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I PARENTI DI PERSONE HANDICAPPATE IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ

Colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente e non ricoverata a tempo pieno ha diritto a tre giorni al mese di permesso fruibili anche in maniera continuativa (L. 104/92 art. 33 comma 3 e C INPS 80/95 p. 1).

Tale diritto è riconosciuto anche ai familiari conviventi che assistono persone handicappate in condizione di gravità che a loro volta sono lavoratori ed usufruiscono, per se stessi, dei permessi a condizione che (C.INPS 37/99 p. 1 let. A):

I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai familiari occupati, non sono pertanto da intendersi soggetti disponibili a prestare assistenza. Per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università, ma anche l'effettuazione di esami (Circolare INPS 37/99 p. 1 let. A).

Per fruire dei suddetti permessi occorre presentare apposita domanda, all'Azienda o all'Amministrazione, allegando:

 

Riferimenti legislativi:


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