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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 4 aprile 2001, n. 242
"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". "pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 146" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare: 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."
Criteri di calcolo della situazione economica equivalente. 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. 2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998. 3. L'indicatore della situazione economica e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4. 4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. 5. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresi' tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. 6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.".
Indicatore della situazione reddituale. 1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;". 3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: 5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' soppresso.
Indicatore della situazione patrimoniale.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente: 1 l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprieta' di almeno uno di essi; 2. se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprieta' e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprieta' di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota; 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento.".
Scala di equivalenza. 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresi' a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.".
Dichiarazione sostitutiva unica.
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: 2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "o ai centri di assistenza fiscale", sono aggiunte le seguenti: "o alla sede I.N.P.S. competente per territorio".
3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dai seguenti: 6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore puo' richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 7. Quando un soggetto si avvale della facolta' di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilita' di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 aprile 2001 Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Turco, Ministro per la solidarieta' socialeDel Turco, Ministro delle finanze Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 6, foglio n. 399
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