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Attuazione Articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali. In materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Articolo 7 del DPCM 26 maggio 2000.
A seguito di precedenti circolari, concernenti l’oggetto, si fa presente
quanto segue.
Come noto, con DPCM in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 12 ottobre u.s., è stata data attuazione
all’art.130, secondo comma, del D.LGS. 31 marzo 1998, N. 112, in materia
di trasferimento delle funzioni di concessione di provvidenze economiche
in favore dei minorati civili alle regioni a statuto ordinario.
L’esercizio di detta funzione è fissato al 1° gennaio p.v.,
mentre resta attribuita all’apposito Fondo istituito presso l’INPS
la funzione di erogazione dei trattamenti stessi.
Per assicurare la continuità e funzionalità del servizio,
il DPCM prevede espressamente forme di supporto e di collaborazione
a livello centrale e periferico, su richiesta delle regioni (Art.7).
L’oggetto, i contenuti e la durata di tale attività di collaborazione
devono stabilirsi mediante appositi accordi definiti in sede di conferenza
Stato - Regioni.
In data 6 dicembre u.s. è stato espresso parere favorevole
in sede di conferenza unificata e di conferenza Stato – Regioni, sullo
schema di accordo quadro tra il Ministero dell’Interno e le Regioni
per l’individuazione delle modalità procedimentali di trasferimento
delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli
invalidi civili.
Nel fare riserva di trasmettere tempestivamente il testo del citato
accordo, si ritiene opportuno sin d’ora rappresentare alle SS.LL.
i relativi contenuti.
L’accordo quadro, nel confermare espressamente l’impegno per l’Amministrazione
a prestare attività di supporto per lo svolgimento dei compiti
conferiti e di consulenza per assicurare la continuità e la
funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo, prevede
la stipula di ulteriori accordi tra Prefetture e Regioni al fine della
puntuale individuazione di forme collaborative intese a regolamentare
la graduale operatività delle funzioni trasferite nonché
garantire alle Regioni i necessari apporti operativi comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2001.
Quanto sopra, ferma restando la titolarità della funzione
in capo ai nuovi Enti concessori a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per le anzidette finalità Prefetture e Regioni pianificheranno
i tempi occorrenti per la definizione dei procedimenti.
A tale scopo, codeste Prefetture dovranno provvedere a quantificare
le diverse tipologie dei procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre
p.v.. In tal senso è già stata evidenziata la necessità
di acquisire detti dati con circolare telegrafica N. 15 del 6 dicembre
u.s. (distintamente per procedimenti perfezionati ma privi del decreto
concessorio, procedimenti ancora in istruttoria, istanze per le quali
non è stata avviata l’istruttoria, sentenze da eseguire).
Ciò posto, pertanto, sarà cura della competente Prefettura
porre in essere gli adempimenti relativi alla trasmissione all’INPS,
secondo le modalità e le procedure in atto di eventuali provvedimenti
già adottati alla predetta data del 31 dicembre 2000 e non
ancora inviati all’Ente erogatore ai fini del corretto pagamento delle
provvidenze di che trattasi.
Laddove si riscontri la presenza di un elevato numero di procedimenti
non ancora definiti al 31 dicembre 2000, le intese da sottoscrivere
a livello locale dovranno individuare forme organizzative e sinergiche
finalizzate alla definizione di tali procedimenti.
Negli accordi locali dovranno essere inoltre individuate le necessarie
metodologie onde garantire l’adeguata istruzione al personale dei
nuovi Enti concessori nonché idonee forme di collaborazione
nell’ambito delle risorse umane e strumentali reciprocamente conferite
al servizio.
Per quanto concerne il trasferimento degli archivi da predisporsi
con criteri e modalità uniformi in ambito regionale e da concordarsi
in sede locale, occorre distinguere tra gli archivi "correnti"
e quelli "storici".
Per i primi il trasferimento dovrà avvenire non oltre la
data del 30 giugno 2001, previa individuazione da parte delle Regioni
delle sedi destinate all’attività di che trattasi.
Per gli archivi "storici", in linea generale, il trasferimento
potrà essere effettuato a decorrere dalla predetta data, fatte
salve diverse intese in ambito locale.
A decorrere dal 1° gennaio p.v. e per un periodo non superiore a
sei mesi, potranno inoltre essere utilizzate le strutture delle Prefetture
già precedentemente adibite allo svolgimento del servizio,
al fine di garantire l’iniziale funzionalità di gestione dei
nuovi Enti concessori.
Si fa presente infine che nella stessa conferenza unificata del
6 dicembre è stato approvato schema di accordo quadro tra le
Regioni e l’INPS.
In base a tale accordo il predetto Ente, in particolare, assicura
nella fase transitoria, la continuità delle modalità
di collaborazione già in essere con il Ministero dell’Interno.
E’ peraltro fatta salva, anche in tal caso, la possibilità
di stipulare in sede locale, ulteriori più puntuali e specifici
accordi.
Si richiama nuovamente all’attenzione delle SS.LL. la delicatezza
della fase transitoria nonché la particolare rilevanza delle
ulteriori intese da definirsi in sede locale nell’ambito dell’accordo
quadro tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, oggetto della presente
direttiva.
Si confida nel consueto fattivo impegno delle SS.LL. e si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
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