La legge
281, del 1991, e' stata promulgata con lo scopo di tutelare degli animali
di affezione, proteggere gli animali randagi nonche' prevenire il randagismo.
In questa
pagina vengono commentati i punti piu' importanti, ma e' anche disponibile
il testo completo della legge, ed i testi delle
leggi di attuazione della 281 per la Regione
Piemonte.
I punti
piu' importanti di questa legge, si possono cosi' riassumere:
- E' vietato
e punito con ammende fino a 10 milioni l'abbandono degli animali.
- I cani
devono essere tatuati e iscritti all'anagrafe
canina.
- E' vietato
catturare o infierire sui gatti che vivono in liberta'. Le colonie feline
che si trovano in condomini e giardini anche privati, devono essere
rispettate, tutelate e non possono essere deportate.
- I cani
di proprieta' tenuti all'aperto devono avere un adeguato riparo a protezione
dalle intemperie e non devono essere legati alla catena se inferiore
ai 5 metri di lunghezza.
- I servizi
veterinari delle USSL hanno il dovere del controllo
demografico dei gatti liberi e di provvedere alla loro sterilizzazione
gratuita nonche' alla immediata reimmissione nell'ambiente d'origine
dopo l'operazione e la degenza. La cattura e la degenza post-operatoria
(48 ore circa) non spetta alle USSL bensi' alla buona volonta' dei cittadini
e delle associazioni per i diritti degli animali.
- E' vietato
detenere o spostare gatti nati in liberta'.
- Gli animali
d'affezione (cani e gatti) randagi o di proprieta', catturati e custoditi
presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere soppressi
ne' tantomeno ceduti per esperimenti di vivisezione.
La legge
281, pur essendo gia' vecchia di anni, stenta ancora oggi ad essere davvero
applicata, perche' si tratta di una legge quadro che delega alle Regioni
la possibilita' di attuazione tramite una legge reagionale. Ad oggi, ancora
un buon numero di Regioni non hanno legiferato sull'argomento, e quindi
i Comuni giustificano la loro inoperosita' in materia di randagismo con
la mancanza di una legislazione in merito, e le USL motivano la loro inattivita'
lamentando la mancanza di strutture (canili e rifugi).
Quali sono
dunque le competenze? Ecco quelle individuate dal Direttore del Dipartimento
di Sanita' Pubblica Veterinaria (in un articolo pubblicato su "La Settimana
Veterinaria" n.119 del 16 gennaio 1997):
- Il Ministero
della Sanita' ha compiti di coordinamento e indirizzo.
- Alle Regioni
spetta la costituzione dell'anagrafe canina,
la definizione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione
dei canili rifugio, l'indennizzo delle perdite di patrimonio zootecnico,
l'istituzione di un programma di prevenzione nelle scuole e di corsi
di aggiornamento del personale.
- I Comuni
hanno il compito di costruire nuovi canili, di risanare quelli gia'
esistenti e di assumersi gli oneri per la custodia e il mantenimento
dei cani prelevati sul territorio di competenza.
- Ai Servizi
Veterinari delle USL, i quali effettuano l'identificazione e tutti gli
interventi sanitari previsti dalla normativa, viene affidata la gestione
dell'anagrafe canina.
I fondi
stanziati dal Governo per l'attuazione della legge non sono stati finora
molti, pero' in molte regioni i soldi stanziati nel 1991 non sono stati
spesi, mentre potevano ben servire alla costruzione di qualche nuovo canile.
Si spera che i nuovi fondi stanziati a partire dal 1996 trovino impiego
migliore.
Parte del testo
di questa pagina e' stato tratto da:
"Animali A(r)mati", di Stefano Apuzzo, Instant Book "Millelire" -
Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994. |