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IL LAVORATORE MAGGIORENNE HANDICAPPATO IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

I lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto a due ore di permesso retribuito, oppure, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa. Tale permesso è frazionabile in mezze giornate, ma non può essere frazionato ad ore (L. 104/92 art. 33 comma 6e C INPS 211/96 p. 4).

Il lavoratore ha altresì diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso (L. 104/92 art. 33 comma 6).

La scelta del tipo di permesso da fruire, se orario o giornaliero, non è determinata una volta per tutte oppure per ogni anno; è possibile, da parte del lavoratore handicappato, scegliere un tipo diverso di permesso (chi usufruisce delle due ore può scegliere in un momento successivo di usufruire dei giorni, e viceversa) nel corso dell'anno, purché la modifica riguardi un intero mese di calendario ed un mese diverso da quello in corso. In altri termini, una volta scelto il tipo di permessi e iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non può chiederne la variazione per quello stesso mese, ma per altri successivi (C INPS 37/99 p. 1 let. B).

E' necessario inoltrare apposita richiesta all'Azienda o all'Amministrazione da cui si dipende, allegando un certificato rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista di cui all'art.4, comma 1, della L.104/92.

I permessi sono retribuiti dall'Inps con anticipo da parte dell'azienda e vanno richiesti all'Inps ed in copia al datore di lavoro.

 

Riferimenti legislativi:

 


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