In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della legge n. 104 a carico dell'INPS (C INPS 211/96 p.1).
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.
Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.