Note del Decreto Legislativo - 3 maggio 2000, n. 130
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate."
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118."
Testo tratto dal sito del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 1998, n. 90.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 1997, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 59, comma 53,
e' il seguente:
"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive.".
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 5 della Costituzione italiana e'
il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.".
- Il testo dell'articolo 76 della Costituzione italiana e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione italiana e'
il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione italiana e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione.".
- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione italiana e' il seguente:
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
province, ai comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.".
- Il testo dell'articolo 128 della Costituzione italiana e' il seguente:
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.".
- Il testo dell'articolo 59, comma 51, della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu'
decreti legislativi per la definizione, con effetto dal lo luglio 1998, di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di
modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) terminazione, anche mediante procedura informatica
predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica
del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e
patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati
a suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari elementi reddituali e
patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31
dicembre 1996, n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la
composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire
preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica
alla quale e' subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonche' di altri dati
e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che
erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza
fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche
tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo
del Ministero delle finanze, una certificazione, con validita' temporalmente limitata,
attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di
provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla
veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi
controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale
della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati
sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini
bancarie e presso gli intermediari finanziari.".
- Il testo dell'articolo 59, comma 52, della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilita'
di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione
della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente
disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica
per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli
effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al
Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalita',
modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le
modifiche hanno effetto.".
- Per il testo dell'articolo 59, comma 53 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Il testo dell'articolo 8
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita'
dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si
applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della
integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della
pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della pensione e
assegno di invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e assimilate. In ogni
caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni
agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni
economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
Gli enti erogatori possono altresi' diferire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
Entro la medesima data l'INPS predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta'
sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di
regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche
competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente
calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di
condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 433 del codice civile e' il seguente:
"Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.".
- Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile e' il seguente:
"Art. 438 (Misura degli alimenti). - Gli alimenti
possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non e' in grado di
provvedere al proprio mantenimento.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della
situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori). -
1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna
prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come
calcolato ai sensi dall'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione
dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi' tenere conto, nella disciplina delle
prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica
successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono,
ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come
unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei
soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque
definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla
tabella 2.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per
le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo
familiare del richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete
la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro
soggetto, che e' considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima,
sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate
assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a
persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata
accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si
applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e'
adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito
presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della
prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono
alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per
l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque
finanziati.".
- Per il testo dell'articolo 59, comma 52 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni, recante "Norme sul diritto agli studi universitari" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291. Il testo dell'articolo 4 e' il
seguente:
"Art. 4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con
decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6,
sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle
condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure
di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla
presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche
vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e
dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli
interventi di cui al comma 2, dell'articolo 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della
spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima
dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto
e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in
vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di
emanazione del decreto stesso.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 3, comma 3, e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.".
- Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, e' il seguente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da
un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita'
sanitarie locali.".
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo
dell'articolo 3-septies e' il seguente:
"Art. 3-septies (Integrazione socio-sanitaria).
1. Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attivita' atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le
attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e
acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte
le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato
di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di
salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della
sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie
di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per
quanto compete alle unita' sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono
individuate le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al
comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza
per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della
componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per
infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e dai piani
nazionali e regionali, nonche' dai progettiobiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di
competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla
legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il
Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata
agli interventi e ai servizi socio-sanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e
dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le
modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base
distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli
strumenti e gli atti per garantire La gestione integrata dei processi assistenziali
socio-sanitari.".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore
si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta'
al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a
tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede INPS
competente per territorio. L'INPS, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e
ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per
raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente.
L'INPS fornisce altresi' la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore
medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure
informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed approvati dalla Presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi
necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita
dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
5. Soppresso.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata
e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A
tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'. L'INPS utilizza
le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni
collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della
dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori
interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota
delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale
della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante:
"Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo
dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il
seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che
siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.".
- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n. 15.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e
del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'articolo 4.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Coordinamento istituzionale e monitoraggio). - 1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo
stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione
della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le
amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attivita' di controllo
delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le
informazioni necessarie dirette ad accertare le modalita' applicative, l'estensione e le
caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto
al Parlamento.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato
consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori
della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei
Ministeri interessati, dell'INPS, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione
tecnica per la spesa pubblica.".
Note all'art. 7:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8
gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 15 e' il
seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 6.
Note all'art. 8:
- Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della
situazione reddituale) - Parte I. - La situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo definito dall'articolo 2 si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di
lavoro o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari
dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda
in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per
un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare
gli estremi del contratto di locazione registrato.".
- Il testo della tabella 1, parte II, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e'
il seguente:
"Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a
persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente
dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il
debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa
di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante
in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone
di locazione di cui alla parte I della presente tabella.".
- Il testo della tabella 1, parte II, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e'
il seguente:
b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata
indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate
negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione
dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto,
le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia
non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I
della presente tabella.".
- Il testo della tabella 2, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".