A TUTTI I COLLEGHI A.T.A. EX DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
L’accordo tra i CGIL-CISL-UIL-SNALS e l’ARAN in applicazione dell’art. 8 della legge 124 del 03/05/99 riguardante le modalità del nostro inquadramento nello stato E’ INDECENTE e ci penalizza in modo considerevole.
Secondo questo accordo si applicherà un meccanismo, che riportiamo in fondo, che per la maggior parte di noi significherà essere inquadrati in fasce tabellari di gran lunga inferiori alla nostra anzianità.
Ci saranno quindi lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, in quanto si verificherà spesso che a parità di qualifica e anzianità gli ex dipendenti degli EE.LL. percepiranno uno stipendio più basso dei dipendenti che hanno sempre lavorato nello Stato.
Organizziamoci facciamo RICORSO contro questo accordo, che avrà ripercussioni negative anche ai fini pensionistici.
Contattateci al più presto per avviare una campagna di informazione e di lotta presso più scuole possibili ( molti colleghi sono all’oscuro dei termini della questione).
Riportiamo un esempio che ti permetterà di fare un calcolo e verificare la tua posizione:
Per comodità facciamo l’esempio di un ipotetico Sig. ROSSI con 16 anni di servizio e qualifica di assistente amministrativo.
Si prende la busta paga del nostro Sig. ROSSI del mese di Novembre 1999, si prende la voce
STIPENDIO BASE lire 1.273.250
ANZIANITA’ INDIVIDUALE lire 52.943
=============
Totale Lire 1.326.693
(non si deve calcolare né l’indennità integrativa speciale, né altre voci quali assegni familiari, mentre vanno sommate voci riguardanti progressioni personali esistenti in busta)
Il TOTALE si moltiplica per 12 MESI Lire 1.362.693 * 12 = Lire 15.920.316
Prendiamo ora la TABELLA B dell’accordo in applicazione dell’art. 8 della legge 124 del 03/05/99, possiamo leggere nel rispettivo profilo dell’esempio che stiamo facendo, quindi nella colonna degli assistenti amministrativi e tecnici, che il totale dell’importo che abbiamo ottenuto risulta essere compreso fra quello riferito alla fascia tabellare dei 3-8 anni di anzianità e quello della fascia dei 9-14 anni di anzianità.
Prendiamo gli importi tabellari delle due fasce e facciamone la sottrazione
Fascia 9-14 anni anzianità lire 16.567.000 -
Fascia 3-8 anni anzianità lire 14.469.000 =
===============
Lire 2.098.000
A questo punto riprendiamo il totale calcolato
all’inizio riferito allo stipendio base percepito
nell’ente di appartenenza del Sig. ROSSI Lire 15.920.316
Sottraiamo l’importo tabellare relativo alla fascia
immediatamente inferiore (quella dai 3-8 anzianità) Lire 14.469.000
==============
totale Lire 1.451.316
a questo punto con una semplice proporzione :
2.098.000 (La differenza dei tabellari): 60 (Mesi di permanenza nella fascia(5 anni x 12 = 60)= 1.451.316 (Differenza stipendio EE.LL. e stipendio tabellare dello Stato immediatamente inferiore) : X
X corrisponderà al numero di mesi maturati nella fascia tabellare da 3 ad 8 anni dal Gennaio 2000 con integrazione dell’assegno ad personam finora percepito; nel caso del Sig. ROSSI il calcolo della X risulta di 41,5 (mesi), cioè il Sig. ROSSI con 16 anni di anzianità verrà inquadrato per 1 anno e 6 mesi nella fascia dai 3 agli 8 anni, nel giugno 2001 andrà inquadrato nella fascia 9-14 anni percependo il tabellare di 16.567.000, non più usufruendo dell’assegno ad personam, fascia tabellare che un dipendente statale prende con 9 anni di anzianità, mentre il nostro Sig. ROSSI ne avrà maturato a questo punto quasi 18.
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 352 del 1° settembre 1998 - Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
IL MINISTRO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica il compito di determinare i criteri e
le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23
maggio 1924, n. 827;
Vista la legge
7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Viste le osservazioni della Corte dei Conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51
del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;
Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del
controllo della Corte dei Conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione
n. 24 del 26 gennaio 1998;
Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta
deliberazione;
Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti
retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai
dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con
effetto dal 1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei
confronti dei titolari di pensioni a carico delle Amministrazioni Pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia
ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle
ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui
all'articolo 67, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa
Tabella n. 3.
Art. 2 - Criteri per la corresponsione
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella
misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile, sui crediti
di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di
rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la
disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di
pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene
in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.
3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre
1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione
monetaria.
4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio
1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.
5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto Nazionale
di Statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.
7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.
Art. 3 - Modalità di calcolo
1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di
maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del
relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di
pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.
2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme
dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E'
escluso l'anatocismo.
3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione
monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Art. 4 - Imputazione della spesa
1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per
ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata
nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli,
aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle
singole Amministrazioni.
2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico
delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura
assistenziale, la spesa è a carico delle Amministrazioni, organismi ed Enti
previdenziali competenti all'erogazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 83 del 23 dicembre 1998 - Istruzioni relative all'applicazione del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1° settembre 1998, n. 352
Premessa
Il decreto
1° settembre 1998, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1998 - emanato in
attuazione dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 - disciplina i criteri e le modalità di
corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle
ipotesi di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati, in
attività di servizio o in quiescenza, delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il regolamento in questione, essendo un provvedimento normativo preordinato alla
produzione di norme di attuazione delle disposizioni legislative di cui al
citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina anche
le situazioni pregresse al 1° gennaio 1995, in adesione al parere n. 135/96 -
819/96 in tal senso espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, in
data 26 settembre 1996.
Al fine, pertanto, di conseguire un'uniforme e corretta applicazione delle
disposizioni ivi contenute si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di
massima sottolineando che la liquidazione, ex officio, di detti crediti
accessori comporta aggravio di oneri per la finanza statale e pertanto postula
l'adozione da parte di codeste Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici di
ogni utile intervento per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il
tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.
A) Criteri per la corresponsione
1. Le Amministrazioni, nell'attivazione d'ufficio delle procedure per il
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti di
cui all'art. 1 del decreto 1° settembre 1998, n. 352, dovranno innanzitutto
verificare, in presenza della domanda dell'interessato, che non sia decorso il
termine quinquennale di prescrizione del diritto sulla sorte secondo l'art. 2948
del Codice Civile.
2. Nella determinazione del quantum,
dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti
tardivamente corrisposti, occorre applicare la disciplina vigente all'epoca
della maturazione dei singoli ratei, in quanto dal rapporto previdenziale,
assistenziale e retributivo non scaturisce una singola e complessiva
obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie di
obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera
prestazione dovuta in quel determinato periodo. Si applicheranno, quindi, un
diverso tasso di interesse legale a seconda delle misure vigenti nei periodi
considerati: per l'indice ISTAT si applicherà fino al 31 dicembre 1997 quello
relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala
mobile nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori
interessati; dal 1° gennaio 1998 si applicherà l'indice ISTAT dei prezzi al
consumo come stabilito dall'art. 54, comma 2, della legge
31 dicembre 1997, n. 449; così come si applicherà o meno il cumulo
di interesse legale e rivalutazione monetaria.
A quest'ultimo proposito si chiarisce che la disposizione recata dall'art. 22,
comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce il divieto di cumulo
di interesse legale e rivalutazione monetaria e pertanto spetterà l'interesse
legale qualora l'inflazione dovesse risultare inferiore al medesimo,
diversamente detta percentuale verrà assorbita da quella rivalutativa che
risultasse più elevata.
Circa le scansioni temporali fissate nell'art. 2 del regolamento si sottolinea:
a) per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 spettano gli interessi
legali nella misura del 5% e la rivalutazione monetaria fino al 15 dicembre
1990, e dal 16 dicembre 1990 in poi, spettano i soli interessi legali nelle
misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 1 della legge 26
novembre 1990, n. 353, al 31 dicembre 1996; 5%, ai sensi dell'art. 2, comma 185,
della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dal 1° gennaio 1997);
b) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dopo il 16 dicembre
1990 spettano i soli interessi legali.
Pertanto, la data del 16 dicembre 1990 costituisce una linea di discrimine nel
senso che per i periodi anteriori a detta data i ritardi saranno remunerati con
i due istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) per quelli
successivi verrà corrisposto il solo interesse legale.
Ciò in relazione alla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale dopo
l'aumento del saggio di interesse al 10%, i crediti accessori (rivalutazione
monetaria e interessi legali) attribuiti al dipendente hanno assunto una misura
ritenuta eccessiva, non più rapportata a concrete esigenze di salvaguardia
della retribuzione reale. In caso contrario si determinerebbe l'indebita
locupletazione del creditore in periodi di inflazione calante, nonché riflessi
negativi sulla finanza pubblica interessata al perseguimento degli obiettivi
fissati dal Trattato di Maastricht.
Ne consegue, pertanto, che il saggio di interesse legale al 10% remunera anche
il maggior danno da svalutazione;
c) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dal 1° gennaio
1995 in poi spettano i soli interessi legali al tasso vigente (10% fino al 31
dicembre 1996, 5% dal 1° gennaio 1997) o, in alternativa, la rivalutazione
monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza all'andamento
del tasso di inflazione.
3. Nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti (interessi
legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le Amministrazioni sono
tenute ad applicare il regolamento in questione anche in presenza di eventuale
giudicato.
B) Modalità di calcolo
1. Gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sono calcolati
separatamente sulla sorte capitale al netto delle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali con decorrenza dal giorno di maturazione del credito
principale fino alla data in cui è avvenuto il pagamento del medesimo o, se non
ancora effettuato, fino alla data di emissione del titolo di pagamento del
credito principale.
La somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria non può essere a sua volta
ulteriormente rivalutata, così come gli interessi legali non possono produrre
ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 del Codice
Civile, né devono essere rivalutati perché in tal modo verrebbero erroneamente
considerati parte del capitale.
Le somme dovute a titolo di interesse legale e/o rivalutazione monetaria,
costituendo reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettate alle
prescritte ritenute fiscali secondo il principio della cassa (cfr. Circolare
Ministero delle Finanze n. 326/E del 28 dicembre 1997 pubblicata nel supplemento
ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 1997) senza deduzione dei contributi previdenziali ed
assistenziali atteso che ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo,
non costituiscono reddito ai fini contributivi.
Circa la rivalutazione del dies a quo
occorre distinguere i crediti la cui data di maturazione è per così dire
automatica (ad es. emolumenti/stipendiali e, in genere retribuzioni con scadenze
periodiche) da quelli che, invece, ancorché attinenti a materia retributiva o
previdenziale sorgono solo a seguito di procedimenti talora complessi, attivati
da apposita domanda o da altro evento rimesso alla volontà della parte.
Per il primo tipo di crediti l'individuazione del dies a quo per la liquidazione degli interessi legali e/o della
rivalutazione monetaria coincide con la data di maturazione del diritto che si
può configurare con l'entrata in vigore della norma attributiva del medesimo,
ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza, o la notifica della
sentenza divenuta irrevocabile, o la data di emanazione del provvedimento
amministrativo, o altra data risultante dai medesimi, fatti salvi comunque i
tempi previsti dai regolamenti emanati ex art. 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Per i crediti per i quali è necessaria una domanda della parte, ovvero lo
svolgimento di un procedimento perché il diritto stesso si realizzi, la
decorrenza coincide, come prevede il comma 6 dell'art. 16 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 "dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda".
C) Imputazione della spesa
Nulla è innovato in ordine al pagamento degli interessi legali e/o della
rivalutazione monetaria in favore del personale in attività di servizio o in
quiescenza amministrato con ruolo di spesa fissa; pertanto la relativa spesa sarà
imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi
capitoli iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni di
appartenenza.
Per quanto attiene le pensioni dei dipendenti statali, la cui competenza è
attribuita all'INPDAP a far tempo dal 1° gennaio 1999, le Amministrazioni
interessate, nel predisporre il decreto di liquidazione o di riliquidazione del
trattamento di quiescenza avranno cura di indicare la data di decorrenza degli
interessi legali e/o della rivalutazione monetaria. L'INPDAP curerà il
pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, con rivalsa nei
confronti delle Amministrazioni medesime per la quota parte erogata per conto
delle stesse.
PERSONALE A.T.A.
SCHEDA SU CCNL e CCNI
Con questo contributo esaminiamo la parte normativa ed economica del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro) del 26.05.1999 e del C.C.N.I. (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) del 31.08.1999 - comparto scuola – che interessa il personale ATA (Amministrativo-Tecnico-Ausiliario).
Cercheremo di fornire uno strumento ai lavoratori che li aiuti a muoversi tra i numerosi articoli dei suddetti contratti soprattutto perché quasi sempre rimandano ad altre norme precedenti.
E’ facile criticare aspramente il Contratto in generale ma, dato che più voci si sono già levate in tal senso, preferiamo entrare nel merito.
Ci si conceda il diritto ad alcune puntualizzazioni:
a) l’organico del personale ATA non contribuisce alla determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica - art.28 comma 1 lettera a C.C.N.I. – eppure lo stesso vi accede – art. 30 comma 3 lettera d C.C.N.I. – creando ulteriori divisioni tra il personale docente e non con il risultato, facilmente prevedibile, che le maggiori economie verranno fatte proprio a danno di quest’ultimo;
b) il personale a Tempo Determinato nominato dal capo d’istituto e retribuito con i fondi a disposizione della scuola non ha diritto al compenso individuale accessorio mentre ne gode quello assunto dai Provveditorati o su posto vacante il cui stipendio è liquidato direttamente dalle Direzioni Provinciali del Tesoro in proporzione all’effettivo servizio – art. 25 C.C.N.I. comma 9. La CUB Scuola, a questo proposito, chiede che anche il personale assunto dal capo d’istituto e retribuito con i fondi della scuola possa percepire il compenso individuale accessorio, per banali ragioni di equità;
c) l’organico del personale ATA deve aumentare in proporzione alle nuove responsabilità ed ai compiti sempre più gravosi (vedi ricostruzioni di carriera, pratiche pensionistiche, liquidazione stipendi, apertura pomeridiana delle scuole, snellimento burocratico e recupero arretrati – artt. 35/36 C.C.N.I.). Con il famigerato D.M. 200/99 l’organico del personale ATA è stato pesantemente ridotto del 3% del totale (circa 4.500 unità) nel 1999 mentre diminuirà di un ulteriore 1% nel 2000, non ci sembra la strada migliore per praticare quella “scuola di qualità” di cui parla il Ministro;
d) con il progetto informatica 1997/2000 sono stati spesi centinaia di miliardi per dotare le scuole di Personal Computer. La situazione creatasi è quella derivante dalla impossibilità che personale scarsamente preparato (soprattutto nelle scuole medie e nei circoli didattici) possa alzare la qualità del lavoro, come nell’ottica del Ministro (forse intende quantità), senza considerare la lentezza e la scarsa adeguatezza funzionale delle macchine e dei programmi, nonché la quantità di tempo che deve essere impiegato anche per le ricerche nei siti Internet di circolari e normativa che non viene trasmessa con le modalità abituali. Pertanto la CUB Scuola ritiene necessaria l’assunzione di almeno un Assistente Tecnico per ogni istituzione della scuola dell’obbligo, che attualmente ne è sprovvista e che deve – rapidamente – adeguarsi all’imperante monopolio dell’informatica e dell’elettronica.
NORMATIVA
orario di lavoro – artt. 33 C.C.N.L. e 52 C.C.N.I.
· 6 ore continuative per 6 giorni per un totale di 36 ore settimanali che possono diventare 42 in particolari periodi di aggravio lavorativo previa programmazione e disponibilità. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie, la fruizione nei giorni prefestivi e nei periodi di interruzione delle attività didattiche;
· le giornate accumulate devono essere usufruite entro 3 mesi successivi all’anno scolastico nel quale sono state maturate e non sono cumulabili con gli anni scolastici precedenti o successivi;
· se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
· quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, è obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti;
· l’orario giornaliero non può superare le 9 ore, comprese quelle aggiuntive;
· può essere programmato su cinque giorni settimanali (7 ore e 12 minuti giornaliere oppure con due rientri di 3 ore ciascuno);
· il personale che svolge lavori con turnazione ha un orario settimanale di 35 ore (nelle scuole con orario di apertura/servizio di almeno 10 ore per 3 giorni settimanali);
· il ritardo sull’orario di inizio del lavoro giornaliero può essere recuperato entro il mese successivo;
· tutto il personale ATA può usufruire di 3 ore di permesso giornaliero per un massimo di 36 ore annue da recuperare entro i due mesi successivi;l
· l’orario degli assistenti tecnici è di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni;
· durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
· Per tutto il personale ATA l’orario può essere anticipato o posticipato di un’ora;
part-time:
· di norma non inferiore a 18 ore settimanali e può essere articolato in modo orizzontale – riduzione dell’orario per tutti i giorni lavorativi;
verticale – 6 ore giornaliere per 3 giorni settimanali;
intensivo- servizio concentrato in determinati periodi dell’anno.
Ferie:
32 giorni ogni anno scolastico (compresi due giorni L.937/77), almeno 15 giorni nei mesi di luglio ed agosto – art.19 C.C.N.L. 4/8/1995-. Possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno successivo se il godimento di esso sia stato impedito da esigenze di servizio per comprovati motivi personali o di malattia del dipendente – art.49 lettera a C.C.N.L., per il personale a T.I. dopo il terzo anno di servizio.
Festività soppresse:
legge 937/77 – 4 giorni ogni anno oltre a quelli di cui sopra.
Per il personale a T. D. in proporzione al servizio effettuato.
permessi retribuiti:
8 giorni per concorsi ed esami compresi i giorni occorrenti per il viaggio, 3 giorni per lutto anche non consecutivi, 3 giorni per motivi personali o familiari documentati o autocertificati anche al rientro – art. 49 lettera b e c C.C.N.L.-, 15 giorni per matrimonio. Per il personale a T. D. 15 giorni per matrimoni periodo valido a tutti gli effetti;
Permessi non retribuiti:
per il personale a T.D. 6 giorni ogni anno scolastico per motivi personali, familiari, concorsi, esami – periodo non valido ai fini giuridici -;
astensione obbligatoria: - legge 1204/71 – 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo con retribuzione intera per il personale con incarico a Tempo Indeterminato ed all’80% per quello a Tempo Determinato, periodo valido sia ai fini giuridici che economici;
astensione facoltativa:
· 6 mesi nel primo anno di vita del bambino con retribuzione intera al primo mese ed al 30% nei successivi per il personale a T. I. , periodo valido a tutti gli effetti tranne che per il conteggio delle ferie e 13^ mensilità mentre per quello a T. D. 6 mesi retribuiti al 30%;
· dal primo al terzo anno di vita del bambino illimitatamente per infermità del bambino, retribuito per intero soltanto il primo mese per il personale a T.I. mentre per quello a T.D. nessuna retribuzione, periodo valido a tutti gli effetti tranne che per il conteggio delle ferie e 13^ mensilità;
riduzione d’orario: 2 ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino;
interdizione dal lavoro per complicazioni della gravidanza:
retribuzione intera per il personale a T.I. mentre per quello a T.D. all’80% purché ci sia assunzione in servizio o se l’interdizione è intervenuta 60 giorni prima dalla cessazione del precedente lavoro;
malattia:
- artt. 23 C.C.N.L. 4/8/1995 e 49 C.C.N.L. – 18 mesi in tre anni , 9 mesi retribuzione intera, 3 mesi al 90%, 6 mesi al 50%. Con il nuovo contratto sono esclusi dal calcolo i giorni per terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti in caso di gravi patologie, i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital certificati. La visita fiscale non è più obbligatoria ma discrezionale sin dal primo giorno (con esclusione per ricoveri ed esami).
Il personale a T. D. che abbia prestato servizio per 180 giorni nell’anno scolastico immediatamente precedente ha diritto alla retribuzione intera nel 1° mese ed al 50% nel 2° e 3°. Periodo valido a tutti gli effetti.
Il dipendente deve far recapitare alla scuola o inviare a mezzo raccomandata entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia il certificato medico con l’indicazione della prognosi, salvo comprovato impedimento;
aspettativa:
per motivi di studio o di famiglia non retribuita spetta anche al personale a T.D. con contratto stipulato dal Provveditore agli Studi;
1) la progressione stipendiale non è più legata alle ore di aggiornamento effettuate – art. 16 C.C.N.L. – a meno che il dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari: due anni di ritardo per una sospensione dal servizio superiore a 5 giorni e di un anno per una inferiore;
2) l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica - artt. 54 C.C.N.L. 4/8/1995 e 30 lettera d C.C.N.I. - è previsto non solo per le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo ma anche per un maggiore impegno lavorativo durante il normale servizio e per la sostituzione dei colleghi assenti;
3) funzioni aggiuntive – artt. 36 C.C.N.L. e 50 C.C.N.I. – almeno una per ogni profilo professionale (in alcuni istituti tecnici superiori si arriva a quattro) ed è a tempo determinato (annuale). Prevede un maggiore impegno in aggiunta a quanto previsto dalle funzioni:
l’assistente amministrativo
in qualità di coordinatore di area o progetto collabora con il responsabile amministrativo e lo sostituisce in caso di assenza, svolge attività di coordinamento di più settori, svolge attività di coordinamento per l’attuazione di progetti in particolare quelli informatici; svolge attività di biblioteca o di collaborazione con il bibliotecario per la cura del materiale librario e la tenuta dei registri curando anche i rapporti con l’utenza – compenso annuo lordo di L.2.000.000 da liquidare entro il 30 giugno e comunque non oltre il 31 agosto;
l’assistente tecnico
in qualità di coordinatore di area o progetto svolge attività di collaborazione con l’ufficio tecnico con responsabilità diretta nella gestione organizzativa dei laboratori, nella predisposizione del piano degli acquisti con il docente incaricato e di coordinamento tra più settori omogenei – compenso annuo lordo di L.2.000.000 da liquidare entro il 30 giugno e comunque non oltre il 31 agosto;
il cuoco
in qualità di coordinamento di attività degli addetti ai servizi della cucina e della mensa, svolge attività di organizzazione con rilievo anche esterno dei servizi di cucina – compenso annuo lordo di L.2.000.000 da liquidare entro il 30 giugno e comunque non oltre il 31 agosto;
il collaboratore scolastico
in attività di pronto soccorso e di prima assistenza, qualificata per gli alunni portatori di handicap, di supporto all’attività amministrativa/didattica ed al funzionamento dei laboratori, di piccola manutenzione dei beni mobili/immobili, di centralinista telefonico – compenso annuo lordo di L.1.200.000 da liquidare entro il 30 giugno e comunque non oltre il 31 agosto.
Se più addetti ai relativi profili professionali fanno richiesta di partecipazione alle funzioni aggiuntive, queste verranno assegnate per graduatoria.
Il personale individuato come funzione aggiuntiva dovrà partecipare a dei corsi che possono variare dalle 40 alle 80 ore - art. 46 C.C.N.I.;
compenso per scuole situate nelle zone a rischio
artt. 11 C.C.N.L. e 4 C.C.N.I.- L. 2.000.000 per il responsabile amministrativo e L. 1.200.000 per il restante personale ATA da liquidare entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre il 31 agosto.
collaborazioni plurime
artt.27 e 38 C.C.N.L. – il personale disponibile e con competenze specifiche può prestare, senza oneri (per la scuola di titolarità) e con l’autorizzazione del capo d’istituto – compenso da definire - ;
progetti speciali
artt. 17 e 35/36 C.C.N.I. – potrà parteciparvi con precedenza il personale in soprannumero e che parteciperà a specifici corsi di formazione relativamente al monitoraggio ed al recupero degli arretrati di stato giuridico ed economico, all’istituzione di un libretto informatizzato sulle competenze e sulla carriera del personale del comparto scuola – compenso da definire - .