DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
(Delega al Governo)
1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione
nonché della legge 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative alle
Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica, all'Accademia di danza,
all'Accademia di arte drammatica, agli Istituti Superiori per le industrie
artistiche (ISIA), sono trasferiti al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una
apposita Direzione generale delle arti. Gli ISIA sono preventivamente
inglobati nelle Accademie di belle arti.
2. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o piú decreti legislativi,
per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia di arte drammatica, dei Conservatori di musica e degli
Istituti superiori per le industrie artistiche con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello
spettacolo, udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché il parere di
una apposita commissione composta da quindici membri e nominata dal
personale delle istituzioni interessate.
4. Il parere di cui al comma 3, richiesto almeno quattro mesi prima della
scadenza della delega, si intende favorevolmente acquisito qualora non sia
reso entro novanta giorni dalla richiesta.
5. Il Governo é delegato ad adottare, con le medesime
modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo al fine di
determinare le procedure e i tempi di attuazione della autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca, sviluppo e
produzione artistica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24
dicembre 1993, n. 537. Saranno altresí precisati e ridefiniti le
funzioni e i compiti dei seguenti organi, in continuità con gli
indirizzi fin qui seguiti ed in analogia con gli analoghi organismi
dell'Università:
a) direttore;
b) direttore amministrativo;
c) direttore di biblioteca;
d) consiglio di amministrazione;
e) collegio dei professori;
f) consiglio di istituto;
g) consiglio degli studenti;
h) consiglio di scuola o di corso;
i) consiglio nazionale dell'arte.
| | Art. 2.
(Studenti, aree disciplinari e titoli di studio)
1. Gli istituti di cui alla presente legge conservano la loro
denominazione storica, hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori
di livello universitario, ai sensi dell'ordinamento autonomo delle
università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. Essi sono dotati di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e
disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente
legislazione; sono, altresí, sedi primarie della ricerca artistica e
promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono inoltre stabilire,
in armonia con le norme comunitarie:
a)
i requisiti per l'ammissione degli studenti agli istituti di cui alla
presente legge, tenendo conto sia della congruità degli indirizzi e
dei corsi di studio frequentati, sia della possibilità di procedere a
prove attitudinali, con riferimento alle esigenze del territorio ed alle
stime occupazionali europee;
b)
le aree disciplinari, intese come insieme di materie fondamentali e
complementari, finalizzate ad obiettivi formativi affini, nonché i
livelli didattici minimi in materia di frequenza, di prove di valutazione e
di anni di corso da includere necessariamente nei curricula
dei corsi da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle
tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo
artistico ed artistico-professionale. I consigli accademici propongono
l'articolazione dei corsi di studio e, nella autonomia dei singoli istituti,
i piani di studio con i relativi insegnamenti, compresi quelli obbligatori e
propedeutici, fondamentali e complementari, i moduli didattici, la tipologia
delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di
tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionale, il
tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di valutazione degli studenti
e le relative commissioni;
c)
la completa estensione agli studenti delle norme vigenti per gli studenti
delle università in materia di diritto allo studio e di tasse;
d)
due livelli di diploma per i diversi indirizzi, ovvero il diploma
universitario, al termine di un triennio, e la laurea al termine di un corso
completo di studio, con la possibilità di istituzione di corsi di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
e)
periodi di addestramento e di esperienza professionale durante tutto il
periodo degli studi.
3. I diplomi universitari e i diplomi di laurea, rilasciati dagli
istituti di cui alla presente legge, rientrano fra i titoli tutelati dalla
legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio
della libera professione e sono equiparati alle lauree artistiche
riconosciute dalla Comunità europea.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, sono
individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno
titolo i diplomi di cui al comma 3.
| | Art. 3.
(Reclutamento)
1. Nel rispetto delle diverse tipologie che caratterizzano i singoli
istituti, i concorsi a cattedra relativi agli istituti di cui alla presente
legge hanno carattere nazionale. Il singolo istituto ha facoltà di
scelta dalla graduatoria dei docenti riconosciti idonei con forme
concorsuali analoghe a quelle universitarie.
2. Le supplenze sono attribuite dagli organi competenti dei singoli
istituti e sono regolate ai sensi della vigente normativa universitaria.
| | Art. 4.
(Elettività del direttore)
1. La carica di direttore degli istituti di cui alla presente legge
é elettiva con diritto di elettorato attivo e passivo riservato al
personale docente del singolo istituto. Al direttore, che conserva la
denominazione storica del suo titolo, competono le funzioni di cui agli
articoli 175, 176 e 196 del regolamento approvato con decreto legislativo
luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
2. Ai direttori incaricati dei conservatori di musica, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e concesso di restare in
carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, ferma restando l'adozione immediata della elettività
per le sedi vacanti.
| | Art. 5.
(Edilizia)
1. L'edilizia inerente agli istituti di cui alla presente legge é
regolata dalla legislazione vigente sulla edilizia universitaria.
| | Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo l devono prevedere il
trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti già
iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
destinati agli istituti di cui alla presente legge.
2. Per quanto di competenza dei singoli istituti, ai sensi della legge 24
dicembre 1993, n. 537, i fondi di cui al comma I del presente articolo sono
trasferiti agli istituti stessi.
| | Art. 7.
(Ammissione degli allievi)
1. Resta in vigore la normativa sulla ammissione degli allievi fino alla
istituzione delle scuole di cui all'articolo 8.
| | Art. 8.
(Scuole secondarie di primo e di secondo grado ad
indirizzo musicale)
1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole
medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Conseguentemente
é istituita una apposita classe di concorso dei docenti di materie
musicali presso tali corsi, ai fini e per gli effetti del decreto-legge 6
giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1991, n. 244. Presso le scuole medie possono altresí essere istituiti
corsi ad indirizzo coreutico.
2. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli
indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti
presso gli istituti d'arte ed i licei artistici e, ove il territorio ne sia
sprovvisto, presso gli istituti professionali ed i licei, appositi corsi ad
indirizzo musicale o coreutico secondo criteri che devono essere ispirati
per la didattica, le modalità di insegnamento ed i programmi, ai
corsi di compimento inferiore funzionanti presso i conservatori di musica e
l'Accademia nazionale di danza. É fatta salva la parte concernente le
materie di cultura generale, le cui tipologie d'insegnamento restano
conformi a quelle adottate presso i licei artistici. |
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