Senato - Disegno di legge 2265 (testo presentato)




ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é finalizzato alla riforma dei conservatori di musica, nonché al riordino degli studi musicali non universitari e la sua formulazione si é avvalsa della collaborazione dei maestri Di Meo e Schiavo che ne hanno arricchito il contenuto con il portato di esperienze dirette nel settore.
Per la parte riguardante gli studi non universitari essa dispone in modo da disciplinare la materia fino alla attuazione della riforma della scuola, che si ritiene parzialmente anticipabile, in materia di istruzione musicale, con gli interventi normativi di cui agli articoli 2 e 3.
L'articolo 2 trasforma in permanenti gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale che si svolgono presso le scuole medie.
L'articolo 3 dispone l'istituzione della scuola secondaria di II grado ad indirizzo musicale che si conclude con un esame di maturità e che rilascia un diploma con il quale é possibile accedere sia agli Istituti superiori di musica (ISM) di cui all'articolo 4, sia alle università.
I corsi relativi alla suddetta scuola possono essere attivati anche attraverso la creazione di apposite sezioni presso i licei artistici.
La disciplina riguardante la riforma dei conservatori di musica é prevista dagli articoli 4 e successivi.
L'articolo 4 prevede l'istituzione degli Istituti superiori di musica, ad ordinamento universitario speciale, i quali rilasciano un diploma di laurea al termine di corsi di durata quadriennale. É previsto un Consiglio nazionale della musica (articolo 5) con compiti di alta consulenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'ordinamento didattico (articolo 6) segue, per quanto applicabile, la normativa universitaria e prevede quattro indirizzi di studio: concertistico, teorico, didattico e storico-musicologico. Sono previsti inoltre, corsi di specializzazione per la formazione dei docenti di discipline musicali delle scuole di ogni ordine e grado. Agli ISM si accede attraverso un apposito esame di ammissione, riferito alle materie centrali di indirizzo, che é possibile sostenere solo se si é in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Tale disciplina é immediatamente attuabile, potendo eventualmente contare anche su quella fascia di utenza attualmente impegnata in studi presso strutture private, alla quale si potrebbe, in questo modo, non rendere inutili lunghi anni di studio presso le strutture stesse, atteso che presso gli ISM, a differenza che nell'attuale ordinamento, gli esami possono essere sostenuti anche in regime transitorio, solo da studenti iscritti e frequentanti.
L'articolo 7 prevede gli organi di governo, analoghi a quelli previsti per le università.
L'articolo 8 risolve lo spinoso problema del personale docente, prevedendo, in prima applicazione della presente legge, la attribuzione della funzione docente al personale attualmente in servizio di ruolo presso i conservatori di musica, anche durante la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento; consentendo ad esso l'accesso di diritto alle future formule concorsuali; attribuendo ad esso lo stato giuridico di cui attualmente gode; prevedendo per esso una specifica area contrattuale.
Il personale attualmente in servizio presso i conservatori di musica viene tutelato, in ordine al mantenimento della funzione docente, anche attraverso la previsione di una pianta organica corrispondente, per gli ISM, almeno a quella attualmente prevista per i conservatori di musica.
Non sembra prevedibile alcuna situazione di sovrannumerarietà, in quanto detto personale verrà utilizzato sia per la docenza nei nuovi corsi, sia per la docenza nei corsi relativi alla fase di transizione (articolo 10), che durerà nove anni.
Gli studenti iscritti presso i conservatori di musica possono terminare i loro studi secondo il vecchio ordinamento. I relativi corsi si svolgono presso gli ISM, che rilasciano anche i relativi diplomi. Inoltre i suddetti studenti potranno, solo se in possesso del compimento inferiore relativo alla vecchia disciplina, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado, optare per il passaggio ai corsi previsti dalla nuova disciplina e terminare i loro studi coll'esame di laurea (articolo 10). Gli ISM possono essere ubicati presso le strutture che attualmente ospitano i conservatori di musica (articolo 11).
All'uopo, potrà essere applicabile la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
L'articolo 9 disciplina le istituzioni musicali non statali, applicando a dette istituzioni le disposizioni della presente legge, ma mantenendole finanziariamente dipendenti dalle rispettive amministrazioni, anche in ordine alle spese relative al personale.
Si fida, pertanto, in una larga condivisione del testo proposto ed in una rapida sua approvazione.

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