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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Solidarietà Sociale - 25 maggio 2001, n. 337
"Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori." "pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2001, n. 193" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; Adotta Articolo
1 1. L'articolo 9 del decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito
indicato come decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21
dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le
parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del
1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998,
e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".
Articolo 2 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,". 2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.". Articolo
3 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.". 2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.". 3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000". Articolo
4 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.". Articolo
5 1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:". 2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "F - (26 x C)" e' sostituita dalla seguente: "F - (13 x C)". 3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione "(F - A)/26" e' sostituita dalla seguente: "(F - A)/13". Articolo
6 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata. 4. Qualora le domande di assegno per
il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo
alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di
tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato
oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto
termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore
dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai
fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio,
il comune puo' provvedere a detta concessione, a condizione che il
genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio
di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
La misura dell'assegno e' comunque stabilita sulla base della situazione
economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda.
Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno
che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta
revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente
entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento. 5. In via di prima applicazione, per l'assegno
per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano
cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza
dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente
proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e'
verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. 6. Al decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le
seguenti modifiche di riferimenti normativi: Roma, 25 maggio 2001
Il Ministro per
la solidarieta' sociale
Turco
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