Ai dirigenti scolastici delle scuole del Pinerolese
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
Alla Rete Pinerolese
Alla Direzione Regionale Scuole Piemonte
Al Provveditore agli studi di Torino
(Con preghiera di darne la massima diffusione presso
le RSU e i lavoratori della scuola)
Sulla
conclusione del contenzioso fra CUB Scuola e ministero, provveditorato e
dirigenti scolastici del pinerolese che non hanno consentito assemblee sindacali
Giovedì 29 novembre 2001
il Tribunale di Pinerolo si è espresso nel merito del ricorso presentato dalla
CUB Scuola per non aver potuto svolgere assemblee sindacali in alcune scuole del
pinerolese e ha riconosciuto il diritto ai delegati RSU della CUB Scuola di
indire le assemblee sindacali disgiuntamente dagli altri componenti delle RSU,
anche in locali esterni alla scuola. Si tratta di una sentenza importante:
·
perché
porta chiarezza in una materia controversa;
·
perché
ristabilisce un diritto sindacale impedito dal contratto-scuola sottoscritto il
15 marzo 2001 da CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle scelte dei dirigenti scolastici
che non hanno permesso le assemblee.
Riteniamo doveroso fare un
breve riassunto degli avvenimenti e alcune considerazioni.
I fatti
·
All’inizio
del mese di ottobre, i rappresentanti sindacali della CUB-Scuola del Pinerolese
hanno chiesto ai rappresentanti sindacali eletti nelle liste degli altri
sindacati di convocare insieme un’assemblea unitaria per discutere della
Finanziaria e tentare di organizzare comuni iniziative di mobilitazione. La
richiesta è stata respinta dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti
sindacali eletti nelle liste degli altri sindacati, ma non da tutti.
L’assemblea sindacale convocata per il 16/10/01 all’auditorium “Vittime
della mafia”, locale di proprietà della Provincia concesso in uso comune
all’I.I.S. “Porro”, all’I.T.C.G. “Buniva” e al L.S. “Curie”, è
stata indetta congiuntamente dalla RSU dell’I.I.S. “Porro”(1 CGIL, 1 CISL,
1 UIL, 1 SNALS, 2 CUB), dalla RSU del L.S. “Curie” (3 ALP/CUB) e dal singolo
componente della RSU eletto nelle liste ALP/CUB dell’I.T.C.G. “Buniva”,
oltre che da altre RSU del Pinerolese.
·
L’assemblea
sindacale non è stata concessa nelle seguenti scuole: Circoli Didattici I, II,
III, IV di Pinerolo, I.C. di Cavour, S.M. di via De’ Rochis, Liceo
“Porporato”, I.T.C.G. “Buniva”.
·
All’assemblea
sindacale, presieduta da una RSU ALP/CUB del L.S. “Curie” e da una RSU CGIL
dell’I.I.S. “Porro”, hanno partecipato lavoratori dell’I.I.S.
“Porro”, del L.S. “Curie”, dell’I.P.S.S.A.R. “Prever”.
·
Nei
giorni successivi si sono svolte altre assemblee sindacali (peraltro non sempre
convocate all’interno delle scuole o congiuntamente da tutti i componenti
delle RSU) dalle quali è emersa una forte richiesta di iniziative unitarie di
mobilitazione coordinate dalle RSU dei diversi istituti del Pinerolese.
·
La RSU
dell’I.I.S. “Porro” (1 CGIL, 1 CISL, 1 UIL, 1 SNALS, 2 CUB) ha convocato
tutte le RSU del Pinerolese per verificare se c’erano comuni valutazioni sulla
Finanziaria e la possibilità di organizzare iniziative unitarie di
mobilitazione. Alla riunione, tenutasi all’I.I.S. “Porro” il 5/11/01 dalle
17 alle 19, erano presenti 1 RSU CGIL, 4 RSU CISL, 15 RSU ALP/CUB, 1 RSU COBAS.
·
La CUB/Scuola
ha presentato ricorso alla magistratura nei confronti del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Provveditore agli
Studi di Torino e dei dirigenti scolastici che hanno posto impedimenti allo
svolgimento di assemblee sindacali convocate dai componenti delle RSU eletti
nelle liste “CUB-Scuola”.
·
56 lavoratori dell’I.C. di Cavour e 132
lavoratori della S.M. di Via De’ Rochis hanno firmato un documento in cui si
esprime solidarietà per i loro dirigenti scolastici e condanna alla CUB-Scuola
per aver fatto ricorso alla magistratura.
·
22 dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado del Pinerolese, con l’adesione del responsabile dirigenti
scolastici della CGIL-Scuola di Torino, hanno firmato un primo documento in cui
si esprime solidarietà con i colleghi coinvolti nel ricorso e condanna perché
la CUB-Scuola si è rivolta alla Magistratura ed un secondo documento con altre
considerazioni sempre critiche verso la CUB/Scuola.
·
Il ricorso,
le lettere dei dirigenti
scolastici e dei lavoratori della S.M. di via De’ Rochis e dell’I.C. di
Cavour, i punti di vista di singoli dirigenti scolastici sono stati ampiamente
pubblicizzati, utilizzando anche la rete “Intranet” del Ministero
dell’Istruzione e le circolari interne alle scuole.
·
Il Tribunale di Pinerolo ha accolto il ricorso
della CUB/Scuola ed ha sentenziato che le assemblee sindacali possono essere
convocate da singoli componenti delle RSU e si possono tenere al di fuori
dell’istituto, purché in locali di appartenenza dell’Amministrazione.
·
Molti lavoratori esprimono livelli sempre più
alti di dissenso nei confronti della politica scolastica degli ultimi governi,
vorrebbero confrontarsi tra di loro e mobilitarsi in maniera unitaria. I
sindacati si muovono in ordine sparso, come d’altra parte è logico che sia.
Diversi sindacati, infatti, danno un giudizio positivo rispetto alla politica
scolastica del governo ed altri protestano più che altro perché è saltato il
tavolo della concertazione. D’altro canto, se tutti i sindacati avessero le
stesse opinioni, non si capirebbe il motivo dell’esistenza di soggetti
sindacali diversi.
·
Le RSU si rivelano per quello che sono: un
organismo dentro il quale ciascun membro conserva la propria identità.
D’altronde, per le elezioni delle RSU, si è scelta la strada della
presentazione di liste legate alle Organizzazioni Sindacali formalmente
costituite, piuttosto che l’elezione da parte dei lavoratori di un
“Consiglio dei delegati” sulla base del principio “tutti elettori, tutti
eleggibili”. Pertanto, i componenti delle RSU riflettono quasi sempre
l’orientamento dei sindacati nelle cui liste sono stati eletti e nella maggior
parte dei casi non sono interessati a una qualche forma di coordinamento tra
RSU. Noi riteniamo che il coordinamento dei delegati sia un obiettivo per il
quale impegnarsi, ma che il diritto delle diverse componenti elette nelle RSU di
poter esprimere le proprie posizioni in condizione di parità sia il presupposto
per un’unità vera e non imposta dall’amministrazione e dai sindacati
concertativi.
·
L’attivismo di questo o quel sindacato, di
questo o quel membro della RSU in modo autonomo rispetto agli altri sindacati o
agli altri membri delle RSU deriva da una situazione in cui mancano le
condizioni oggettive per muoversi in maniera unitaria tra tutti i sindacati o
tutte le RSU.
·
Il contratto-scuola, firmato definitivamente il
15 marzo 2001 dai sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS, stabilendo che le assemblee
sindacali possono essere indette dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli
componenti, introduce forzatamente il criterio della decisione a maggioranza in
un organo che per sua natura è formato da componenti spesso fortemente
divergenti sulle proposte sindacali generali e nella sostanza pone la RSU sotto
la tutela dei sindacati maggiormente rappresentativi che, di fatto, sono gli
unici ad aver la facoltà di agire autonomamente.
·
Le reazioni suscitate dal ricorso presentato
dalla CUB Scuola hanno evidenziato alcuni elementi sui quali tutti dovremmo
riflettere. Vediamoli. Nel Pinerolese alcuni dirigenti scolastici hanno assunto
una decisione (non hanno concesso assemblee). La CUB Scuola, ritenendo tali
decisioni illegittime, ha presentato un ricorso all’organo competente. La
presentazione del ricorso ha suscitato la protesta di altri dirigenti
scolastici. Molti lavoratori hanno
firmato un documento di sostegno ai dirigenti. Sia che l’adesione alla
protesta contro la CUB Scuola derivasse da reali convincimenti, sia che
derivasse da piaggeria o dal fatto
che la solidarietà non si nega ad alcuno, la CUB Scuola è stata sottoposta ad
un vero e proprio linciaggio perché semplicemente si è opposta a decisioni dei
dirigenti scolastici che considerava (e sono state considerate dal giudice)
illegittime.
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La sentenza del Tribunale di Pinerolo,
confermando le tesi processuali sostenute dalla CUB/Scuola, offre ai lavoratori
della scuola l’occasione di meditare sulla sorte dei diritti sindacali e dei
lavoratori, minacciati non soltanto da un governo schierato apertamente dalla
parte della Confindustria (si pensi all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori),
ma anche da quei Sindacati che non si sono impegnati, neanche all’epoca dei
governi di centro-sinistra, per il
varo di una legge sulla rappresentanza sindacale e non si fanno scrupolo di
abrogare per via contrattuale l’art. 20 di quello stesso Statuto dei
Lavoratori che oggi dichiarano di difendere, ma che loro stessi hanno violato
per impedire a chi canta fuori dal coro della concertazione di far sentire la
sua voce.
Pinerolo, 2 dicembre
2001
Cosimo
Scarinzi
(Coordinatore
Nazionale della CUB/Scuola)
Umberto Ottone
(Coordinatore della CUB/Scuola per la zona di Pinerolo)
Giovedì 29 novembre 2001
il Tribunale di Pinerolo si è espresso in merito al ricorso presentato dalla
CUB Scuola contro il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il
Provveditorato agli Studi di Torino e i Dirigenti Scolastici che non hanno
consentito assemblee sindacali in alcune scuole del
pinerolese e ha riconosciuto il diritto ai singoli delegati eletti nelle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della CUB Scuola di indire assemblee
sindacali disgiuntamente dagli altri componenti delle RSU, anche in locali
esterni alla scuola.
Si tratta di una sentenza
importante perché:
·
ristabilisce
un diritto sindacale impedito dal contratto della scuola sottoscritto il 15
marzo 2001 da CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle scelte dei dirigenti scolastici
che non hanno permesso le assemblee;
·
pone
termine, sempre ché non vi sia un ricorso contro il giudizio del Tribunale di
Pinerolo, ad una vicenda che ha determinato forti tensioni nel pinerolese. Basti
pensare al fatto che ventidue dirigenti scolastici hanno sottoscritto un
documento a sostegno dei loro colleghi coinvolti direttamente nella vicenda, che
questo documento ed altra propaganda sono stati fatti massicciamente circolare
tramite Internet, Intranet (la rete del MIUR) e circolari interne alle scuole,
che fra i lavoratori si sono raccolte firme di solidarietà ai Dirigenti
Scolastici chiamati in giudizio e di condanna alla CUB/Suola per essersi rivolta
alla Magistratura;
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sancisce l’illegittimità, per insanabile
contrasto con l’art.20 dello Statuto dei Lavoratori, di una norma contrattuale
sottoscritta da quei sindacati che oggi dichiarano di voler
difendere l’art.18 del medesimo Statuto.
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conferma
precedenti analoghe sentenze e porta chiarezza in una materia controversa;
· garantisce i diritti di tutti i delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei sindacati di base.
Torino, 2 dicembre 2001
Cosimo Scarinzi
Per informazioni 3479344825
CUB
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