LA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO – TRASFERIMENTI
Il genitore od il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede (L. 104/92 art. 33 comma 5).
Riferimenti legislativi: