Note al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 4 aprile 2001, n. 242
"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".
"Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 luglio 2001"
Testo tratto dal sito del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materia di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n.
118), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
1998, n. 90.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente:
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del
nucleo familiare per i soggetti che ai fini risultano a
carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente
separati che non hanno la stessa residenza, per i minori
non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi
e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
- Il decreto del Presidente dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221, recante "Regolamento concernente le modalita'
attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni agevolate" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. Il testo
dell'art. 4 e' il seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona".
- Il testo dell'art. 433 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero o la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali".
- Il testo dell'art. 441 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 441 (Concorso di obbligati). - Se piu' persone
sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorre alla prestazione stessa,
ciascuna in proporzione delle proprie condizioni
economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla
prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in
tutto o in parte, l'obbligazione stessa e' posta in tutto o
in parte a carico delle persone chiamate in grado
posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla
distribuzione e sul modo di somministrazione degli
alimenti, provvede l'autorita' giudiziaria secondo le
circostanze".
- Il testo dell'art. 711 del codice di procedura civile
e' il seguente:
"Art. 711 (Separazione consensuale). - Nel caso di
separazione consensuale previsto nell'art. 158 del codice
civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi,
deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di
conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi si
applica l'art. 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono
modificabili a norma dell'articolo precedente".
- Il testo dell'art. 126 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del
giudizio).
- Quando e' proposta domanda di nullita' del
matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti".
- Il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile
e' il seguente:
"Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti
del presidente).
- Il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze,
l'ordinanza del presidente puo' essere revocata a
modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
- Il testo dell'art. 333 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli).
- Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento
".
- La legge 1o dicembre 1970, n. 898, recante
"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1970, n.
306. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad
anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu'
delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 543 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento a favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu'
condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale
di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)
del n. 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
del convenuto a mantenere o costituire la convivenza
familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del
18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo
dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164".
- L'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 223/1989 e' il seguente:
"Art. 5 (Convivenza anagrafica).
- 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora
abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di
impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente sono
considerate membri della convivenza, purche' non
costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,
locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza
anagrafica".
- L'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.
109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n.
130/2000, e' il seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori
possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento
una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del
presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il
parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.".
Art. 2.
Criteri di calcolo
della situazione economica equivalente
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2.
Criteri di calcolo
della situazione economica equivalente
1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva
l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e'
calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica
(ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di
equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
3. L'indicatore della situazione economica e' la somma
dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della
situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.
4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali
agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione
economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari.
5. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresi' tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente
all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla
disposizione medesima.".
Note all'art. 2, comma 2:
- La tabella 2 del citato decreto legislativo n.
109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n.
130/2000, e' la seguente:
La scala di equivalenza:
numero dei componenti 1, parametro 1,00;
numero dei componenti 2, parametro 1,57;
numero dei componenti 3, parametro 2,04;
numero dei componenti 4, parametro 2,46;
numero dei componenti 5, parametro 2,85;
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore
al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di
lavoro e di impresa.
Art. 3.
Indicatore della situazione reddituale
1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la
dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno
precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la
dichiarazione sostitutiva unica, non puo' essere presentata la
dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la
certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla
certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito
dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla
dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;".
3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale
risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il
contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei
componenti;
b) se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu'
abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella
dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.".
5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' soppresso.
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come
modificato dal presente decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
"Art. 3 (Criteri di valutazione della situazione
reddituale).
- 1. L'indicatore della situazione reddituale
e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi
alle attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso
di esonero dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi
imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima
certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per
ultima dichiarazione o ultima certificazione si intedono la
dichiarazione presentata o la certificazione consegnata
nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva
unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al
momento in cui deve essere presentata la dichiarazione
sostitutiva unica, non puo' essere presentata la
dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la
certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente,
deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi
presentata o alla certificazione consegnata nell'anno
precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito
di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando
questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione
sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal
caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e
dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.
109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad
accertare l'eventuale successiva presentazione della
dichiarazione dei redditi o il ricevimento della
certificazione sostitutiva;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di
frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo
dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto
indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in
locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si
detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a
concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In
tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi
del contratto di locazione registrato e l'ammontare del
canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del
presente comma:
a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella
nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e
per la quale il contratto di locazione e' registrato in
capo ad almeno uno dei componenti;
b) se i componenti del nucleo, in virtu'
dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis,
risultano risiedere in piu' abitazioni per le quali il
contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei
componenti stessi, la detrazione si applica, tra le
suddette, all'abitazione individuata a dal richiedente
nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di
locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti
del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio
mobiliare devono essere considerate le componenti di
seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i
quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla
data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a)
ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentari e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va' assunto il valore della
frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo
di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle
rimanenze finali e dal costo complessivo di beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche'
degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415
del 1996, per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto,
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla
lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
a), nonche' contratti di animazione mista sulla vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi
complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese
le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata
del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista
sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il
valore del patrimonio netto, determinato con le stesse
modalita' indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del
1998 individua classi di valore della consistenza del
complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai
fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare
del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un
importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. (comma soppresso)".
Note all'art. 3, comma 3:
- Per la lettera g) del comma 2 dell'articolo del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
221/1999, come modificata dal presente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda in note
all'art. 3, comma 2.
Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti
valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli,
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta
considerato. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprieta', dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se piu' favorevole e fino a
concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della
detrazione del presente comma:
1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale
risiedono i suoi componenti, di proprieta' di almeno uno di essi;
2. se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu'
abitazioni la cui proprieta' e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprieta' di alcuno
dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di
proprieta' o reali di godimento.".
Art. 5. Scala di equivalenza 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta
altresi' a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i
redditi della dichiarazione sostitutiva.".
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come
modificato al presente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' il seguente:
"Art. 5 (Scala di equivalenza).
- 1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per
servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si
intendono equiparati agli invalidi con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello
0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano
attivita' di lavoro o d'impresa le attivita' che danno
luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di
lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed
l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione
si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto
le predette attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei
mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresi'
a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un
unico genitore che risulti aver svolto attivita' di lavoro
o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno
riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva".
Art. 6. Dichiarazione sostitutiva unica
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "o ai centri di assistenza fiscale", sono aggiunte le seguenti: "o alla sede I.N.P.S. competente per territorio".
3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dai seguenti:
"5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i
componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha
validita' di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata
effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai
redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore puo'
richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che
sostituisce integralmente quella precedente.
7. Quando un soggetto si avvale della facolta' di presentare una
nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta
dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE
precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente
alla disciplina delle prestazioni la possibilita' di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come
modificato dal presente decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
"Art. 6 (Dichiarazione sostitutiva unica).
- 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente e' effettuata sulla base dei dati forniti
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1998, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e
patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata,
nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere
indicati i valori utili alla determinazione della
situazione reddituale individuati dall'art. 3, nonche' i
valori relativi al patrimonio di cui all'art. 4 e le
informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni
e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i
codici identificativi degli intermediari finanziari e degli
altri oggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di
custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il
richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di
erogazione della prestazione, possono essere eseguiti
controlli da parte della Guardia di finanza presso gli
istituti di credito o altri irtermediari finanziari, al
fine di accertare la veridicita' delle informazioni
fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente
al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale o alla sede INPS competente
per territorio ovvero direttamente all'amministrazione
pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i
redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione
medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui
all'art. 1-bis, ha validita' di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della sua
presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette
immediatamente i dati della dichiarazione e
dell`attestazione al sistema informativo dell'INPS,
mediante la procedura informatica resa disponibile
dall'Istituto medesimo.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa
riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente,
l'ente erogatore puo' richiedere la presentazione di una
dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente
quella precedente.
7. Quando un soggetto si avvale della facolta' di
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova
dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i
componenti del nucleo familiare compresi in detta
dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente
richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla
base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da
parte dell'ente competente alla disciplina delle
prestazioni la possibilita' di stabilire la decorrenza
degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei
soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato".
Note all'art. 6, comma 2:
- Per il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come
modificata dal presente decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si veda in note all'art. 6, comma
1.
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