La legge 281


Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991.


LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:


Art. 1
Principi generali
  1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
    Art. 2
    Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
  2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
  3. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
  4. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
  5. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  6. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
  7. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
  8. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
  9. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  10. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
  12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
  13. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
  1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
  2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
  4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    1. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    2. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
  5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
  6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
  1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
  2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
  1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
  5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
  6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
  1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
  2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
  3. Sono esenti dall'imposta:
    1. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
    2. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
    3. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    4. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    5. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
    6. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
  1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
  1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
  2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 agosto 1991


	COSSIGA

	    Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

N O T E

Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all'art.2:

- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono cosi' formulati:

"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."

"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo."

"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale atto ad estinguere l'infezione".

N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:

"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".

Nota all'art.5:

- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".

Nota all'art.8:

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -

  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
  2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
  3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
  4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
  5. La conferenza viene consultata:
    1. sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
    2. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
    3. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della conferenza.
  7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):

Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1991.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed altri).

Senato della Repubblica (atto n.2928):

Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto 1991.