Homepage / Indice / Argomenti / Normativa /

DECRETO LEGISLATIVO
DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626

con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242
 
 

ALLEGATI

 
ALLEGATO I
Casi in cui č consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
 
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a trenta addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a venti addetti
4. Altre aziende (2) fino a duecento addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attivitā minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

 

ALLEGATO II
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

1. Rilevazione e lotta antincendio
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

2. Locali adibiti al pronto soccorso
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabile ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

 

ALLEGATO III
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
RISCHI
FISICI CHIMICI BIOLOGICI
MECCANICI TERMICI E
L
E
T
T
R
I
C
I
RADIAZIONI R
U
M
O
R
E
AEROSOL LIQUIDI G
A
S
 
V
A
P
O
R
I
Batteri Virus Funghi Antigeni non microbici
Cadute dall'alto Urti,
colpi,
impatti,
compres-
sioni
Punture
tagli,
abra-
sioni
Vibra-
zioni
Scivola-
menti,
cadute
a livello
Calore,
fiamme
Freddo Non ioniz-
zanti
Ioniz-
zanti
Polveri
fibre
Fumi Nebbie Immer-
sioni
Getti,
schizzi
P
A
R
T
E
 
D
E
L
 
C
O
R
P
O
T
E
S
T
A
Cranio                                          
Udito                                          
Occhi                                          
Vie resp.                                          
Volto                                          
Testa                                          
A
R
T
O
Mano                                          
Braccio                                          
A
R
T
O
Piede                                          
Gamba                                          
V
A
R
I
E
Pelle                                          
Tronco Addome                                          
Apparato gastroint.                                          
Corpo intero                                          

 

ALLEGATO IV
 
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

Dispositivi di protezione della testa
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell'udito
Palline e tappi per le orecchie.
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Occhiali a stanghette.
Occhiali a maschera.
Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
Schermi facciali.
Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
Apparecchi isolanti a presa d'aria.
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere
Indumenti antigas;
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.

 

ALLEGATO V
 
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.

2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua
e con intersuola imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molte fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. Protezione degli occhi o del volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.

4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria.
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attività del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. Indumenti fosforescenti
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.

10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.

11. Protezione dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.

 

ALLEGATO VI
Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg. 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolari in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico richiesto può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
 


Fattori individuali di rischio

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

ALLEGATO VII
Prescrizioni minime

Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
 

1. Attrezzature

a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve aver riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve esser collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento e una posizione comoda.
I sedili debbono aver altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
 

2. Ambiente

a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche

c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
 

3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

 

ALLEGATO VIII
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66
 
Elenco di sostanze, preparati e processi

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nelle pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1)

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

 

ALLEGATO VIII - bis
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66
 
Valori limite di esposizione professionale
Nome agente EINECS(1) CAS(2) Valore limite di esposizione professionale Osservazioni Misure transitorie
      mg/m3(3) ppm(4)    
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31/12/2001 il valore limite è di 3ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) --
Polveri di legno -- -- 5,00(5)(7) -- --

(1) EINECS: Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti
(2) CAS: numero Chemical Abstrct Service
(3) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio)
(4) ppm: parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3)
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

 

ALLEGATO VIII - ter
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
NOME AGENTE VALORI LIMITE
Piombo inorganico ed i suoi componenti mg/m3 0,15 in 8 ore

 

ALLEGATO VIII - quater
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA


Piombo e suoi composti ionici
    1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di  piombo  nel  sangue  (PdB)  con  l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore  limite  biologico  e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per  le  lavoratrici  in  eta'  fertile  il  riscontro  di  valori di piombemia  superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
   2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione   a   una  concentrazione  di  piombo  nell'aria, espressa  come  media  ponderata  nel  tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
- nei  singoli  lavoratori  e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue

 

ALLEGATO VIII - quinquies
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 
DIVIETI
 
a) Agenti chimici

N. EINECS
N. CAS
Nome dell'agente
Limite di concentrazione 
per l'esenzione
202-080-4
202-177-1
202-199-1
101-204-7
91-59-8
92-67-1
92-87-5
92-93-3
2-naftilammina e suoi sali
4-amminodifenile e suoi sali
Benzina e suoi sali
4-nitrodifenile
0.1/ in peso
0.1/ in peso
0.1/ in peso
0.1/ in peso
 
b) Attività lavorative: Nessuna

 

ALLEGATO VIII - sexies
con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25
 
UNI EN 481:1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

 

ALLEGATO IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

 

ALLEGATO X
Segnale di rischio biologico

 

ALLEGATO XI
Elenco degli agenti biologici classificati

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microorganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre e indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII e ai punti 2, 3 e 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione.
T: produzione di tossine
V: vaccino efficace disponibile
 


BATTERI
e organismi simili

N.B. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione spp si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo
 

Agente biologico
Classificazione
Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans
2
 
Actinomadura madurae
2
 
Actinomadura pelletieri
2
 
Actinomyces gereneseriae
2
 
Actinomyces isreaelii
2
 
Actinomyces pyogenes
2
 
Actinomyces spp
2
 
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
2
 
Bacillus anthracis
3
 
Bacteroides fragilis
2
 
Bartonella bacilliformis
2
 
Bordetella bronchiseptica
2
 
Bordetella parapertussis
2
 
Bordetella pertussis
2
V
Borrelia burgdorferi
2
 
Borrelia duttonii
2
 
Borrelia recurrentis
2
 
Borrelia spp
2
 
Brucella abortus
3
 
Brucella canis
3
 
Brucella melitensis
3
 
Brucella suis
3
 
Campylobacter fetus
2
 
Campylobacter jejuni
2
 
Campylobacter spp
2
 
Cardiobacterium hominis
2
 
Chlamydia pneumoniae
2
 
Chlamydia trachomatis
2
 
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
3
 
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)
2
 
Clostridium botulinum
2
T
Clostridium perfringens
2
 
Clostridium tetani
2
T,V
Clostridium spp
2
 
Corynebacterium diphtheriae 
2
T,V
Corynebacterium minutissimum
2
 
Corynebacterium pseudotuberculosis
2
 
Corynebacterium spp
2
 
Coxiella burnetii
3
 
Edwardsiella tarda
2
 
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
2
 
Ehrlichia spp
2
 
Eikenella corrodens
2
 
Enterobacter aerogenes/cloacae
2
 
Enterobacter spp
2
 
Enterococcus spp
2
 
Erysipelothrix rhusiopathiae
2
 
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)
2
 
Flavobacterium meningosepticum
2
 
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
2
 
Francisella tularensis (Tipo A)
3
 
Francisella tularensis (Tipo B)
2
 
Fusobacterium necrophorum
2
 
Gardnerella vaginalis
2
 
Haemophilus ducreyi
2
 
Haemophilus influenzae
2
 
Haemophilus spp
2
 
Helicobacter pylori
2
 
Klebsiella oxytoca
2
 
Klebsiella pneumoniae
2
 
Klebsiella spp
2
 
Legionella pneumophila
2
 
Legionella spp
2
 
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)
2
 
Listeria monocytogenes
2
 
Listeria ivanovii
2
 
Morganella morganii
2
 
Mycobacterium africanum
3
V
Mycobacterium avium/intracellulare
2
 
Mycobacterium bovis    
(ad eccezione del ceppo BCG) 
3
V
Mycobacterium chelonae
2
 
Mycobacterium fortuitum
2
 
Mycobacterium kansasii
2
 
Mycobacterium leprae
3
 
Mycobacterium malmoense
2
 
Mycobacterium marinum
2
 
Mycobacterium microti
3
 
Mycobacterium paratuberculosis
2
 
Mycobacterium scrofulaceum
2
 
Mycobacterium simiae
2
 
Mycobacterium szulgai
2
 
Mycobacterium tuberculosis
3
V
Mycobacterium ulcerans
3
 
Mycobacterium xenopi
2
 
Mycoplasma pneumoniae
2
 
Neisseria gonorrhoeae
2
 
Neisseria meningitidis
2
V
Nocardia asteroides
2
 
Nocardia brasiliensis
2
 
Nocardia farcinica
2
 
Nocardia nova
2
 
Nocardia otitidiscaviarum
2
 
Pasteurella multocida
2
 
Pasteurella spp
2
 
Peptostreptococcus anaerobius
2
 
Plesiomonas shigelloides
2
 
Porphyromonas spp
2
 
Prevotella spp
2
 
Proteus mirabilis
2
 
Proteus penneri
2
 
Proteus vulgaris
2
 
Providencia alcalifaciens
2
 
Providencia rettgeri
2
 
Providencia spp
2
 
Pseudomonas aeruginosa
2
 
Pseudomonas mallei
3
 
Pseudomonas pseudomallei
3
 
Rhodococcus equi
2
 
Rickettsia akari
3
 
Rickettsia canada
3
 
Rickettisa conorii
3
 
Rickettsia montana
3
 
Rickettsia typhi (Rickersia mooseri)
3
 
Rickettsia prowazekii
3
 
Rickettsia rickersii
3
 
Rickettsia tsutsugamushi
3
 
Rickettsia spp
2
 
Rochalimala quintana
2
 
Salmonella arizonae
2
 
Salmonella enteriditis
2
 
Salmonella typhimurium
2
 
Salmonella paratyphi A.B.C.
2
V
Salmonella typhi
3
V
Salmonella (altre varietà serologiche)
2
 
Serpulina spp
2
 
Shigella boydii
2
 
Shigella dysenteriae (Tipo 1)
3
T
Shigella fexneri
2
 
Shigella sonnei
2
 
Staphylococcus aureus
2
 
Streptobacillus moniliformis
2
 
Streptococcus pneumoniae
2
 
Streptococcus pyogenes
2
 
Streptococcus spp
2
 
Treponema carateum
2
 
Treponema pallidum
2
 
Treponema pertenue
2
 
Treponema spp
2
 
Vibrio cholerae (incluso El Tor)
2
 
Vibrio parahaemolyticus
2
 
Vibrio spp
2
 
Yersinia enterocolitica
2
 
Yersinia pestis
3
V
Yersinia pseudotuberculosis
2
 
Yersinia spp
2
 

VIRUS (*)

Agente biologico
Classificazione
Rilievi
Adenoviridae
2
 
Arenaviridae:    
Virus Junin
4
 
Virus Lassa
4
 
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)
3
 
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)
2
 
Virus Machupo
4
 
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe
2
 
Astroviridae
2
 
Bunyaviridae:    
Virus Bunyamwera
2
 
Virus Oropouche
3
 
Virus dell'encefalite Californiana
2
 
Hantavirus:    
Hantaan (febbre emorragica coreana)
3
 
Seoul-Virus
3
 
Puumala-Virus
2
 
Prospect Hill-Virus
2
 
Altri hantavirus
2
 
Nairovirus:    
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo
4
 
Virus Hazara
2
 
Phlebovirus:    
Febbre della Valle del Rift
3
V
Febbre a flebotomi
2
 
Virus Toscana
2
 
Altri bunyavirus noti come patogeni
2
 
Caliciviridae:    
Norwalk-Virus
2
 
Altri Caliciviridae
2
 
Coronaviridae
2
 
Filoviridae:    
Virus Ebola
4
 
Virus di Marburgo
4
 
Flaviviridae:    
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)
3
 
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale
3 (**)
V
Absettarov
3
 
Hanzalova
3
 
Hypr
3
 
Kumlinge
3
 
Virus della dengue tipi 1-4
3
 
Virus dell'epatite C
3 (**)
D
Encefalite B giapponese
3
V
Foresta di Kyasanur
3
V
Louping ill
3 (**)
 
Omsk (a)
3
V
Powassan
3
 
Rocio
3
 
Encefalite verno-estiva russa (a)
3
V
Encefalite di St. Louis
3
 
Virus Wesselsbron
3 (**)
 
Virus della Valle del Nilo
3
 
Febbre gialla
3
V
Altri flavivirus noti per essere patogeni
2
 
Hepadnaviridae:    
Virus dell'epatite B
3 (**)
V.D.
Virus dell'epatite D (Delta) (b)
3 (**)
V.D.
Herpesviridae:    
Cytomegalovirus
2
 
Virus d'Epstein-Barr
2
 
Herpesvirus simiae (B virus)
3
 
Herpes simplex virus tipi 1 e 2
2
 
Herpesvirus varicela-zoster
2
 
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)
2
 
Orthomyxoviridae:    
Virus influenzale tipi A, B e C
2
V(c)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche:    
Virus Dhori e Thogoto
2
 
Papovaviridae:    
Virus BK e JC
2
D(d)
Papillomavirus dell'uomo
2
D(d)
ParamyxoviridaVirus del morbillo
2
V
Virus degli orecchioni
2
V
Virus della malattia di Newcastle
2
 
Virus parainfluenzali tipi 1-4
2
 
Virus respiratorio sinciziale
2
 
Parvoviridae:    
Parvovirus dell'uomo (B 19)
2
 
Picornaviridae:    
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)
2
 
Virus Coxackie
2
 
Virus Echo
2
 
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)
2
V
Virus della poliomielite
2
V
Rhinovirus
2
 
Poxviridae:    
Buffalopox virus (e)
2
 
Cowpox virus
2
 
Elephantopox virus (f)
2
 
Virus del nodulo dei mungitori
2
 
Molluscum contagiosum virus
2
 
Monkeypox virus
3
V
Orf virus
2
 
Rabbitpox virus (g)
2
 
Vaccinia virus
2
 
Variola (mayor & minor) virus
4
V
Whitepox virus (variola virus)
4
V
Yatapox virus (Tana & Yaba)
2
 
Reoviridae:    
Coltivirus
2
 
Rotavirus umano
2
 
Orbivirus
2
 
Reovirus
2
 
Retroviridae (h):    
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)
3
D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2
3
D
Rhabdoviridae:    
Virus della rabbia
3 (**)
V
Virus della stomatite vescicolosa
2
 
Togaviridae:    
Alfavirus:    
Encefalomielite equina dell'America dell'est
3
V
Virus Bebaru
2
 
Virus Chikungunya
3 (**)
 
Virus Everglades
3 (**)
 
Virus Mayaro
3
 
Virus Mucambo
3 (**)
 
Virus Ndumu
3
 
Virus O'nyong-nyong
2
 
Virus del fiume Ross
2
 
Virus della foresta di Semliki
2
 
Virus Sindbis
2
 
Virus Tonate
3 (**)
 
Encefalomielite equina del Venezuela
3
V
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest
3
V
Altri alfavirus noti
2
 
Rubivirus (rubella)
2
V
Toroviridae:
2
 
Virus non classificati    
Virus dell'epatite a trasmissione ematica non ancora identif.
3 (**)
D
Virus dell'epatite E
3 (**)
 
Agenti non classici associati con (i):    
Malattia di Creutzfeldt-Jakob
3 (**)
D (d)
Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker
3 (**)
D (d)
Kuru
3 (**)
D (d)
Note
(*) Vedi introduzione, punto 5
(**) Vedi introduzione, punto 6
(a) Tick-borne encefalitis
(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea e secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B.
La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi A e B.
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere buffalopox e una variante del virus vaccinia
(f) Variante del Cowpox.
(g) Variante di Vaccinia.
(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tali retrovirus.
(i) Non è comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute agli agenti responsabili dell'encefalite bovina spongiforme. È comunque raccomandato il livello di contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in laboratorio.

 


PARASSITI

Agente biologico
Classificazione
Rilievi
Acanthamoeba castellani
2
 
Ancylostoma duodenale
2
 
Angiostrongylus cantonensis
2
 
Angiostrongylus costaricensis
2
 
Ascaris lumbricoides
2
A
Ascaris suum
2
A
Babesia divergens
2
 
Babesia microti
2
 
Balantidium coli
2
 
Brugia malayi
2
 
Brugia pahangi
2
 
Capillaria philippinensis
2
 
Capillaria spp
2
 
Clonorchis sinensis
2
 
Clonorchis viverrini
2
 
Cryptosporidium parvum
2
 
Cryptosporidium spp
2
 
Dipetalonema streptocerca
2
 
Diphyllobothrium latum
2
 
Dracunculus medinensis
2
 
Echinococcus granulosus
3
 
Echinococcus multilocularis
3
 
Echinococcus vogeli
3
 
Entamoeba histolytica
2
 
Fasciola gigantica
2
 
Fasciola hepatica
2
 
Fasciolopsis buski
2
 
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
2
 
Hymenolepis diminuta
2
 
Hymenolepis nana
2
 
Leishmania brasiliensis
3
 
Leishmania donovani
3
 
Leishmania ethiopica
2
 
Leishmania mexicana
2
 
Leishmania peruviana
2
 
Leishmania tropica
2
 
Leishmania major
2
 
Leishmania spp
2
 
Loa Loa
2
 
Mansonella ozzardi
2
 
Mansonella perstans
2
 
Naegleria fowleri
3
 
Necator americanus
2
 
Onchocerca volvulus
2
 
Opisthorchis felineus
2
 
Opishorchis spp
2
 
Paragonimus westermani
2
 
Plasmodium falciparum
3
 
Plasmodium spp (uomo & scimmia)
2
 
Sarcocystis suihominis
2
 
Schistosoma haematobium
2
 
Schistosoma intercalatum
2
 
Schistosoma japonicum
2
 
Schistosoma mansoni
2
 
Shistosoma mekongi
2
 
Strongyloides stercoralis
2
 
Strongyloides spp
2
 
Taenia saginata
2
 
Taenia solium
3
 
Toxocara canis
2
 
Toxoplasma gondii
2
 
Trichinella spiralis
2
 
Trichuris trichiura
2
 
Trypanosoma brucei brucei
2
 
Trypanosoma brucei gambiense
2
 
Trypanosoma brucei rhodesiense
3
 
Trypanosoma cruzi
3
 
Wuchereria bancrofti
2
 

FUNGHI

Agente biologico
Classificazione
Rilievi
Aspergillus fumigatus
2
A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
3
 
Candida albicans
2
A
Coccidioides immitis
3
A
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. Neoformans)
2
A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiell bacillispora)
2
A
Emmonsia parva var. parva
2
 
Emmonsia parva var. crescens
2
 
Epidermophyton floccosum
2
A
Fonsecaca compacta
2
 
Fonsecaca pedrosoi
2
 
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)
3
 
Histoplasma capsulatum duboisii
3
 
Madurella grisea
2
 
Madurella mycetomatis
2
 
Microsporum spp
2
A
Neotestudina rosatii
2
 
Paracoccidioides brasiliensis
3
 
Penicillium marneffei
2
A
Sporothrix schenckii
2
 
Trichophyton rubrum
2
 
Trichophyton spp
2
 

 

ALLEGATO XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

Nota preliminare
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
 
A

Misure di contenimento

Misure di contenimento

1
2
3
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato  Si
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile No Si, sull'aria estratta Si, sull'area immessa e su quella estratta
3.L'accesso deve essere limitato alle perrsone autorizzate una camera Raccomandato Si Si, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per connsentire la disinfezione No Raccomandato Si
5. Specifiche procedure di disinfezione Si Si Si
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Si
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Si Si
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Si, per il banco di lavoro Si, per il banco di lavoro, l'arredo e il pavimento Si, per il banco di lavoro, l'arredo, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Si Si
10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si Si, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato Si
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato Si
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Si, quando l'infezione è veicolata dall'aria Si
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato Si (disponibile) Si, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti  Si Si Si, con sterilizzazione
16.Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Si

 

ALLEGATO XIII
Specifiche per processi industriali

Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
 

Misure di contenimento
Livelli di contenimento
2
3
4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Si Si Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona coltrollata: Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo
b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì, attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro Si Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale Si Si Si
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Si
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Si
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Si
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Si
i) L'aria in entrata e in uscita della zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo Si
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo Si
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo Si
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale  Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati Inattivati con mezzi fisici collaudati

 

ALLEGATO XIV
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 359
 
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica

1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani, dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

 

ALLEGATO XV
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 359
 
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.


Osservazione preliminare
Le disposizioni dei presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni, applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile, e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione dei lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento dei carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
I.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultanea di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora, considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d)  quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g)  le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o  lo  spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da  escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di  intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare, i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

 


Homepage / Indice / Argomenti / Normativa /