Dalla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991.
LEGGE
14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1
Principi generali
- Lo Stato
promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
- Il controllo
della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della
nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso
i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o
detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari
autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli
animali e di privati.
- I cani
vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
- I cani
catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
- I cani
vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario
o al detentore.
- I cani
vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati
entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati
che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste,
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e
altre malattie trasmissibili.
- I cani
ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di
polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere
soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
- E' vietato
a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
- I gatti
che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente
per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- I gatti
in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
- Gli enti
e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta',
assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
- Gli enti
e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale.
- Le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
- Le regioni
disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso
i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della
sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
- Le regioni
provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento
dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture
devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle
norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale
determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni
dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni
adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
- Il programma
di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative
di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e
la difesa del suo habitat;
- corsi
di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di
cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
- Al fine
di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale.
- Per la
realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati
alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2.
La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo
di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
- I comuni,
singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto
dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalita' dalla regione.
- I servizi
comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono,
nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo
2.
Art. 5
Sanzioni
- Chiunque
abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.
- Chiunque
omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centocinquantamila.
- Chiunque,
avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
- Chiunque
fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione
delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
- L'ammenda
comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo
727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e
nel massimo a lire tremilioni.
- Le entrate
derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
- Tutti
i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.
- L'acquisto
di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
- Sono esenti
dall'imposta:
- i
cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
- i
cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza
non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in
altri comuni;
- i
cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento
e non mai superiore ai due mesi;
- i
cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- i
cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste
senza fini di lucro;
- i
cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
- Sono abrogati
gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive
modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
- A partire
dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della
sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione
e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a
decorrere dal 1992.
- Il Ministro
della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del
fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
- All'onere
derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo".
- Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
N
O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli
86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R.
n. 320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86
- I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta
sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione
per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo'
essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato
deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale
e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti
i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni
riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri
mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi
anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento
in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere
sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento
degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso
prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede
agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono
essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87
- I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito
o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento
del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione
di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto,
puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso,
nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale
dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti
contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto
rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti
a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale
morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio
da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre
sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo
di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale
si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale
deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari
o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli
articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione,
soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato
muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai
commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91
- Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il
prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli
agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro
provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per
opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato
D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6
- I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali
di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico
che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza
di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo
informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui
proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota
all'art.5:
- Si trascrive
il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 727
(Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali
o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero
li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta',
e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico,
in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali
vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole
e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio
del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota
all'art.8:
- Il testo
dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome) -
- E' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo,
in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali
relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
- La Conferenza
e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede
la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o
se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza
e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario
e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
- La Conferenza
dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
- Il decreto
di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il
cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province
di provenienza.
- La conferenza
viene consultata:
- sulle
linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio,
salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
- sui
criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato,
le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche'
sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione
degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
- sugli
altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
- Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce
periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della conferenza.
- Il Governo
e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per
le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere
il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione
mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi
in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni,
con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale
per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province
autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri,
per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni
e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato
alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre
1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato
nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il
13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
Assegnato
nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato
dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991,
in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci
ed altri).
Senato
della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato
alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il
24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a,
5a, 6a, 12a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato
dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991.
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