Allegato 1
Attuazione Articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali. In materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Articolo 7 del DPCM 26 maggio 2000.

A seguito di precedenti circolari, concernenti l’oggetto, si fa presente quanto segue.

Come noto, con DPCM in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 239 del 12 ottobre u.s., è stata data attuazione all’art.130, secondo comma, del D.LGS. 31 marzo 1998, N. 112, in materia di trasferimento delle funzioni di concessione di provvidenze economiche in favore dei minorati civili alle regioni a statuto ordinario.

L’esercizio di detta funzione è fissato al 1° gennaio p.v., mentre resta attribuita all’apposito Fondo istituito presso l’INPS la funzione di erogazione dei trattamenti stessi.

Per assicurare la continuità e funzionalità del servizio, il DPCM prevede espressamente forme di supporto e di collaborazione a livello centrale e periferico, su richiesta delle regioni (Art.7).

L’oggetto, i contenuti e la durata di tale attività di collaborazione devono stabilirsi mediante appositi accordi definiti in sede di conferenza Stato - Regioni.

In data 6 dicembre u.s. è stato espresso parere favorevole in sede di conferenza unificata e di conferenza Stato – Regioni, sullo schema di accordo quadro tra il Ministero dell’Interno e le Regioni per l’individuazione delle modalità procedimentali di trasferimento delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Nel fare riserva di trasmettere tempestivamente il testo del citato accordo, si ritiene opportuno sin d’ora rappresentare alle SS.LL. i relativi contenuti.

L’accordo quadro, nel confermare espressamente l’impegno per l’Amministrazione a prestare attività di supporto per lo svolgimento dei compiti conferiti e di consulenza per assicurare la continuità e la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo, prevede la stipula di ulteriori accordi tra Prefetture e Regioni al fine della puntuale individuazione di forme collaborative intese a regolamentare la graduale operatività delle funzioni trasferite nonché garantire alle Regioni i necessari apporti operativi comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001.

Quanto sopra, ferma restando la titolarità della funzione in capo ai nuovi Enti concessori a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per le anzidette finalità Prefetture e Regioni pianificheranno i tempi occorrenti per la definizione dei procedimenti.

A tale scopo, codeste Prefetture dovranno provvedere a quantificare le diverse tipologie dei procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre p.v.. In tal senso è già stata evidenziata la necessità di acquisire detti dati con circolare telegrafica N. 15 del 6 dicembre u.s. (distintamente per procedimenti perfezionati ma privi del decreto concessorio, procedimenti ancora in istruttoria, istanze per le quali non è stata avviata l’istruttoria, sentenze da eseguire).

Ciò posto, pertanto, sarà cura della competente Prefettura porre in essere gli adempimenti relativi alla trasmissione all’INPS, secondo le modalità e le procedure in atto di eventuali provvedimenti già adottati alla predetta data del 31 dicembre 2000 e non ancora inviati all’Ente erogatore ai fini del corretto pagamento delle provvidenze di che trattasi.

Laddove si riscontri la presenza di un elevato numero di procedimenti non ancora definiti al 31 dicembre 2000, le intese da sottoscrivere a livello locale dovranno individuare forme organizzative e sinergiche finalizzate alla definizione di tali procedimenti.

Negli accordi locali dovranno essere inoltre individuate le necessarie metodologie onde garantire l’adeguata istruzione al personale dei nuovi Enti concessori nonché idonee forme di collaborazione nell’ambito delle risorse umane e strumentali reciprocamente conferite al servizio.

Per quanto concerne il trasferimento degli archivi da predisporsi con criteri e modalità uniformi in ambito regionale e da concordarsi in sede locale, occorre distinguere tra gli archivi "correnti" e quelli "storici".

Per i primi il trasferimento dovrà avvenire non oltre la data del 30 giugno 2001, previa individuazione da parte delle Regioni delle sedi destinate all’attività di che trattasi.

Per gli archivi "storici", in linea generale, il trasferimento potrà essere effettuato a decorrere dalla predetta data, fatte salve diverse intese in ambito locale.

A decorrere dal 1° gennaio p.v. e per un periodo non superiore a sei mesi, potranno inoltre essere utilizzate le strutture delle Prefetture già precedentemente adibite allo svolgimento del servizio, al fine di garantire l’iniziale funzionalità di gestione dei nuovi Enti concessori.

Si fa presente infine che nella stessa conferenza unificata del 6 dicembre è stato approvato schema di accordo quadro tra le Regioni e l’INPS.

In base a tale accordo il predetto Ente, in particolare, assicura nella fase transitoria, la continuità delle modalità di collaborazione già in essere con il Ministero dell’Interno.

E’ peraltro fatta salva, anche in tal caso, la possibilità di stipulare in sede locale, ulteriori più puntuali e specifici accordi.

Si richiama nuovamente all’attenzione delle SS.LL. la delicatezza della fase transitoria nonché la particolare rilevanza delle ulteriori intese da definirsi in sede locale nell’ambito dell’accordo quadro tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, oggetto della presente direttiva.

Si confida nel consueto fattivo impegno delle SS.LL. e si ringrazia per l’attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
(DEL MESE)



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