I PARENTI DI PERSONE HANDICAPPATE IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ
Colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente e non ricoverata a tempo pieno ha diritto a tre giorni al mese di permesso fruibili anche in maniera continuativa (L. 104/92 art. 33 comma 3 e C INPS 80/95 p. 1).
Tale diritto è riconosciuto anche ai familiari conviventi che assistono persone handicappate in condizione di gravità che a loro volta sono lavoratori ed usufruiscono, per se stessi, dei permessi a condizione che (C.INPS 37/99 p. 1 let. A):
- il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità deve essere valutata dal medico di sede anche in relazione alla gravità dell'handicap)
- nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai familiari occupati, non sono pertanto da intendersi soggetti disponibili a prestare assistenza. Per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università, ma anche l'effettuazione di esami (Circolare INPS 37/99 p. 1 let. A).
Per fruire dei suddetti permessi occorre presentare apposita domanda, all'Azienda o all'Amministrazione, allegando:
- certificato rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista di cui all'art. 4, comma 1, della L.104/92
- certificazione attestante che la persona handicappata non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati (atto di notorietà, autocertificazione, dichiarazione di organi della A.S.L. che assistono il minore)
- certificato di stato di famiglia e di residenza.
Riferimenti legislativi: