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IL CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE

Nei confronti dei mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse alla infermitā invalidante riconosciuta, č previsto un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico dell'A.S.L. (DLgs 509/88 art. 10).

 

Riferimenti legislativi:

 


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