DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge é finalizzata alla riforma dei conservatori
di musica, nonché al riordino degli studi musicali non universitari.
2. Fino alla attuazione della riforma della scuola gli studi non
universitari si articolano nelle fasce di studio previste negli articoli 2 e
3.
| | Art. 2.
(Scuole medie ad indirizzo musicale)
1. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso
le scuole medie statali sono trasformati in permanenti a partire dall'anno
scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge ed il
personale addetto é collocato negli organici del Ministero della
pubblica istruzione a tutti gli effetti.
2. É istituita un'apposita classe di concorso dei docenti di
materie musicali presso tali corsi ai fini e per gli effetti del decreto
legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 1991, n. 244.
3. Ove non sia stata rispettata la frequenza triennale prevista dal comma
2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge é bandito il
concorso per l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli, formate ai
sensi del precitato articolo 4.
| | Art. 3.
(Scuola secondaria di II grado
ad indirizzo musicale)
1. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli
indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti corsi
di durata quinquennale ad indirizzo musicale secondo criteri finalizzati,
per la didattica, le modalità d'insegnamento ed i programmi, alla
preparazione specialistica nelle materie musicali, di canto, anche corale e
nell'uso dei vari strumenti. Detti corsi potranno essere istituiti anche
presso i licei artistici, attraverso la creazione di apposite sezioni.
2. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore a
indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione
secondaria superiore e materie di indirizzo nei settori della storia, della
teoria musicale, nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi
strumenti musicali e del canto, anche corale.
3. L'insegnamento delle materie stesse puó svolgersi anche con
modalità organizzative flessibili, al fine di una piú
accentuata individuazione dell'insegnamento stesso.
4. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo
musicale, strumentale o di canto anche corale, il cui diploma dà
accesso agli istituti superiori di musica o all'università, secondo
le rispettive modalità di accesso.
5. É garantita la possibilità di passaggio dalle classi
intermedie dell'indirizzo musicale ad altro indirizzo di istruzione
secondaria superiore e viceversa, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti.
6. Per il reclutamento dei docenti di materie di indirizzo musicale
sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso.
| | Art. 4.
(Istituti superiori di musica)
1. Sono istituiti gli Istituti superiori di musica (ISM), con corsi di
durata quadriennale, configurati quali istituti d'istruzione superiore ad
ordinamento universitario speciale, in modo da assicurare, di regola, la
presenza di almeno un ISM in ciascuna regione.
2. Le competenze relative ai suddetti ISM sono attribuite al Ministero
dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica.
3. Gli ISM realizzano lo sviluppo della cultura musicale, nonché
una elevata preparazione professionale nel campo musicale, con particolare
riguardo a quella strumentistico-orchestrale e di canto, anche corale.
4. Gli ISM sono dotati di personalità giuridica e di autonomia
statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile.
Essi sono sede primaria della ricerca e della produzione musicale,
promuovono l'esercizio e lo sviluppo della musica, sono finalizzati alla
formazione necessaria per la libera professione e sono sede esclusiva per la
formazione dei docenti di discipline musicali nelle scuole di ogni ordine e
grado.
5. I diplomi di laurea rilasciati dagli ISM sono riconosciuti ai sensi
della legge 13 marzo 1958, n. 262, e successive modificazioni. Essi hanno
valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e
dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
6. Ciascun ISM adotta un proprio statuto e un proprio regolamento; lo
statuto é approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale
della musica di cui all'articolo 5. Lo statuto prevede anche la carta dei
diritti e dei doveri degli studenti.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente leg ge, su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio nazionale della musica e previo parere favorevole delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per
l'istituzione di almeno un ISM in ogni regione e per il trasferimento delle
strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica istruzione al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, é definita la pianta organica del
personale docente, tecnico e amministrativo. Detta pianta organica
dovrà essere corrispondente almeno a quella attualmente prevista per
i conservatori di musica.
| | Art. 5.
(Consiglio nazionale della musica)
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale della
musica (CNM), organo di alta consulenza del Ministro, di durata
quadriennale, mediante il quale la comunità dei docenti concorre alla
definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della
preparazione professionale nel campo della musica.
2. Il CNM assolve altresí funzioni consultive in ordine al
reclutamento e allo stato giuridico del personale.
3. In sede di prima applicazione il CNM é composto da venti
rappresentanti, eletti dal personale direttivo e docente in servizio presso
i conservatori di musica.
4. L'elettorato passivo é riservato al personale di ruolo.
5. In sede di prima applicazione della presente legge oltre al personale
eletto ai sensi del comma 4, fanno parte del CNM un rappresentante nominato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama
cosí nominati:
a)
uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b)
uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c)
uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dello
spettacolo.
6. Fa parte del CNM una rappresentanza degli studenti di non meno di tre
membri, eletti negli ISM.
7. Le elezioni ed il funzionamento del CNM sono definiti con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
8. La composizione definitiva del CNM é determinata con decreto
del Ministro della università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
| | Art. 6.
(Ordinamento didattico)
1. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea é definito secondo
le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto
applicabili, restando attribuite al CNM le funzioni esercitate dal CUN ai
sensi delle predette disposizioni.
2. Agli ISM si é ammessi dopo aver superato un apposito esame,
riferito alle materie centrali di indirizzo di studio scelto. L'ammissione a
detto esame é subordinata al possesso di diploma di scuola secondaria
di II grado.
3. Possono sostenere gli esami all'interno degli ISM soltanto gli
studenti iscritti e frequentanti.
4. Gli statuti degli ISM determinano i corsi di laurea e di
specializzazione, defini scono i criteri per l'attivazione dei corsi di
perfezionamento e dei servizi didattici integrativi.
5. Nella determinazione dei corsi di laurea, gli statuti di cui al comma
4 dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:
a)
indirizzo concertistico, ricomprendenti le aree, sia strumentali che
corali, cameristica, solistica, sinfonica, teatrale. anche finalizzato alla
formazione dei direttori d'orchestra e dei maestri del coro;
b)
indirizzo teorico, ricomprendente l'area analitico-compositiva;
c)
indirizzo didattico, ricomprendente le aree didattico-pedagogica e
didattico-strumentale;
d)
indirizzo storico-musicologico, ricomprendente l'area musicologica, la
ricerca, la critica musicale, le tecniche per la registrazione sonora,
audiovisiva e il restauro conservativo dei supporti utilizzati per
l'incisione sonora.
6. Gli statuti dovranno, inoltre, prevedere l'istituzione di dipartimenti
corrispondenti agli indirizzi di cui al comma 5. Ad ogni dipartimento
dovrà essere preposto un coordinatore.
7. Sono attivate presso gli ISM apposite scuole di specializzazione,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in quanto applicabili, nonché gestiti i corsi di formazione.
8. Dal momento di entrata in vigore della presente legge, le scuole di
specializzazione di cui al comma 7 riguardanti la formazione dei docenti di
discipline musicali nelle scuola di ogni ordine e grado verranno attivate
esclusivamente presso gli ISM.
9. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle
attività culturali e formative promosse nell'ambito delle
finalità istituzionali, gli ISM possono avvalersi, secondo
modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di
soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione
di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni. I contributi in
danaro a favore degli ISM possono essere dedotti dal reddito complessivo ai
fini della determinazione del reddito di impresa.
| | Art. 7.
(Organi di governo)
1. A ciascun ISM é preposto un direttore, di natura elettiva. Esso
é affiancato da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le
facoltà universitarie.
2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli
organi di governo degli ISM sono disciplinati dalla normativa vigente per le
università.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla entrata
in carica dei direttori di cui al comma 1, i posti di direttore nei
conservatori di musica sono coperti mediante incarico.
| | Art. 8.
(Personale docente e non docente)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la funzione
docente é attribuita ai docenti attualmente in servizio di ruolo
presso i conservatori di musica. Sono riconosciuti ruolo e funzione docente
agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso i suddetti
conservatori.
2. Per il reclutamento del nuovo personale verranno definite, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, specifiche formule concorsuali per soli titoli, cui
potrà accedere, di diritto, anche il personale di cui al comma 1.
3. Ai docenti di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti lo stato giuridico
dei docenti di ruolo presso i conservatori di musica, il trattamento
economico previsto per il personale di cui all'articolo 36, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una propria
e speci fica area contrattuale. I suddetti docenti sono sottoposti a
verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa
universitaria vigente, in quanto applicabile e soggetto ad aggiornamento
professionale secondo criteri da definirsi in sede di specifica
contrattazione.
4. Per la copertura di posti di personale tecnico e amministrativo,
nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei
conservatori e dei laboratori elettronici e di restauro conservativo, si
provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con il
personale in servizio presso i conservatori di musica.
| | Art. 9.
(Istituzioni musicali non statali)
1. Le istituzioni musicali non statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, sono ordinate secondo le disposizioni della presente legge.
Esse continuano ad essere finanziariamente dipendenti dalle rispettive
amministrazioni, anche in ordine alle spese relative al personale.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le istituzioni di cui al comma 1 dovranno documentare, ai fini del
mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento, di aver
provveduto alla trasformazione del proprio ordinamento secondo quanto
previsto dalla presente legge.
3. Con apposita legge verrà prevista la facoltà per le
suddette istituzioni, di chiedere la statizzazione. Detta statizzazione
dovrà avvenire senza oneri per lo Stato, anche in ordine alle spese
relative al personale, attraverso corrispondente riduzione nel trasferimento
di fondi alle amministrazioni interessate.
| | Art. 10.
(Norme transitorie)
1. Gli studenti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risulteranno es sere iscritti presso i conservatori di musica, potranno
terminare i loro studi, nell'osservanza degli attuali ordinamenti, entro il
termine massimo di nove anni dalla suddetta data. I relativi diplomi
verranno rilasciati dagli ISM, presso i quali verranno trasferiti i corsi
che attualmente si tengono presso i conservatori di musica.
2. Agli esami relativi ai suddetti corsi potranno essere ammessi solo gli
alunni iscritti e frequentanti di cui al comma 1.
3. Durante la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, la
funzione docente é riservata ai docenti in servizio di ruolo presso i
conservatori di musica. Detta funzione potrà essere compatibile con
quella prevista dall'articolo 8, comma 1.
4. Gli studenti iscritti e frequentanti i corsi di cui al comma 1
potranno, a domanda, dopo il superamento dell'esame relativo al compimento
inferiore ed in alternativa alla frequenza dei suddetti corsi, essere
iscritti agli ISM senza sostenere l'esame di ammissione di cui all'articolo
6, comma 2. Tale iscrizione é subordinata al possesso del diploma di
scuola secondaria di II grado e dovrà avvenire nel termine di cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nonché
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diplomi rilasciati
finora dai conservatori di musica, nonché quelli rilasciati dagli ISM
e relativi ai corsi di cui al comma 1, sono equiparati ai diplomi di laurea
rilasciati dagli stessi ISM.
| | Art. 11.
(Edilizia)
1. Gli ISM possono avvalersi delle strutture presso le quali sono ubicati
i conservatori di musica. All'uopo, potrà applicarsi la normativa
vigente in materia di edilizia universitaria.
| | Art. 12.
(Norme finanziarie)
1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, riguardanti i conservatori di musica, sono trasferiti
allo stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in relazione alle necessità del
nuovo ordinamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in
lire 40 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |