Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante, delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n.142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n.142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche di Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973 n.
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo
4, commi 1, 2, 4, lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione
e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3 Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui
luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valutatutti tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo
19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente,
di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul
luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al
numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e
ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno
o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno
della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano
i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute
al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio
di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda,
secondo le regole di cui al presente art..
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento
dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n.175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle
centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti,
il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi
3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità
in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle
persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute
e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal
datore di lavoro.
Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà
di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma
1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori
di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo
4 commi 1, 2, 3 o 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di quindici dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino
a quindici dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di
una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dei rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Art. 12 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. q) il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti
in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure
di cui all'articolo 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato
che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero
per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare
le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente
e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13 Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del lavoro
e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti a individuare:
1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto
e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato
dai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 14 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una
zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15 Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della Funzione pubblica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio Superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni
e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui
al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale
o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore
di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
Art. 18 Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo.
Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui
al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro
per la Funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a duecento dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive
da duecentouno a mille dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso per l'espletamento
della sua funzione al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera
o).
Art. 20 Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento
in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo
Art. 21 Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio
e l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
cui agli artt. 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lett. a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori .
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Art. 23 Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente
per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. L'Amministrazione della giusizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie."
Art. 24 Informazione, consulenza, assistenza
1. Le Regioni, il ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Ispesl, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo
degli ispettorati del lavoro, il ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale
e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza
e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25 Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al
fine di assicurare unità e omogeneità di comportamenti in
tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 393 (Costituzione della Commissione)
1. Presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale o dal Direttore generale della Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) Il Direttore generale competente del Ministero della sanità
ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio
ed artigianato; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica e degli affari regionali
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi:
Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale ricerche; Uni, Cei, Agenzia nazionale
protezione ambiente; Istituto Italiano di Medicina Sociale
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta
il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire Comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei Comitati di cui
al comma tre persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
Associazioni professionali dell'Università e degli Enti di ricerca,
in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate
da due funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente e i segretari
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
Art. 394 (Compiti della Commissione)
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza
e salute su posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nonché per
il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai Comitati regionali sulle
misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi alla normativa Cee da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art.
43, comma 1, lettera g) n. 4 della legge 19 febbraio 1991, n. 142 secondo
le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni,
su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione
della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente lettera a) è resa
pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti
e ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del
ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è soppresso.
Art. 27 Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi
operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
al fine di realizzare uniformità di interventi e il necessario raccordo
con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e dell'Unicem.
Art. 28
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'Inail e l'Ispesl si forniscono reciprocamente i dati relativi
agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'Ispesl e l'Inail indicono una conferenza permanente di servizio
per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi,
e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre
il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme Uni, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli
indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma
3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Art. 31 Requisiti di sicurezza e di salute
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni
di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi
dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta
misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti
di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure,
nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite
o uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33 Adeguamenti di norme
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 13 (Vie e uscite di emergenza)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata
(larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite
di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro,
alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in
essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono
essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m.
2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo
non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio
di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti
adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave,
se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo,
le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in
modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in
luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni
che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio
alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono essere
almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescitto
dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti
si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo
diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi
debbono avere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 14 (Porte e portoni)
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione
e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone
ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività
che si svolgono nel locale stesso più di cinque lavoratori, almeno
una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo
e avere larghezza minima di m. 1,20
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste
al comma 2), la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a venticinque, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra ventisei e cinquanta, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra cinquantuno e cento, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a cento, in aggiunta alle porte previste alla
lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni cinquanta
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra dieci e cinquanta
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a cento.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche
essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di
m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di metri
0,80 è applicabile una tolleranza di meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13 comma 5 coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13 comma 5.
7. Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse
le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni
sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate
in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti
o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni
non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che
i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre
di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili
e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa
avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubucazione,
consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati
quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i
luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non
si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza
delle porte. In ogni caso la largezza delle porte di uscita di detti luoghi
di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia
ovvero dalla licenza di abitabilità.
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e
rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni
o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente
alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste
vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e
sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una
distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e
scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano
per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione
deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della
natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi
di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio
non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto.
10. I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolino la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
4. L'intestazione del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956 n. 303 è sostituita della seguente:
Titolo II - Disposizioni particolari.
5. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie)
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi
destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano
più di cinque lavoratori , ed in ogni caso in quelle che eseguono
le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti
dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali
che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse
si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente
dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti
a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.
7. L'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 11 (Temperatura dei locali)
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati
e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado
di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale
di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto
del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione.
8. L'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro)
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi
di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti
i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti
a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
9. L'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di
un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali
da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita
e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio
si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti
o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali
di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale
che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè
rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in
relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano
in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente
con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché
per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature
che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza,
devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove
è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m.
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare
che i lavoratori possano cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie
di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 14 (Locali di riposo)
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa
del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre
di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero
dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando
a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
11. L'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario)
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi
a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti
di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si
può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio
può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò
adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni
turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati,
ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti
di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono
a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose,
con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose
o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti
da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti.
12. Gli articoli 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 37 (Docce)
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione
dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità
lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne
o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere
a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate
di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e
di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi)
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti
di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti
e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando
ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici
e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
13. L'art. 11 del Decreto del Presidente del Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni)
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività
lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei
veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti
di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione
e sorveglianza delgli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine
di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di
cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si applicano per analogia
ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati
con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale
che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro
la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo
o possono esser soccorsi rapidamente;
d) non possano scivolare o cadere.
14. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 35 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi e idonee ai
fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte
o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e, fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza
di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori,
essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale
fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la
velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate, nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente
di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei, lavoratori.
4-ter., Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei punti di presa, dei dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento
siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di
conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso;
gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere
danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano
prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli
elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi
con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto;,
d). tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura
d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale
o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate
per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi
non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato
con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza,di funzionamento, esponendo
così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa
e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare,
misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione
e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche»,
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di
lavoro ovunque queste sono utilizzate.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti.
Art. 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente
comma: Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura
di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
5. Nell'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3, è aggiunto, infine, il seguente comma:
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme
essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità
di errore.
6. Nell'art. 374 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente comma:
Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto
di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
7. Nell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1956, n, 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezioni
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti
a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti
ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere,
deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
8. Le disposizioni del presente art. entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del
5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis,
e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Art. 37 Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase
di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro,
sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art. 38 Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35 comma
5 ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado
di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
rischi causati ad altre persone.
Art. 39 Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione.
Art. 41 Obbligo di uso
1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42 Requisiti dei Dpi
1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1992 n. 475.
2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Art. 43 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dpi:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei Dpi fornite
dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche
dei Dpi disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un Dpi deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del Dpi.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i Dpi conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45 comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i Dpi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni Dpi ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso Dpi da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi
lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni Dpi;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dpi.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni Dpi che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44 Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lett. g) e 5.
2. I lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei Dpi messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei Dpi.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi
messi a loro disposizione.
Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43 commi 1 e
4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei Dpi;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei
Dpi.
Art. 46 Norma transitoria
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di
emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al
31 dicembre 2004 possono essere impiegati:
a) i Dpi commercalizzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i Dpi già in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea.
Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale
di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare
delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi
di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali
di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso
in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta,
tenuto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Art. 51 Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite
di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono,
il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano
di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54.
Art. 52 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo
conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
Art. 53 Organizzazione del lavoro
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei video-terminali anche secondo una distribuzione del lavoro che
consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la
monotonia delle operazioni.
Art. 54 Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
4 ore consecutive, ha diritto a una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1 il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio
e al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati,
a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55 Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui
al presente titolo, sono sottoposti a una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto a esami
specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell’articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità
di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi
i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione
visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l’esito
della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora
i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità
e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Art. 56 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità stabilisce con decreto una guida
d'uso dei videoterminali.
Art. 57 Consultazione e partecipazione
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione
del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58 Adeguamento alle norme
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 51, comma 1,
lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato
VII.
Art. 59 Caratteristiche tecniche
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato
VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative
e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
Art. 61 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato VIII
nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto
all'allegato VIII.
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato
VIII-bis
Art. 62 Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non è o è meno nocivo alla salute ed eventualmente alla sicurezza
dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito
nell'allegato VIII-bis
Art. 63 Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati
della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce e ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4 commi 2 e 3 è integrato con
i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni
o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e in ogni caso trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9 comma 3.
Art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che
nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando
le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali vietato fumare, ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la
loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi
è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò
non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5 lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema
di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.
277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni
o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;.
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione
a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art. 65 Misure igieniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
e adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego,
ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro
e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da
adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione
e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti,
i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 67 Esposizione non prevedibile
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68 Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle
stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
Art. 69 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991 n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70 Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro
nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
69, provvede ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
custodita presso l'azienda o unità produttiva sotto la responsabilità
del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
- ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna
copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore
di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni
e mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente
per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora il lavoratore non e sia in possesso ai sensi del comma 4;
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministeri per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed
a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 71 Registrazione dei tumori
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'Ispesl copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale,
nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevanti nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto
nazionale della la previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni
pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità
e alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione
del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma
1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma
1.
Art. 72 Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente
le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur
non essendo classificate, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n.52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce
consulenza ai Ministeri della lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici
pericolosi
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
Art. 72-ter Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli
sia nei loro miscugli, allo stato naturale
o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti
che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati
come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo
16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche'
gli agenti che rispondono ai criteri
di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur
non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti
1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori a causa
di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici,
o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo
di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione
del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori
e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il
datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda
di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
di cui un primo elenco e' riportato
negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni
di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e,
ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione,
per le quali e' prevedibile la possibilita' di
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono
state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati
in base al rischio che comporta la combinazione
di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire
al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie
per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che
comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta
e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attivita' comincia solo dopo che
si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione
delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione
e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza
medica ne mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies Misure e principi generali
per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono
essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti
chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso
e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente
sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e
la salute dei lavoratori e che le misure
di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base
dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo
72-bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante
la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso,
non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con
altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore
di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta
sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare
un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco
non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento
degli obblighi conseguenti alla valutazione
dei rischi di cui all'articolo 72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali
di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le
misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione
e l'isolamento di agenti chimici incompatibili
fra di loro; in particolare, il datore
di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa
non consenta di prevenire sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantita' pericolose
di sostanze chimicamente instabili, il datore di
lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo
a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute
e la sicurezza dei lavoratori in caso
di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di
sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale
conformi alle disposizioni legislative
e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo
a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione
del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento
dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento
e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo
di vigilanza.
Art. 72-septies Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al
decreto ministeriale 10 marzo 1998, il
datore di lavoro, per proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o
di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni
di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari
e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso
e ne informa i lavoratori. Il datore
di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione
quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita
o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento
che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui
al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita'
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle
misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure,
in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza
possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese
le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti
non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21
e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione
del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita'
degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute,
i relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori
sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati
di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione
del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni
orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione
del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non
siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base
a quanto disposto dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede
affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture
e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere
ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti
o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi
3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le
attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se
un agente e' presente in un preparato, o quale componente
di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite
indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui
al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione,
le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca
e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti
chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo,
nei casi di cui al comma 3, lettera
c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti
come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso
dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o
per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il Ministero della salute e
la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata
dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla
mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento
di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione
del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche
da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per
i lavoratori esposti agli agenti per i quali e'
stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati
di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per
il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive
particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici
e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo
8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo
di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno
stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli
per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico,
il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria
per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies Cartelle sanitarie e di rischio
1.Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d), e fornisce al lavoratore interessato tutte
le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello
stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati
i livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori
o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato,
un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei
valori limite di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica
e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL
e della Commissione tossicologica nazionale, tre
in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano
di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo
e logistico della direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti
il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1
e le parti sociali, sono recepiti i
valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi'
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei
valori limite indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative
e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma
2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione
al tipo, alle quantita' ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla
base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei
prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione
del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
Art. 73 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91
è soppresso.
Art. 74 Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75 Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è
poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma
sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo quarto: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma efficaci misure profilattiche
o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non
può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3 e 4.
Art. 76 Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico
del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza
di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento
di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
Art. 77 Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi
di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno
di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati
dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Art. 78 Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art.
4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato
XI, o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.
75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi
1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 e ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
Art. 79 Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzi rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua
misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni
di origine umana e animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al
di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego
di contenitori adeguati e identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80 Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti.
2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro
in cui c'è il rischio di esposizione.
Art. 81 Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali
e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per
la comunità, i materiali e i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono,
o che potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o
del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo
il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6 nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3
o 4 ai fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati
ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti,
il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali
da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici
non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
sanità, sentito lIstituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83 Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi
2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.
82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
Art. 84 Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possano provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Art. 85 Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale e il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione
e ripetute con frequenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscano sulla natura
e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli
su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente.
Art. 86 Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.
Art. 87 Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando
ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta,
le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto
le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente
per territorio, copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché
le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comporta rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'Ispesl
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e nella cartella sanitaria e di rischio, e al rappresentante per la sicurezza
i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate dal datore di lavoro
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Ispesl fino a dieci anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica
per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale
periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'Ispesl trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88 Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'Ispesl è tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero il decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'Ispesl copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati
il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma
1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui
al comma 1.
Art. 90 Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere b),
d), e), h), l), n), q); 7 comma 2; 12 commi 1 lettere d), e) e 4; 15 comma
1; 30 commi 3, 4, 5 e 6; 31 commi 3 e 4; 32; 35 commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 41; 43 commi 3, 4 lettere a), b), d); 48;
52 comma 2; 54; 55 commi 1, 3 e 4; 58; 60-quater, commi da 1 a 3,
6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies,
comma 7, 62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 67 commi 1 e 2; 68; 69 commi 1
e 2; 78 comma 2; 79; 80 comma 1; 81 commi 2 e 3; 82; 83; 86 commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli 4 comma 5 lettere c),
f), g), i), m); 7 commi 1 lettera b) e 3; 9 comma 2; 12 comma 1 lettere
a), c); 21; 37; 43 comma 4 lettere c), e), f); 49 comma 1; 56 comma 1;
57; 60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66 commi 1 e 4;
85 commi 1 e 4.
Art. 91 Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti
e dagli installatori
1. La violazione dell'art. 6, comma 2 è punita con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta
milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 è punita con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92 Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1 lettere
b), d), h) e l); 60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 60-undecies;
69; comma 4; 86, comma 2 bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1 lettere
e), f), g) e i) nonché del comma 3.
Art. 93 Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli: 5, comma
2, 12, comma 3, primo periodo; 39, 44, 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1.
Art. 94 Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2
e 80, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro cHe intraprende un'attività lavorativa
di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo
4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97 Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla
commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle Commissioni
parlamentari.
Art. 98 Norma finale
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro.