I GENITORI DI PERSONE HANDICAPPATE IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ
In particolare i genitori, anche adottivi o affidatari, di minori con handicap in situazione di gravità hanno diritto:
- al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa (sei mesi per situazioni di normalità: L.1204/71), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati (L.104/92 art. 33 comma 1)
- in alternativa all'aspettativa facoltativa possono richiedere al datore di lavoro due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino (L.104/92 art. 33 comma 2)
- la madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai permessi (C INPS 211/96 p. 3)
- successivamente al compimento del terzo anno di età i genitori lavoratori di minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa (L.104/92 art. 33 comma 3). Tale permesso è frazionabile in mezze giornate, ma non può essere frazionato ad ore (C INPS 211/96 p. 4).
In presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore (ParCS 370/96).
Per motivi "obiettivamente rilevanti" si intendono situazioni che possano essere ricondotte alle seguenti tipologie (C INPS 37/99 p. 2 let. A):
- grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata (da valutare a cura del medico di sede anche in relazione alla natura dell'handicap del figlio)
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni
- necessità di un'assistenza al figlio anche in ore notturne ed anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura del medico di sede anche in relazione alla natura dell'handicap).
In presenza di un genitore lavoratore dipendente e l'altro lavoratore non dipendente (ad esempio, lavoratore autonomo) i permessi spettano al lavoratore dipendente in quanto l'altro genitore risulta impossibilitato ad usufruirne, essendo evidentemente impegnato nell'espletamento della sua attività lavorativa (ParCS 370/96).
Specifiche disposizioni prevedono che (C INPS 37/99 p2 let. B):
- se il lavoratore autonomo è il padre, la madre, lavoratrice dipendente, ha diritto ad usufruire, fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, del prolungamento del periodo di astensione lavorativa oppure, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero; successivamente al compimento del terzo anno di vita del figlio la lavoratrice madre può usufruire dei tre giorni mensili di permesso
- se il lavoratore autonomo è la madre, il padre, lavoratore dipendente, ha diritto soltanto ad usufruire dei tre giorni di permesso mensili successivamente al compimento dei terzo anno di vita del figlio.
La fruizione dei permessi mensili è riconosciuta anche ai genitori dell'handicappato che abbia superato la minore età purché sia convivente e non ricoverato a tempo pieno presso un istituto, la condizioni di convivenza non è richiesta se il figlio è minorenne (C INPS 80/95 p. 1).
La cumulabilità prevista al c.4, art.33, L.104/92 dei permessi di cui ai c.2 e 3 stessa legge con quelli ex L.1204/71 può esplicarsi solo ai sensi del c.2, art. 7, L. 1204, cioè in occasione di malattia del bambino entro i tre anni (C INPS 80/95 p. 2).
Va comunque precisato che in presenza di più figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre e il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione (non retribuita ex L. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce (C INPS 211/96 p. 2).
Per fruire dei suddetti permessi è necessario produrre apposita domanda, all'Azienda o all'Amministrazione pubblica, allegando (L. 104/92 art. 33 commi 1 e 2):
- certificato rilasciato dalla A.S.L. o dal medico specialista di cui all'art.4, comma 1, della L.104/92
- certificazione attestante che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (atto di notorietà, autocertificazione, dichiarazione di organi della A.S.L. che assistono il minore).
Riferimenti legislativi:
- Legge 1204/71
- Legge 104/92
- Circolare INPS 211/96
- Parere Consiglio di Stato 370/96
- Circolare INPS 37/99