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I GENITORI DI PERSONE HANDICAPPATE IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ

In particolare i genitori, anche adottivi o affidatari, di minori con handicap in situazione di gravità hanno diritto:

In presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore (ParCS 370/96). Per motivi "obiettivamente rilevanti" si intendono situazioni che possano essere ricondotte alle seguenti tipologie (C INPS 37/99 p. 2 let. A):

In presenza di un genitore lavoratore dipendente e l'altro lavoratore non dipendente (ad esempio, lavoratore autonomo) i permessi spettano al lavoratore dipendente in quanto l'altro genitore risulta impossibilitato ad usufruirne, essendo evidentemente impegnato nell'espletamento della sua attività lavorativa (ParCS 370/96).

Specifiche disposizioni prevedono che (C INPS 37/99 p2 let. B):

La fruizione dei permessi mensili è riconosciuta anche ai genitori dell'handicappato che abbia superato la minore età purché sia convivente e non ricoverato a tempo pieno presso un istituto, la condizioni di convivenza non è richiesta se il figlio è minorenne (C INPS 80/95 p. 1).

La cumulabilità prevista al c.4, art.33, L.104/92 dei permessi di cui ai c.2 e 3 stessa legge con quelli ex L.1204/71 può esplicarsi solo ai sensi del c.2, art. 7, L. 1204, cioè in occasione di malattia del bambino entro i tre anni (C INPS 80/95 p. 2).

Va comunque precisato che in presenza di più figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre e il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione (non retribuita ex L. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce (C INPS 211/96 p. 2).

Per fruire dei suddetti permessi è necessario produrre apposita domanda, all'Azienda o all'Amministrazione pubblica, allegando (L. 104/92 art. 33 commi 1 e 2):

 

Riferimenti legislativi:


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