Ai dirigenti scolastici delle scuole del Pinerolese

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

Alla Rete Pinerolese

Alla Direzione Regionale Scuole Piemonte

Al Provveditore agli studi di Torino

 

(Con preghiera di darne la massima diffusione presso le RSU e i lavoratori della scuola)

 

Sulla conclusione del contenzioso fra CUB Scuola e ministero, provveditorato e dirigenti scolastici del pinerolese che non hanno consentito assemblee sindacali

 

Giovedì 29 novembre 2001 il Tribunale di Pinerolo si è espresso nel merito del ricorso presentato dalla CUB Scuola per non aver potuto svolgere assemblee sindacali in alcune scuole del pinerolese e ha riconosciuto il diritto ai delegati RSU della CUB Scuola di indire le assemblee sindacali disgiuntamente dagli altri componenti delle RSU, anche in locali esterni alla scuola. Si tratta di una sentenza importante:

·         perché porta chiarezza in una materia controversa;

·         perché ristabilisce un diritto sindacale impedito dal contratto-scuola sottoscritto il 15 marzo 2001 da CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle scelte dei dirigenti scolastici che non hanno permesso le assemblee.

Riteniamo doveroso fare un breve riassunto degli avvenimenti e alcune considerazioni.

 

I fatti

 

·         All’inizio del mese di ottobre, i rappresentanti sindacali della CUB-Scuola del Pinerolese hanno chiesto ai rappresentanti sindacali eletti nelle liste degli altri sindacati di convocare insieme un’assemblea unitaria per discutere della Finanziaria e tentare di organizzare comuni iniziative di mobilitazione. La richiesta è stata respinta dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti sindacali eletti nelle liste degli altri sindacati, ma non da tutti. L’assemblea sindacale convocata per il 16/10/01 all’auditorium “Vittime della mafia”, locale di proprietà della Provincia concesso in uso comune all’I.I.S. “Porro”, all’I.T.C.G. “Buniva” e al L.S. “Curie”, è stata indetta congiuntamente dalla RSU dell’I.I.S. “Porro”(1 CGIL, 1 CISL, 1 UIL, 1 SNALS, 2 CUB), dalla RSU del L.S. “Curie” (3 ALP/CUB) e dal singolo componente della RSU eletto nelle liste ALP/CUB dell’I.T.C.G. “Buniva”, oltre che da altre RSU del Pinerolese.

·         L’assemblea sindacale non è stata concessa nelle seguenti scuole: Circoli Didattici I, II, III, IV di Pinerolo, I.C. di Cavour, S.M. di via De’ Rochis, Liceo “Porporato”, I.T.C.G. “Buniva”.

·         All’assemblea sindacale, presieduta da una RSU ALP/CUB del L.S. “Curie” e da una RSU CGIL dell’I.I.S. “Porro”, hanno partecipato lavoratori dell’I.I.S. “Porro”, del L.S. “Curie”, dell’I.P.S.S.A.R. “Prever”.

·         Nei giorni successivi si sono svolte altre assemblee sindacali (peraltro non sempre convocate all’interno delle scuole o congiuntamente da tutti i componenti delle RSU) dalle quali è emersa una forte richiesta di iniziative unitarie di mobilitazione coordinate dalle RSU dei diversi istituti del Pinerolese.

·         La RSU dell’I.I.S. “Porro” (1 CGIL, 1 CISL, 1 UIL, 1 SNALS, 2 CUB) ha convocato tutte le RSU del Pinerolese per verificare se c’erano comuni valutazioni sulla Finanziaria e la possibilità di organizzare iniziative unitarie di mobilitazione. Alla riunione, tenutasi all’I.I.S. “Porro” il 5/11/01 dalle 17 alle 19, erano presenti 1 RSU CGIL, 4 RSU CISL, 15 RSU ALP/CUB, 1 RSU COBAS.

·         La CUB/Scuola ha presentato ricorso alla magistratura nei confronti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Provveditore agli Studi di Torino e dei dirigenti scolastici che hanno posto impedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali convocate dai componenti delle RSU eletti nelle liste “CUB-Scuola”.

·         56 lavoratori dell’I.C. di Cavour e 132 lavoratori della S.M. di Via De’ Rochis hanno firmato un documento in cui si esprime solidarietà per i loro dirigenti scolastici e condanna alla CUB-Scuola per aver fatto ricorso alla magistratura.

·         22 dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Pinerolese, con l’adesione del responsabile dirigenti scolastici della CGIL-Scuola di Torino, hanno firmato un primo documento in cui si esprime solidarietà con i colleghi coinvolti nel ricorso e condanna perché la CUB-Scuola si è rivolta alla Magistratura ed un secondo documento con altre considerazioni sempre critiche verso la CUB/Scuola.

·         Il ricorso,  le lettere dei  dirigenti scolastici e dei lavoratori della S.M. di via De’ Rochis e dell’I.C. di Cavour, i punti di vista di singoli dirigenti scolastici sono stati ampiamente pubblicizzati, utilizzando anche la rete “Intranet” del Ministero dell’Istruzione e le circolari interne alle scuole.

·         Il Tribunale di Pinerolo ha accolto il ricorso della CUB/Scuola ed ha sentenziato che le assemblee sindacali possono essere convocate da singoli componenti delle RSU e si possono tenere al di fuori dell’istituto, purché in locali di appartenenza dell’Amministrazione.

 

 

Le considerazioni

 

·         Molti lavoratori esprimono livelli sempre più alti di dissenso nei confronti della politica scolastica degli ultimi governi, vorrebbero confrontarsi tra di loro e mobilitarsi in maniera unitaria. I sindacati si muovono in ordine sparso, come d’altra parte è logico che sia. Diversi sindacati, infatti, danno un giudizio positivo rispetto alla politica scolastica del governo ed altri protestano più che altro perché è saltato il tavolo della concertazione. D’altro canto, se tutti i sindacati avessero le stesse opinioni, non si capirebbe il motivo dell’esistenza di soggetti sindacali diversi.

·         Le RSU si rivelano per quello che sono: un organismo dentro il quale ciascun membro conserva la propria identità. D’altronde, per le elezioni delle RSU, si è scelta la strada della presentazione di liste legate alle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite, piuttosto che l’elezione da parte dei lavoratori di un “Consiglio dei delegati” sulla base del principio “tutti elettori, tutti eleggibili”. Pertanto, i componenti delle RSU riflettono quasi sempre l’orientamento dei sindacati nelle cui liste sono stati eletti e nella maggior parte dei casi non sono interessati a una qualche forma di coordinamento tra RSU. Noi riteniamo che il coordinamento dei delegati sia un obiettivo per il quale impegnarsi, ma che il diritto delle diverse componenti elette nelle RSU di poter esprimere le proprie posizioni in condizione di parità sia il presupposto per un’unità vera e non imposta dall’amministrazione e dai sindacati concertativi.

·         L’attivismo di questo o quel sindacato, di questo o quel membro della RSU in modo autonomo rispetto agli altri sindacati o agli altri membri delle RSU deriva da una situazione in cui mancano le condizioni oggettive per muoversi in maniera unitaria tra tutti i sindacati o tutte le RSU.

·         Il contratto-scuola, firmato definitivamente il 15 marzo 2001 dai sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS, stabilendo che le assemblee sindacali possono essere indette dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, introduce forzatamente il criterio della decisione a maggioranza in un organo che per sua natura è formato da componenti spesso fortemente divergenti sulle proposte sindacali generali e nella sostanza pone la RSU sotto la tutela dei sindacati maggiormente rappresentativi che, di fatto, sono gli unici ad aver la facoltà di agire autonomamente.

·         Le reazioni suscitate dal ricorso presentato dalla CUB Scuola hanno evidenziato alcuni elementi sui quali tutti dovremmo riflettere. Vediamoli. Nel Pinerolese alcuni dirigenti scolastici hanno assunto una decisione (non hanno concesso assemblee). La CUB Scuola, ritenendo tali decisioni illegittime, ha presentato un ricorso all’organo competente. La presentazione del ricorso ha suscitato la protesta di altri dirigenti scolastici. Molti  lavoratori hanno firmato un documento di sostegno ai dirigenti. Sia che l’adesione alla protesta contro la CUB Scuola derivasse da reali convincimenti, sia che derivasse da  piaggeria o dal fatto che la solidarietà non si nega ad alcuno, la CUB Scuola è stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio perché semplicemente si è opposta a decisioni dei dirigenti scolastici che considerava (e sono state considerate dal giudice) illegittime.

·         La sentenza del Tribunale di Pinerolo, confermando le tesi processuali sostenute dalla CUB/Scuola, offre ai lavoratori della scuola l’occasione di meditare sulla sorte dei diritti sindacali e dei lavoratori, minacciati non soltanto da un governo schierato apertamente dalla parte della Confindustria (si pensi all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), ma anche da quei Sindacati che non si sono impegnati, neanche all’epoca dei governi di centro-sinistra,  per il varo di una legge sulla rappresentanza sindacale e non si fanno scrupolo di abrogare per via contrattuale l’art. 20 di quello stesso Statuto dei Lavoratori che oggi dichiarano di difendere, ma che loro stessi hanno violato per impedire a chi canta fuori dal coro della concertazione di far sentire la sua voce.

 

Pinerolo, 2 dicembre 2001

 

Cosimo Scarinzi

(Coordinatore Nazionale della CUB/Scuola)

 

Umberto Ottone

(Coordinatore della CUB/Scuola per la zona di Pinerolo)

 

 


 

Giovedì 29 novembre 2001 il Tribunale di Pinerolo si è espresso in merito al ricorso presentato dalla CUB Scuola contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Provveditorato agli Studi di Torino e i Dirigenti Scolastici che non hanno consentito assemblee sindacali in alcune scuole del pinerolese e ha riconosciuto il diritto ai singoli delegati eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della CUB Scuola di indire assemblee sindacali disgiuntamente dagli altri componenti delle RSU, anche in locali esterni alla scuola.

Si tratta di una sentenza importante perché:

·        ristabilisce un diritto sindacale impedito dal contratto della scuola sottoscritto il 15 marzo 2001 da CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle scelte dei dirigenti scolastici che non hanno permesso le assemblee;

·        pone termine, sempre ché non vi sia un ricorso contro il giudizio del Tribunale di Pinerolo, ad una vicenda che ha determinato forti tensioni nel pinerolese. Basti pensare al fatto che ventidue dirigenti scolastici hanno sottoscritto un documento a sostegno dei loro colleghi coinvolti direttamente nella vicenda, che questo documento ed altra propaganda sono stati fatti massicciamente circolare tramite Internet, Intranet (la rete del MIUR) e circolari interne alle scuole, che fra i lavoratori si sono raccolte firme di solidarietà ai Dirigenti Scolastici chiamati in giudizio e di condanna alla CUB/Suola per essersi rivolta alla Magistratura;

·        sancisce l’illegittimità, per insanabile contrasto con l’art.20 dello Statuto dei Lavoratori, di una norma contrattuale sottoscritta da quei sindacati che oggi dichiarano di voler difendere l’art.18 del medesimo Statuto.

 

·        conferma precedenti analoghe sentenze e porta chiarezza in una materia controversa;

 

·        garantisce i diritti di tutti i delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei sindacati di base.

 

 

Torino, 2 dicembre 2001

 

 

Cosimo Scarinzi

 

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