Circolare Inps - 28 dicembre 2000, n. 221 - Prestazioni agli invalidi civili. Conferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei relativi trattamenti economici.

"Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239 individua le risorse da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si forniscono le prime indicazioni operative".

Testo tratto dal sito dell' Inps

1 - Conferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" prevede, in particolare, all’articolo 30, comma 2, il conferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239 individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l’esercizio della predetta funzione.

In particolare il comma 1 dell’articolo 2 del DPCM stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le ASL, nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze economiche a favore di minorati civili, trasmettono d’ufficio, alla Regione territorialmente competente o agli Enti della stessa indicati, copia dell’istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

Il comma 3 stabilisce che resta attribuita all’apposito fondo costituito presso l’INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti in attuazione dell’articolo 130, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il comma 4 stabilisce che, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all’INPS negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998.

2 - Gestione della fase transitoria

L’articolo 7 del DPCM in esame stabilisce al comma 1, che, su richiesta delle Regioni, il Ministero dell’Interno presti attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili del settore delle Prefetture, già competente alla trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che l’oggetto, i contenuti e la durata dell’attività di collaborazione tra Il Ministero dell’interno e le Regioni, sono stabiliti mediante accordi definiti, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DPCM, in sede di Conferenza Stato – Regioni.

In data 6 dicembre 2000 è stato espresso parere favorevole, in sede di Conferenza Unificata e di Conferenza Stato-Regioni, sullo schema di accordo tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, i cui contenuti sono riportati nella circolare n. 16 del 7 dicembre 2000 diramata dal Ministero dell’Interno (allegato 1).

Nella stessa data del 6 dicembre la Conferenza unificata ha approvato lo schema di accordo tra le Regioni e l’INPS, riportato in allegato 2.

3 - Attività delle Sedi INPS

Per garantire la continuità del servizio, in applicazione di quanto previsto nell’accordo, le Sedi continueranno, anche dal 1° gennaio 2001, a svolgere la propria attività con le modalità sin qui utilizzate.

Le prestazioni relative ai provvedimenti già deliberati dalle Prefetture saranno liquidate e poste in pagamento con le consuete modalità.

Per i provvedimenti deliberati a far tempo dal 1° gennaio 2001, con successive comunicazioni saranno fornite istruzioni.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2000 è stata stabilita la proroga al 30 giugno 2001 della collaborazione in atto con le Prefetture.

4 - Emendamento al disegno di legge finanziaria per l’anno 2001

E’ stato approvato un emendamento all’articolo 80 del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) a norma del quale le Regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo n, 112 del 1998, venga esercitata dall’INPS a seguito della stipula di specifici accordi con le Regioni medesime.

5 - Variazioni alle procedure di liquidazione

Con successive comunicazioni saranno fornite informazioni relative alle modifiche in corso alle procedure di liquidazione in particolare per quanto riguarda le diverse modalità di invio dei dati, richieste dalle Regioni.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


Allegato 1
Attuazione Articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali. In materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Articolo 7 del DPCM 26 maggio 2000.

Allegato 2
Schema di accordo quadro tra le regioni e l'inps



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