ONOREVOLI SENATORI. - La scuola di didattica della musica, presente in
molti conservatori, ha come finalità quella di fornire una
preparazione specifica e mirata ai futuri insegnanti di educazione musicale.
Questa scuola aveva in passato la fisionomia del corso straordinario,
durava tre anni ed il titolo finale rilasciato veniva definito "Attestato" e
non diploma. Con la ridefinizione didattica di tale corso straordinario,
avvenuta con decreto ministeriale 13 aprile 1992, e successive
modificazioni, la scuola di didattica della musica rilascia ora, alla fine
del corso, la cui durata attualmente é di quattro anni accademici, un
diploma, da considerarsi tale a tutti gli effetti (ad esempio, come quello
di violino, di pianoforte, eccetera).
Le materie di insegnamento delle cinque cattedre che costituiscono il
corso di didattica della musica sono:
1) pedagogia musicale;
2) storia della musica per la didattica;
3) direzione di coro e repertorio corale;
4) pratica della lettura vocale e pianistica;
5) elementi di composizione per la didattica.
Si fa presente che l'annessione a tale corso avviene per esami, con il
possesso da parte dei candidati di un diploma di conservatorio, ovvero con
l'ammissione al nono anno di una scuola decennale di conservatorio, o con il
possesso del diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale
conseguito presso uno dei Licei musicali sperimentali funzionanti presso i
conservatori.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di riconoscere la
specifica professionalità acquisita da quanti hanno conseguito o
conseguiranno tale diploma, si ritiene rispondente all'esigenza di
perseguire l'obiettivo della maggiore professionalità della classe
docente il riconoscere, con apposito provvedimento legislativo, una
precedenza, nel conferimento degli incarichi di insegnamento di educazione
musicale nelle scuole statali, a coloro i quali, oltre ad avere già
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella
scuola media inferiore e negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado a seguito di concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami, siano
altresí muniti del diploma di didattica della musica.
Tale titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi di
insegnamento, sia a tempo determinato che indeterminato, dovrebbe valere per
tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle quali si insegna educazione
musicale, comprese quindi le scuole elementari.
In conseguenza del numero veramente esiguo di cattedre messe a concorso -
fenomeno che si riproporrà verosimilmente in maniera massiccia con la
prossima tornata concorsuale - questi aspiranti docenti, pur essendo in
possesso di due diplomi di conservatorio (diploma di strumento musicale e
diploma di didattica) e di ben due abilitazioni all'insegnamento,
rispettivamente per le scuole medie inferiori e per gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, di fatto si vedono relegati nel
limbo del precariato, senza alcuna possibilità di concreti sbocchi
occupazionali, e senza la possibilità di mettere a frutto le
conoscenze specifiche maturate durante i quattro anni di frequenza del corso
di didattica della musica, corso di studio che, nelle intenzioni del
legislatore che volle istituirlo, doveva servire a fornire una specifica
competenza e professionalità ai docenti di educazione musicale nelle
scuole medie dell'obbligo e nelle scuole superiori.
Oggi, tale aspettativa rimane completamente frustrata, visto e
considerato che il legislatore ha sempre riconosciuto ope legis
una precedenza assoluta solo a chi si trova incluso nelle graduatorie dei
concorsi per soli titoli, per i quali, come é noto, é
sufficiente aver accumulato un periodo di supplenze della durata di 360
giorni, mentre non ha inteso riconoscere alcuna precedenza a chi ha avuto il
merito non solo di superare le prove di un ben piú impegnativo
concorso a cattedra, per titoli ma soprattutto per esami, ma ha inteso anche
acquisire una specifica professionalità attraverso il conseguimento
di un diploma, come quello di didattica della musica, di durata
quadriennale, deputato proprio alla formazione dei futuri insegnanti di
educazione musicale.
Inoltre vale la pena di sottolineare che per l'attivazione degli
insegnamenti dell'area dell'educazione musicale la tabella XXIII allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, prevede,
all'articolo 7, comma 2, il ricorso a professori a contratto scelti solo tra
gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle
accademie; pertanto appare irragionevole, anche in considerazione delle
finalità perseguite dal corso di laurea in scienze della formazione
primaria, favorire ulteriormente i docenti di ruolo sprovvisti di diploma di
didattica della musica e non riconoscere invece la specifica
professionalità dei qualificati docenti, sia pure precari, muniti del
suddetto diploma. Il disegno di legge in esame intende superare questa
irragionevole preclusione, conferendo ai diplomati in didattica della musica
in possesso degli altri requisiti sopra menzionati una precedenza assoluta
nel conferimento degli incarichi di insegnamento relativi alle discipline
concernenti l'area dell'educazione musicale e della comunicazione sonora.