___
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___; (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ___;
h) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) ___ e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale)(4);
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal concorso;
l) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti ___ servizi presso pubbliche amministrazioni servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi: ___;
m) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___ (se uomini);
n) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia.
Data ___ FIRMA ___
Domicilio ___
C.A.P. ___ Tel. ___
Si allega la seguente certificazione (2) (3):
1) ___
2) ___
Si allegano, altresì, i seguenti titoli valutabili (2) (3):
NOTE:
(1) Indicare il cognome e il nome: le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
(2) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito.
Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.
(3) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali. ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge 845/78, purché integrati. da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(5) 1 titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati con le medesime modalità della domanda.
Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine della ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
ALLEGATO C
TABELLA DI CORRISPONDENZA
TITOLI LABORATORI
(PER GLI ASSISTENTI TECNICI)
E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa. eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all'atto delle nomine.
ALLEGATO D
PREFERENZE
CODICE DESCRIZIONE
1 Gli insigniti di medaglia al valor militare:
2 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti:
3 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato:
5 gli orfani di guerra;
6 gli orfani dei caduti per fatto di guerra.,
7 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato:
8 i feriti in combattimento;
9 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13 i genitori vedovi non risposati. i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra:
14 i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra:
15 i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso:
18 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19 gli invalidi ed i mutilati civili.
20 militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico. indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
c) dalla minore età.
ALLEGATO E
RISERVE
Le riserve spettano:
1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.90 n. 302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.98, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.80, n. 466 - art. 12.
- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime dei dovere di cui alla legge 13.8.980. n. 466 - art. 12,
2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata. ai sensi dell'articolo 2 del D.L.vo 23.11.88, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità:
- alle persone invalide dei lavoro con tiri grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute. di cui alle leggi 27.5.70, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle nonne in materia di pensioni di guerra. approvato con D.P.R. 23.12.78, n. 915 e successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.99, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari.
3 - Agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio. ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra. di servizio e di lavoro e ai profughi italiani, rimpatriati. il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981. n. 763.
Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili. le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.
4 - Ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze annate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art. 3 - comma 65 - legge 24.12.93, n. 537).
Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. nel limite del 2% dei posti destinati al concorso (art. 40 - comma 2 - L. 20.9.80, n. 574).
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