Note al Decreto Ministeriale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Solidarietà Sociale - 25 maggio 2001, n. 337
"Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni
di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori."
"pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto
2001, n. 193"
Testo tratto dal sito
del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma
3, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita'
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2000, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 65 della citata legge n.
448 del 1998, il cui comma 3 e' stato sostituito dall'art. 80, comma
4, della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "Art. 65 (Assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto
dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini
italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore
ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori
al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti,
e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per
nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico
e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai
comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno
medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al
comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per tredici
mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali
alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra
l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui
non inferiori a L. 20.000.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999,
in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere
dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione
del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione
dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.".
- Il testo dell'art. 66 della citata legge n.
448 del 1998, come integrato al comma 1 dall'art. 80, comma 11, della
citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "Art. 66 (Assegno di
maternita). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al
1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno
per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque
mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti
successivi al 1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare
gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio
1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno
al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1,
nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse
economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione
detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta
da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che
godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo
comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta
per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999,
in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi
dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando
la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti
dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti
di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione
del presente articolo. L'importo dell'assegno e' stato aumentato a
L. 500.000 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1o gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art.
80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
- Il testo dell'art. 80 della citata legge n.
388 del 2000 e' il seguente: "Art. 80 (Disposizioni in materia di
politiche sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31
dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina
prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di
cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche
ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati,
alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art.
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito
e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi
dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. (Omissis).
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori
sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonche'
agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta
un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro
richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio
di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto
alla pensione e dell'anzianita' contributiva; il beneficio e' riconosciuto
fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. (Omissis).
5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del
comma 9, e' concesso, nella misura e alle condizioni previste dal
medesimo art. 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino
italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre
minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono
efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potesta' concessiva degli assegni di cui
agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata
o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito
della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo;
nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini
per la conclusione del procedimento, le modalita' dell'istruttoria
delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi
al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonche'
le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere
destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il piu' efficiente
svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potesta'
concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui all'art. 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
puo' essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici
accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale
estensione della potesta' concessiva ai benefici aggiuntivi disposti
dalle regioni con risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS,
per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da parte dell'Istituto,
di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del predetto
decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli
minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti
dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'art. 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici
di maternita' erogati ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche'
gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dal 1o gennaio 2001, e' elevato da L. 300.000 mensili a L. 500.000
nel limite massimo di cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina
della rivalutazione dell'importo di cui all'art. 49, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta
nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla
maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme
e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e' incrementato di lire 350 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del fondo di cui al comma 13, nel
limite massimo di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno
dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da
associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro
con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani,
che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza
alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi
pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo fondo, nel
limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel
cui nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno
di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose
di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore
quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi,
e' destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse
dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione
di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete
dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro
per la solidarieta' sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari,
con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalita'
e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi
di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita'
svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art.
17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una
somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal
citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati
ivi previsti. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con propri
decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei
programmi di cui al citato art. 17, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti
e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione
delle quote del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro
riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni
fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione
con terzi.
17. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato
dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate
al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite
in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale
del Ministro per la solidarieta' sociale.
19. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche
che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente
in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di
carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione
con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che
siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle
somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'art. 11 della medesima
legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure
esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni,
o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di
redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al
medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio
patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione
del fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i
comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate
le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione
le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro
gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'art. 23
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli,
possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento,
oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo
dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di
acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati
o interessati dalla mobilita' abitativa per i piani di recupero. Ai
fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al
comma 23 puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo
di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito
prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il
contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non puo' superare l'importo
di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria
promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti
di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attivita'
lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge,
la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte
dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione
di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati".
- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre
2000, n. 452, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia
di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione
dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli
65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo dell'art. 65 della citata legge
n. 448/1998, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
recante: "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449",
come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge
n. 448/1998, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 12 (Indicatore della
situazione economica e misura dell'assegno).
- 1. Il requisito della
situazione economica del nucleo familiare deve esssere posseduto al
momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero
nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo
n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti
attuativi, nonche' di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I valori previsti dall'art. 66 della legge
n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica
e all'importo dell'assegno di maternita', sono quelli vigenti alla
data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo
o di adozione senza affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla
data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale,
anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento si sottrae
dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero
dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento
preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale
o economico di maternita' complessivamente spettante o percepito dal
richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione
della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale
si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita'
spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione
obbligatoria antecedente alla nascita.
5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'art.
11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione
senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita'
spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'art.
44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti
di piu' adottanti.".
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 14 (Disposizioni generali).
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o
gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art.
65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione
del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli
minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del
mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio
dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi
decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione
economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno per
il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati
ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi
fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante
nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso
terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente
alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo
alla composizione de nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a
comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno
per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti
del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto
del Ministro della solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 16 (Domanda per l'assegno
per il nucleo familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo
familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore
in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio.
2. La domanda e' presentata al comune di residenza
da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel
territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno
tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge,
conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti
in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in
tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art.
10.
3. L'esercizio della potesta' dei genitori non
e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita'
disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal
caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in
nome e per conto di questi.
4. La domanda puo' essere presentata a condizione
che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente
al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti
che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno,
devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre
immediatamente precedente.
Le condizioni per la presentazione della domanda
sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui
all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998. 5-bis. Nel caso
in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso
nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e
che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di
cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere
l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo
familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita'
a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione
della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine
di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente
del rigetto della sua domanda.".
Nota all'art. 2, comma 3:
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, si veda in note
all'art. 2, comma 2.
Note all'art. 3, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000,
come modificato dal presente regolamento: "Art. 17 (Dichiarazione
sostitutiva e calcolo dei benefici).
1. Il richiedente unitamente
alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente
non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento
della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della
dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi
percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione
della domanda medesima.
2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo
dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni
per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente,
dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica,
nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi
decreti attuativi; del nucleo fanno altresi' parte i coniugi non legalmente
separati e gli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni
forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione
del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore
della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione
o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla tabella
2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i
criteri di calcolo di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il
criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici,
comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare
del nucleo familiare; l'assegno per il nucleo familiare e' concesso
se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe
una somma annua non inferiore a lire 20.000".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n.
130 del 2000, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica).
1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente
erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'art. 3, comma
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo
di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione,
qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari
ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere
conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando
a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata
ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica
alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali,
ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un
tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere
le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la
procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter
calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita'
previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche
sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale,
L'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari
per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita
dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo
di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso
alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
5. (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica,
sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente
o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione
familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore
provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei
dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'.
L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi
o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli
formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva
unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita
dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento,
una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata
al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n.
130/2000, e' il seguente: "Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente). 1. La valutazione della
situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento
alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come
definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto
puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo
familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti
a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della
persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza
anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore
di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre
persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo
familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico
di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno
la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o
in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie
anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e'
definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima
della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore
della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per
cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della
tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente
e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il
parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella
2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano
la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti
ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate
nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di
cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei
componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 18 (Funzioni dei comuni).
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui al
presente titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma 2,
se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione,
gli atti relativi al provvedimento di concessione sono trasmessi al
comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune
che ha concesso il beneficio e' comunque competente per i controlli
e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato
residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune
nella cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente
erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri
uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al
richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva
di cui all'art. 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza
fiscale.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge
n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita',
ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare
il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante
un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare
dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del decreto
legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati
anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni
indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento
dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca e' trasmesso
all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
7-bis. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data
di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni
del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili".
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo vigente del punto 2 dell'allegato
A al citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452
del 2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione
economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della
determinazione della misura degli assensi, si osserva la seguente
procedura di calcolo.
1. Assegno per il nucleo familiare:
A. Indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore
della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per
cento dei valori patrimoniali;
B. Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
il nucleo base;
C. Beneficio mensile di legge per intero;
D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85;
E. Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni,
seconda la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109
del 1998);
F. Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata
= (E/D) * x B;
(*) valore arrotondato al centesimo.
Il beneficio puo' essere concesso se il valore
di A non e' superiore al valore di F; per la sua determinazione si
procede come di seguito:
G. Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno
in misura intera = F - (13 x C);
H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore
di A e' uguale o inferiore al valore di G;
I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F -
A)/13, se il valore di A e' superiore al valore di G.
L. 13a mensilita': indicare il valore di H /12 x numero di mesi per
i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno mensile concesso
nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di
mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile
concesso in misura ridotta".
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il titolo III del citato decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000 reca: "Assegni di maternita'
e per il nucleo familiare concessi dai comuni".
Note all'art. 6, comma 3:
- Per il titolo III del citato decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art.
6, comma 2.
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda in note all'art. 3, comma 1.
Note all'art. 6, comma 6:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del
citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del
2000, come modificati dal presente regolamento: "Art. 7 (Domanda per
la concessione dell'assegno).
1. La domanda per l'assegno e' presentata
in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di
nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia
anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o
in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per
il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale
che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto
il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere
a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS
competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero,
ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine
perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso
alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata
anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora
ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti
al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera
c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione dell'assegno,
il richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto
a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e
6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici
di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per
l'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998.
5. In caso di incapacita' di agire, la domanda
e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in nome e per cento di lui". "Art. 13 (Domanda per
la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno di maternita'
e' presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei
mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla
data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna
che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto
il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata al comune di residenza
del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona
deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza
del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda
puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre
o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che
l'assegno spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera
c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso
del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a
dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla
base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla
concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti
previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carica
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro
ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione,
per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui
all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma
4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
6. Al fine di conseguire la quota differenziale
di cui all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza
di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi
4 e 5 del presente articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare,
a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore
di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale
o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del
soggetto medesimo.
7. In caso di incapacita' di agire, la domanda
e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante
dell'incapace, in nome e per conto di lui".
- Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art.
2, comma 1.
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