Si
tratta di una sentenza importante perché:
·
ristabilisce
un diritto sindacale impedito dal contratto della scuola sottoscritto il 15
marzo 2001 da CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle scelte dei dirigenti scolastici
che non hanno permesso le assemblee;
·
pone termine, sempre ché non vi sia un ricorso contro il giudizio del
Tribunale di Pinerolo, ad una vicenda che ha determinato forti tensioni nel
pinerolese. Basti pensare al fatto che ventidue dirigenti scolastici hanno
sottoscritto un documento a sostegno dei loro colleghi coinvolti direttamente
nella vicenda, che questo documento ed altra propaganda sono stati fatti
massicciamente circolare tramite Internet, Intranet (la rete del MIUR) e
circolari interne alle scuole, che fra i lavoratori si sono raccolte firme di
solidarietà ai Dirigenti Scolastici chiamati in giudizio e di condanna alla
CUB/Suola per essersi rivolta alla Magistratura;
·
sancisce
l’illegittimità, per insanabile contrasto con l’art.20 dello Statuto dei
Lavoratori, di una norma contrattuale sottoscritta da quei sindacati che
oggi dichiarano di voler difendere l’art.18 del medesimo Statuto.
·
conferma
precedenti analoghe sentenze e porta chiarezza in una materia controversa;
· garantisce i diritti di tutti i delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei sindacati di base.
Torino, 2 dicembre 2001
Cosimo Scarinzi
Alleghiamo una breve cronistoria della vicenda (file assemblee pinerolesi)
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