La legge 281/91

La legge 281, del 1991, e' stata promulgata con lo scopo di tutelare degli animali di affezione, proteggere gli animali randagi nonche' prevenire il randagismo.

In questa pagina vengono commentati i punti piu' importanti, ma e' anche disponibile il testo completo della legge, ed i testi delle leggi di attuazione della 281 per la Regione Piemonte.

I punti piu' importanti di questa legge, si possono cosi' riassumere:

  • E' vietato e punito con ammende fino a 10 milioni l'abbandono degli animali.
  • I cani devono essere tatuati e iscritti all'anagrafe canina.
  • E' vietato catturare o infierire sui gatti che vivono in liberta'. Le colonie feline che si trovano in condomini e giardini anche privati, devono essere rispettate, tutelate e non possono essere deportate.
  • I cani di proprieta' tenuti all'aperto devono avere un adeguato riparo a protezione dalle intemperie e non devono essere legati alla catena se inferiore ai 5 metri di lunghezza.
  • I servizi veterinari delle USSL hanno il dovere del controllo demografico dei gatti liberi e di provvedere alla loro sterilizzazione gratuita nonche' alla immediata reimmissione nell'ambiente d'origine dopo l'operazione e la degenza. La cattura e la degenza post-operatoria (48 ore circa) non spetta alle USSL bensi' alla buona volonta' dei cittadini e delle associazioni per i diritti degli animali.
  • E' vietato detenere o spostare gatti nati in liberta'.
  • Gli animali d'affezione (cani e gatti) randagi o di proprieta', catturati e custoditi presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere soppressi ne' tantomeno ceduti per esperimenti di vivisezione.

La legge 281, pur essendo gia' vecchia di anni, stenta ancora oggi ad essere davvero applicata, perche' si tratta di una legge quadro che delega alle Regioni la possibilita' di attuazione tramite una legge reagionale. Ad oggi, ancora un buon numero di Regioni non hanno legiferato sull'argomento, e quindi i Comuni giustificano la loro inoperosita' in materia di randagismo con la mancanza di una legislazione in merito, e le USL motivano la loro inattivita' lamentando la mancanza di strutture (canili e rifugi).

Quali sono dunque le competenze? Ecco quelle individuate dal Direttore del Dipartimento di Sanita' Pubblica Veterinaria (in un articolo pubblicato su "La Settimana Veterinaria" n.119 del 16 gennaio 1997):

  • Il Ministero della Sanita' ha compiti di coordinamento e indirizzo.
  • Alle Regioni spetta la costituzione dell'anagrafe canina, la definizione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei canili rifugio, l'indennizzo delle perdite di patrimonio zootecnico, l'istituzione di un programma di prevenzione nelle scuole e di corsi di aggiornamento del personale.
  • I Comuni hanno il compito di costruire nuovi canili, di risanare quelli gia' esistenti e di assumersi gli oneri per la custodia e il mantenimento dei cani prelevati sul territorio di competenza.
  • Ai Servizi Veterinari delle USL, i quali effettuano l'identificazione e tutti gli interventi sanitari previsti dalla normativa, viene affidata la gestione dell'anagrafe canina.

I fondi stanziati dal Governo per l'attuazione della legge non sono stati finora molti, pero' in molte regioni i soldi stanziati nel 1991 non sono stati spesi, mentre potevano ben servire alla costruzione di qualche nuovo canile. Si spera che i nuovi fondi stanziati a partire dal 1996 trovino impiego migliore.


Parte del testo di questa pagina e' stato tratto da:
"Animali A(r)mati", di Stefano Apuzzo, Instant Book "Millelire" - Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994.