Decreto Legislativo - 3 maggio 2000, n. 130
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate."
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118."
Testo tratto dal sito del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica;
Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personal;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modificazioni all'Articolo.
1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In
ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita'
di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Gli
enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
sistema informativo di cui all'articolo 4-bis".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in
materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale
definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
Articolo 2
Modificazioni all'Articolo 2 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 109.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Criteri per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. La valutazione della
situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni
relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e
quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo'
appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del
nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa
residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a
carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con
il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai
fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati
che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in
affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e' definito
dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore
del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda
della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente e'
calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla
scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del
nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art.
433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli
enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei
confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale
agevolata".
Articolo 3
Modificazioni all'Articolo 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita
dalla seguente:
"Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione
del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la
fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore
della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del
presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita'
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi'
tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti
variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione
medesima.
3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori
possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta
nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al
nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di
cui alla tabella 2".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma
2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo
familiare del richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete
la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro
soggetto, che e' considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima,
sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate
assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a
persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata
accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si
applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e'
adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito
presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della
prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
Articolo 4
Modificazioni all'Articolo 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita
dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica
dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il
periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione,
qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata
ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o
alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai
comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una
procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce
altresi' la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e
rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il
tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"4. I comuni, i centri di assistenza fiscale,
l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli
elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di
validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate
di cui al presente decreto".
5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso.
6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la
compilazione".
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'I.N.P.S. utilizza
le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni
collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della
dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori
interessati".
Articolo 5
Disposizioni aggiuntive al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema Informativo.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, e' inserito il
seguente:
"Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente.). 1. L'ente a cui e' stata presentata la
dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalita' indicate
nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale e'
stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui
al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica
equivalente ivi previsto.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione
sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la
dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale
l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede
all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute
nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni
di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o
quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei
dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica
equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".
Articolo 6
Modificazioni all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita
dalla seguente:
"Coordinamento istituzionale e monitoraggio".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, dopo le parole:
"A tal fine" sono aggiunte le seguenti:
"l'INPS".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato
consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori
della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei
Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti
erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica".
Articolo 7
Disposizioni Aggiuntive al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in Materia di Trattamento dei Dati Personali.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento
dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia
di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi
dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e'
effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli
enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4,
comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle
amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il
trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione
della dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in
formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del
caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai
centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre
operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni
dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di
assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del
presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive
per prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma
anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo
le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei
controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito".
Articolo 8
Modificazioni alla tabella 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole:
"comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a
concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e'
tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare
del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per
l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per
il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della
casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione
spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per
il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale
franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla
parte I della presente tabella".
Articolo 9
Modificazioni alla tabella 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole:
"in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori"
sono sostituite dalle seguenti:
"in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore".
Articolo 10
Disposizioni transitorie e finali.
1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate
secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che
disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco,
Ministro delle finanze Salvi,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Turco,
Ministro per la solidarieta' sociale Bianco,
Ministro dell'interno Veronesi,
Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note allegate
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