DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Diploma di didattica della musica - titolo di
preferenza)
1. Il diploma di didattica della musica conseguito presso i conservatori
di musica a seguito di corso di durata quadriennale é riconosciuto
titolo preferenziale per l'insegnamento di discipline concernenti
l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.
| Art. 2.
(Reclutamento del personale docente di educazione
musicale nelle scuole di ogni ordine e grado)
1. Gli aspiranti docenti di educazione musicale, che hanno conseguito
l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale sia nella scuola
media inferiore che negli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado a seguito dei concorsi ordinari a cattedra per titoli ed esami
indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990, e che sono altresí in
possesso, oltre al diploma di strumento musicale, anche del diploma di
didattica della musica, conseguito a seguito di corso di studi di durata
quadriennale istituito presso i conservatori di musica, hanno diritto a
precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento di
educazione musicale, sia a tempo indeterminato che determinato, nelle scuole
di ogni ordine e grado.
| Art. 3.
(Corsi di specializzazione di livello
universitario per la formazione degli insegnanti di educazione musicale)
1. In conformità a quanto statuito dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuativo dell'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici
universitari, che prevede l'istituzione di scuole di specializzazione
post lauream
per la forma zione degli insegnanti di scuola secondaria e per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, si stabilisce, in vista
dell'istituzione di tali corsi, che il diploma di didattica della musica
conseguito presso i conservatori di musica é titolo di studio idoneo,
ai fini del reclutamento dei docenti di discipline concernenti la pedagogia,
la didattica e la metodologia dell'educazione musicale, sempreché
tale titolo sia abbinato al possesso di abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale, sia nelle scuole medie inferiori che negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di concorso ordinario a
cattedra per titoli ed esami.
| Art. 4.
(Insegnamento di discipline concernenti la
didattica della musica nei conservatori di musica e insegnamento di
strumento musicale nei licei musicali e nelle scuole medie ad indirizzo
musicale)
1. Il diploma di didattica della musica é titolo di studio che
attribuisce precedenza assoluta per il conferimento di incarichi di docenza
riguardanti gli insegnamenti im partiti dalle scuole di didattica della
musica istituite presso i conservatori.
| Art. 5.
(Insegnamento di discipline concernenti la
pedagogia, la metodologia e la didattica della musica in altre istituzioni
universitarie ed accademie)
1. Il diploma di didattica della musica, unitamente alle abilitazioni all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie inferiori e superiori, é titolo di studio che attribuisce precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento relativi alle discipline, comunque denominate, concernenti la pedagogia, la didattica e la metodologia dell'educazione musicale nei corsi di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo (DAMS), negli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), nelle accademie di belle arti, nonché in tutte le altre istituzioni scolastiche ed universitarie nelle quali risulta attivato l'insegnamento di tali discipline. |