Senato - Disegno di legge 1437 (testo presentato)



ONOREVOLI SENATORI. - La scuola di didattica della musica, presente in molti conservatori, ha come finalità quella di fornire una preparazione specifica e mirata ai futuri insegnanti di educazione musicale.
Questa scuola aveva in passato la fisionomia del corso straordinario, durava tre anni ed il titolo finale rilasciato veniva definito "Attestato" e non diploma. Con la ridefinizione didattica di tale corso straordinario, avvenuta con decreto ministeriale 13 aprile 1992, e successive modificazioni, la scuola di didattica della musica rilascia ora, alla fine del corso, la cui durata attualmente é di quattro anni accademici, un diploma, da considerarsi tale a tutti gli effetti (ad esempio, come quello di violino, di pianoforte, eccetera).
Le materie di insegnamento delle cinque cattedre che costituiscono il corso di didattica della musica sono:

1) pedagogia musicale;
2) storia della musica per la didattica;
3) direzione di coro e repertorio corale;
4) pratica della lettura vocale e pianistica;
5) elementi di composizione per la didattica.

Si fa presente che l'annessione a tale corso avviene per esami, con il possesso da parte dei candidati di un diploma di conservatorio, ovvero con l'ammissione al nono anno di una scuola decennale di conservatorio, o con il possesso del diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso uno dei Licei musicali sperimentali funzionanti presso i conservatori.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di riconoscere la specifica professionalità acquisita da quanti hanno conseguito o conseguiranno tale diploma, si ritiene rispondente all'esigenza di perseguire l'obiettivo della maggiore professionalità della classe docente il riconoscere, con apposito provvedimento legislativo, una precedenza, nel conferimento degli incarichi di insegnamento di educazione musicale nelle scuole statali, a coloro i quali, oltre ad avere già conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media inferiore e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado a seguito di concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami, siano altresí muniti del diploma di didattica della musica.
Tale titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi di insegnamento, sia a tempo determinato che indeterminato, dovrebbe valere per tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle quali si insegna educazione musicale, comprese quindi le scuole elementari.
In conseguenza del numero veramente esiguo di cattedre messe a concorso - fenomeno che si riproporrà verosimilmente in maniera massiccia con la prossima tornata concorsuale - questi aspiranti docenti, pur essendo in possesso di due diplomi di conservatorio (diploma di strumento musicale e diploma di didattica) e di ben due abilitazioni all'insegnamento, rispettivamente per le scuole medie inferiori e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di fatto si vedono relegati nel limbo del precariato, senza alcuna possibilità di concreti sbocchi occupazionali, e senza la possibilità di mettere a frutto le conoscenze specifiche maturate durante i quattro anni di frequenza del corso di didattica della musica, corso di studio che, nelle intenzioni del legislatore che volle istituirlo, doveva servire a fornire una specifica competenza e professionalità ai docenti di educazione musicale nelle scuole medie dell'obbligo e nelle scuole superiori.
Oggi, tale aspettativa rimane completamente frustrata, visto e considerato che il legislatore ha sempre riconosciuto ope legis una precedenza assoluta solo a chi si trova incluso nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, per i quali, come é noto, é sufficiente aver accumulato un periodo di supplenze della durata di 360 giorni, mentre non ha inteso riconoscere alcuna precedenza a chi ha avuto il merito non solo di superare le prove di un ben piú impegnativo concorso a cattedra, per titoli ma soprattutto per esami, ma ha inteso anche acquisire una specifica professionalità attraverso il conseguimento di un diploma, come quello di didattica della musica, di durata quadriennale, deputato proprio alla formazione dei futuri insegnanti di educazione musicale.
Inoltre vale la pena di sottolineare che per l'attivazione degli insegnamenti dell'area dell'educazione musicale la tabella XXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, prevede, all'articolo 7, comma 2, il ricorso a professori a contratto scelti solo tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie; pertanto appare irragionevole, anche in considerazione delle finalità perseguite dal corso di laurea in scienze della formazione primaria, favorire ulteriormente i docenti di ruolo sprovvisti di diploma di didattica della musica e non riconoscere invece la specifica professionalità dei qualificati docenti, sia pure precari, muniti del suddetto diploma. Il disegno di legge in esame intende superare questa irragionevole preclusione, conferendo ai diplomati in didattica della musica in possesso degli altri requisiti sopra menzionati una precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi di insegnamento relativi alle discipline concernenti l'area dell'educazione musicale e della comunicazione sonora.

Testo articoli e allegati