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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - Istituto per la documentazione giuridica
Incentivi fiscali per il commercio.
1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
4. La dichiarazione per l'accesso ai benefìci previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefìci di cui al presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefìci il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998.
Agevolazioni per i territori delle regioni umbria e marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico.
1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.
Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità.
1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultinoinagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998.
Disposizioni fiscali varie.
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonchè, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:
16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive.
1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.
Promozione del turismo.
1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
Articolo 17 Disposizioni tributarie in materia di veicoli.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.
7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato introito è assicurata alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
15. A decorrere dal 1o gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.
16. A decorrere dal 1o gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.
17. A decorrere dal 1o luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b).
18. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:
19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".
20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.
21. A decorrere dal 1o gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.
23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.
24. A decorrere dal 1o gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno stesso.
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del d |