linea

REGOLAMENTO DELL'A.I.A.

linea

TITOLO II

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

ART.25 - LA PROCURA ARBITRALE

  1. La Procura Arbitrale Nazionale e Regionale è composta dal Procuratore Arbitrale e da Sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. La Procura Arbitrale Nazionale è nominata dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A., le Procure Regionali dal Presidente dell'A.I.A..
  2. La Procura Arbitrale svolge funzioni inquirenti e di indagine ed ha competenza disciplinare per il deferimento alla Commissione di Disciplina Nazionale ed alle Commissioni di Disciplina Regionali competenti, degli associati che non rivestano la qualifica di dirigente federale, per le infrazioni disciplinari di qualsiasi natura, in via autonoma e su richiesta degli Organi Tecnici, del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente di Sezione.
  3. La Procura ha competenza a deferire gli arbitri agli Organi Disciplinari per:
  4. La Procura Nazionale ha compiti di coordinamento nei confronti delle Procure Regionali ed è competente a deferire per le infrazioni ascitte agli associati di cui all'art.23 n.2 e 3 mentre la Procura Regionale è competente a deferire per le infrazioni ascritte al n.4 di detto art.23
  5. La Procura Arbitrale adotta, su richiesta del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente di Sezione, un provvedimento di 'ritiro tessera' nei confronti degli associati per le infrazioni di cui al successivo art.42 n.2 che deve essere comunicato, con raccomandata A.R., all'associato stesso. Esso può essere impugnato con raccomandata A.R. davanti alla Commissione di Disciplina competente entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento. L'impugnazione deve esser notificata per raccomandata A.R. alla Procura Arbitrale che ha emanato il provvedimento stesso.
  6. La Procura arbitrale deve emettere un provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti dell'associato imputato di delitto doloso e/o infamante o che sia stato fatto oggetto da parte dell'autorità giudiziaria di un provvedimento, di qualsiasi natura, restrittivo della libertà.
  7. La carica di Procuratore o di sostituto della Procura arbitrale è incompatibile con le altre cariche od incariche federali, ma non con lo svolgere attività tecniche.

icona-indietro Pagina indietro           icona-aia Pagina iniziale A.I.A.

Per informazioni e suggerimenti:
mail
A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri presso C.R.A. Piemonte Valle d'Aosta)


oppure:
C.R.A. Piemonte Valle d'Aosta - Via Volta n.3 - 10121 Torino
Tel. +39 (011) 56.28.483 (segreteria) - Tel. +39 (011) 51.75.380
Fax. +39 (011) 56.22.949

Ultimo Aggiornamento: 13 Gennaio 1996