L'assistente scolastico alla comunicazione: considerazioni generali e modalità pratiche di attuazione.

di Marco Panti

La Legge-Quadro n. 104 del 21 febbraio 1992, seppur in un contesto fortemente limitativo dovuto al fatto di comprendere i sordi, senza alcuna differenziazione di tipologia e gravità, all'interno della generica e onnicomprensiva categoria degli "handicappati" (art. 3, comma 1), ha però senza dubbio il merito di disporre l'uso nella scuola degli "opportuni linguaggi specializzati (art. 8, comma 1/d) e soprattutto, in particolare, l'istituzione, a cura dei comuni e delle USL, del "servizio di interpretariato per non udenti" (art. 9, comma 1). Ciò comporta di fatto la legittimizzazione anche nel nostro Paese del diritto formale all'esistenza della Lingua Italiana dei Segni sia in ambito sociale che in quello più specificatamente scolastico-educativo e si traduce poi anche nelle ulteriori disposizioni della stessa Legge secondo cui gli enti locali hanno l'obbligo di fornire "assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado" (art. 13, comma 3; 16, comma 3) mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha quello di assegnare incarichi professionali a "interpreti da destinare alle università per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti" (art. 13, comma 1/d).

Certamente, nella Legge 104/1992, che istituisce queste nuove figure professionali, non c'è molta chiarezza sulle competenze e modalità di lavoro dell'assistente scolastico alla comunicazione, mentre sicuramente in essa le prospettive sono molto più chiare per quanto riguarda l'interprete universitario per non udenti. Questo è sicuramente un ulteriore grave limite della Legge-Quadro poiché essa dispone espressamente la possibilità di utilizzare la Lingua dei Segni in ambito formativo ma solo alla fine dell'iter di studi, sottovalutandone allo stesso tempo l'importanza per quanto riguarda i suoi inizi e tutta la fase precedente l'università.

Inoltre un altro grave limite di questa Legge è poi a questo proposito nel fatto che le poche ed incerte norme da essa dettate comportino il confinamento delle competenze allo specifico uso in ambito scolastico della Lingua dei Segni nei confronti del personale assistenziale-sanitario, cosa questa che, all'interno di una prassi di inserimento scolastico indiscriminato come quella attualmente in atto nel nostro Paese, può ulteriormente approfondire la medicalizzazione della sordità e la separazione a livello linguistico-comunicativo fra competenze educative e competenze tecnico-specialistiche, sul solco già tracciato in questo senso dagli interventi separati di tipo logopedico.

Viceversa, con i bambini sordi è innanzitutto il personale scolastico-educativo che deve essere messo in grado di conoscere ed utilizzare la Lingua dei Segni in un contesto educativo "bilinguistico", e soprattutto in primo luogo gli insegnanti specializzati, che devono poterla apprendere nel corso del loro normale iter formativo. Rimane poi del tutto inevaso dalla Legge-Quadro un fondamentale problema a monte, cioè il problema di come e dove debba essere formato e riconosciuto il personale in grado di svolgere tali nuove mansioni adesso istituite in ambito scolastico e universitario, nonché quello delle sue specifiche modalità di reclutamento.

Ad ogni modo nella attuale situazione italiana la Legge-Quadro offre certamente, come abbiamo già detto, spazi nuovi e importanti per l'introduzione in ambito scolastico-educativo della comunicazione segnica e in particolare, al tal fine, per la nomina di "assistenti scolastici alla comunicazione", non escludendo che essi possano essere sia udenti che sordi, con rispettive specifiche competenze. La comunicazione visivo-gestuale codificata nella Lingua dei Segni può da ora in poi pertanto essere legittimamente utilizzata, in una prospettiva compiutamente e coerentemente bilinguistica, nei confronti dei bambini sordi gravi e profondi a partire dagli asili-nido e dalle scuole materne sia da parte dei docenti specializzati, che come abbiamo già detto devono essere messi in grado di apprenderla adeguatamente nel corso del loro iter formativo, sia, e in questo momento innanzitutto, da parte di "assistenti scolastici sordi alla comunicazione", fin da ora istituibili e richiedibili - come abbiamo già detto - sulla base dell'art. 13 - comma 3 della Legge-Quadro 104/1992. Tali assistenti sordi, con piena padronanza anche della lingua segnica, possono essere presenti nei contesti scolastici anche come elementi rassicuranti e di approfondimento comunicativo a favore dei bambini sordi gravi e profondi, evitando con ciò il più possibile, specialmente nelle prime fasi educative, di tenere tali bambini soli ed isolati, senza punti di riferimento e di identificazione positiva, all'interno di comunità formate unicamente da udenti come adesso avviene solitamente nel tradizionale "inserimento scolastico all'italiana". La figura professionale dell' "assistente scolastico sordo alla comunicazione" il cui ruolo e le cui competenze in ordine all'uso della Lingua dei Segni e all'incidenza delle prospettive educative bilinguistiche devono essere necessariamente meglio precisati in ulteriori auspicabili specifiche normative, può e deve essere presente inoltre, sempre sulla base delle aperture concesse dalle stesse norme di legge, anche in tutti gli altri ordini di scuola, e quindi anche in quelli successivi alla scuola materna primaria, nonché, ovviamente, nelle poche scuole speciali tuttora esistenti nel nostro Paese, fino ad oggi di fatto, com'è noto, tutte di impianto strettamente oralista. Inoltre, nella situazione attualmente dominante nel nostro Paese, che è comunque caratterizzata dalla assai discutibile tendenza all'inserimento scolastico generalizzato ed indiscriminato, nonché come premessa del successivo pieno utilizzo dell'interprete segnico universitario, anch'esso disposto come abbiamo già detto dalla Legge 104/1992, va considerato poi che la figura dell'assistente scolastico sordo può essere infine gradualmente affiancata e/o sostituita negli ordini via via superiori di scuola, sempre sulla base del citato art. 13 - comma 3 della Legge 104/1992, con quella dell' "assistente scolastico udente alla comunicazione".

Tale ulteriore figura professionale, con padronanza della lingua segnica e con eventuale successiva funzione anche di vero e proprio interprete segnico, può trovare infatti utile impiego nel corso del successivo iter formativo dell'alunno e dello studente sordo sulla base dei risultati e delle esigenze di comunicazione che possono via via manifestarsi con la sua presenza all'interno di situazioni di inserimento scolastico comune, premettendo però che esse dovrebbero essere attente e graduali (e "graduate") e quindi concepite solo come eventuale conclusione, in quanto risultato di reale integrazione, di un lungo percorso educativo e non come suo inizio scontato e obbligatorio, come purtroppo avviene invece fin dall'inizio in questo momento nelle nostre scuole. Le nuove norme che abbiamo appena descritto non sono però - come abbiamo detto - né chiare né univoche, ad esempio riguardo ai tempi di avvio dell'uso educativo della Lingua dei Segni, al ruolo e alle competenze degli assistenti alla comunicazione, alle loro modalità di formazione e al loro reclutamento. E' necessario pertanto a questo proposito essere allo stesso tempo realisti e pragmatici e quindi basarsi innanzitutto su ciò che la situazione e le norme attuali consentono. Poiché allora gli importanti aspetti della Legge 104/1992 che abbiamo appena descritto sono per il momento in massima parte palesemente inapplicati e disattesi ne consegue la necessità che la loro specifica esecuzione debba essere espressamente attivata da richieste dirette e particolareggiate degli interessati, i quali possono essere sia i singoli genitori, sia le associazioni di tutela e di categoria, sia infine, stante l'attuale confusione e imprecisione normativa, le rispettive istituzioni scolastiche e formative coinvolte. Ai suddetti deve essere chiaro inoltre che è necessario anche interessarsi specificatamente per ottenere l'attivazione di appositi corsi di formazione e specializzazione per l'abilitazione alle nuove mansioni istituite dalla legge, con chiarezza di prospettive e di metodologie operative di impostazione bilinguistica (il corso già sperimentato a Torino potrebbe ad esempio funzionare in questo senso fin da subito come centro-pilota nazionale, a cui potrebbe aggiungersi anche uno specifico corso per "consulente sordo", figura quest'ultima peraltro non prevista ancora nella nostra normativa nazionale) mentre sul piano più particolare e immediato è necessario da parte degli stessi fare tutti i possibili sforzi affinché le nuove figure professionali appena descritte siano quanto prima effettivamente assegnate ai soggetti che ne hanno diritto.

Un efficace strumento operativo da utilizzare con facilità e immediatezza in quest'ultima direzione, cioè per la richiesta individuale di attivazione del servizio di assistenza scolastica alla comunicazione, può essere pertanto rappresentato dal seguente modello esemplificativo di istanza da inoltrare, con eventuali opportune modifiche, ai competenti uffici da parte dei diretti interessati:

Al Sig. Presidente della USL............................ e p.c. al Sig. Preside (o Direttore) della Scuola.......

Il sottoscritto...................in qualità di genitore di................iscritto alla classe...............della Scuola...............affetto da sordità...............come risulta dalle certificazioni allegate..................................., chiede a codesta Spett.le Amministrazione ai sensi degli artt. 13 -comma 3,16- comma 3 e 8- comma 1/d della Legge n. 104 del 21 febbraio 1992 che il proprio figlio possa usufruire di un assistente scolastico (specificare: sordo/oppure udente) alla comunicazione (se udente specificare: anche con eventuale funzione di interprete segnico). Il sottoscritto fa presente a tal riguardo che la presente richiesta è suffragata anche dal Piano Educativo Individualizzato.

Data, firma e indirizzo del genitore.........................

Concludendo. L'oralismo e l'inserimento scolastico indiscriminato hanno fino ad ora prodotto e stanno producendo nel nostro Paese danni notevoli e spesso irreversibili nell'educazione dei sordi. Pertanto, partendo dalla consapevolezza della situazione esistente, è necessario reagire imparando a sfruttare subito anche le più piccole possibilità offerte dalle leggi e a chiederne in tutte le situazioni coerenti e funzionali applicazioni, come primo passo per ulteriori migliori sviluppi. Le associazioni dei sordi e quelle dei genitori di sordi, nonché i singoli genitori e le singole istituzioni scolastiche coinvolte, a cui non interessi solamente una egoistica e semplicistica "normalizzazione" esteriore dei "diversi" ma un'effettiva crescita culturale, psicologica e cognitiva delle persone non udenti, devono e possono pertanto cercare tutte le vie possibili, così come indicato in questo articolo, per richiedere e ottenere quanto prima la realizzazione di utili e importanti servizi come quello di assistente scolastico alla comunicazione, con tutte le implicazioni e aperture che possono poi derivarne e soprattutto come primo passo in direzione di un effettivo bilinguismo educativo. La Legge sancisce espressamente questo diritto. E' necessario però impegnarsi a tutti i livelli e anche in prima persona per farlo divenire realtà.

Marco Panti

(articolo pubblicato sul numero 2 di Sbalordire - 1994)

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